Italia - Rassegna stampa settimanale dal 9 al 15 marzo 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina

Legislazione

  • D.L. 19/2024, commentato in “Bonus transizione 5.0 per investimenti con riduzione dei consumi energetici”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2024: Il credito d'imposta previsto dall'articolo 38 del DL 19/2024 agevola gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, collegati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questi investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o, alternativamente, dei processi interessati del 5%. La riduzione è calcolata annualmente rispetto ai consumi registrati nell'anno precedente, considerando variazioni produttive e condizioni esterne. Sono inclusi tra questi investimenti anche software e sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici. Inoltre, sono agevolabili gli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, escludendo le biomasse, con un focus sui moduli fotovoltaici specificati nella normativa. Gli investimenti che includono tali moduli concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta con un coefficiente di incremento del costo. Alcuni investimenti sono esclusi, come quelli legati ai combustibili fossili e agli impianti inquinanti. È prevista anche l'agevolazione per le spese di formazione del personale nel settore della transizione digitale ed energetica, con limiti di importo e modalità di erogazione definite da specifici decreti ministeriali.
  • Testi unici sul Fisco definitivi entro l’estate”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.03.2024: Il Viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ha delineato il percorso previsto dal Governo per la riforma tributaria, che prevede la presentazione di nove Testi unici suddivisi per settori di competenza e un decimo in materia di dogane. Questi testi saranno sottoposti a pubblica consultazione, seguiti da un iter che include l'approvazione preliminare in Consiglio dei ministri e il passaggio parlamentare, con l'obiettivo di approvazione definitiva entro l'estate. Parallelamente, verranno emanati due decreti attuativi: uno relativo a tributi che non influiscono sul gettito e un decreto correttivo. Riguardo alle cartelle arretrate, si sta valutando la possibilità di smaltirle tramite una Commissione dedicata, mentre si intende concedere maggior tempo al contribuente in difficoltà e adottare un approccio rigoroso verso gli evasori. La Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza della lotta all'evasione fiscale, evidenziando il successo delle recenti iniziative di recupero e l’aumento dei versamenti spontanei, dimostrando un cambiamento nella percezione degli italiani nei confronti dello Stato. Inoltre, la Presidente del Consiglio ha respinto le accuse di favoritismo verso gli evasori, citando l'incremento dei recuperi come prova del contrario. Infine, il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha evidenziato la necessità di adattare la tassazione alle nuove forme di ricchezza, specialmente nel contesto delle multinazionali, pur esprimendo preoccupazione riguardo alla possibilità di raggiungere una tassazione equa a livello globale.


Giurisprudenza

  • Sentenza Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia n. 68/2024, commentata in “Prima casa salva se in città c’è già un monolocale acquistato senza sconti ", IlSole24Ore del 4.03.2024, pagina 18: La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha emesso la sentenza n. 68/2024, confermando che la detenzione di un altro immobile non impedisce l'applicazione delle agevolazioni prima casa, a condizione che tale proprietà sia stata acquisita senza usufruire delle suddette agevolazioni e risulti ineleggibile per l'uso abitativo del proprietario. La controversia ha riguardato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro a seguito della perdita dei benefici prima casa. L'acquirente, pur possedendo un altro immobile nel comune di acquisto, lo ha dichiarato inidoneo per l'abitazione personale, essendo attualmente locato a terzi. Il ricorso è stato inizialmente respinto per mancanza di prove sull'inidoneità dell'immobile pre-posseduto. Tuttavia, in appello, il contribuente ha dimostrato che il primo immobile è stato acquistato senza agevolazioni e attualmente locato, evidenziando la vendita del secondo immobile, acquistato con le agevolazioni, e sottolineando l'inidoneità oggettiva del primo immobile, trattandosi di un monolocale. L'ufficio ha contestato la mancanza di documentazione sulle esigenze abitative del contribuente che rendessero l'immobile in questione completamente inidoneo. I giudici lombardi hanno accolto l'appello, conformandosi alla giurisprudenza prevalente che riconosce l'agevolazione anche in presenza di un'altra proprietà residenziale nello stesso comune, purché tale proprietà sia stata acquisita senza agevolazioni e sia oggettivamente inidonea alle esigenze abitative del contribuente. In questo caso, il contribuente ha fornito documentazione sufficiente a supportare le sue argomentazioni.
  • Sentenza Cassazione a Sezioni Unite, n. 6477 del 12.03.2024, commentata in "Ammissibile il ricorso per Cassazione telematico senza firma digitale", Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2024: La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato la validità di un ricorso per Cassazione redatto digitalmente e notificato tramite PEC, nonostante fosse privo di firma digitale. Questo perché l'attestazione di conformità depositata analogicamente ha dimostrato inequivocabilmente la paternità dell'atto. Il caso nasce da un ricorso per cassazione senza firma digitale presentato dall'Avvocatura dello Stato. Sebbene la difesa del contribuente abbia sottolineato l'assenza di firma digitale, la Corte ha ritenuto che la notificazione tramite PEC e l'attestazione di conformità siano sufficienti a determinare la paternità dell'atto. Anche se l'attestazione è in contrasto con la realtà fenomenica, è stata considerata come inequivocabilmente riferita al ricorso proveniente dall'Avvocatura di Stato. Per quanto riguarda i gradi di merito, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore pena l'inammissibilità, ma la mancanza di firma digitale non invalida il deposito se accompagnata dall'attestazione di conformità. La procura firmata digitalmente o autografata, unita al ricorso non firmato digitalmente, può sanare il vizio di mancata firma. Tuttavia, se il ricorso non è firmato digitalmente, non genera la ricevuta di accettazione né il numero di RGR del giudizio, rendendolo invalido.
  • Sentenza Corte europea per i diritti dell’uomo del 15.02.2024, commentata in " Successioni, la quota di legittima non ha tutela internazionale ", IlSole24Ore del 11.03.2024, pagina 19: Una recente sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) solleva il dibattito sui meccanismi di tutela dei diritti dei legittimari nelle successioni necessarie. Queste disposizioni, presenti in diversi ordinamenti, vincolano il testatore a destinare una quota del suo patrimonio agli eredi necessari, come coniuge e figli. Tuttavia, non tutti gli ordinamenti adottano regole di successione necessaria, consentendo al testatore di disporre liberamente dei propri beni. In caso di successioni transnazionali, il regolamento UE n. 650/2012 stabilisce le regole per determinare la legge applicabile, basandosi principalmente sulla residenza abituale del defunto al momento del decesso. Un cittadino italiano può scegliere di trasferire la sua residenza in un Paese con normative più favorevoli alla devoluzione patrimoniale. Tuttavia, gli eredi che sarebbero stati tutelati dalle regole di successione necessaria non possono invocare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per difendere i loro diritti successori violati. La Corte europea ha confermato che non esiste un diritto generale e incondizionato dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori. Per determinare la residenza abituale del defunto, sono considerati tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione, come la durata e la natura della permanenza in un determinato Paese.

 

Prassi

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 105669 del 8.03.2024, commentata in " Dal 20 marzo libero accesso alla consultazione delle fatture elettroniche ", Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2024: L'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento in oggetto, consentendo a tutti i contribuenti di accedere liberamente alle fatture elettroniche senza bisogno di adesione preventiva. Questa misura, introdotta per semplificare la consultazione delle fatture, è estesa non solo ai consumatori finali ma anche ai soggetti passivi. Precedentemente, le fatture elettroniche erano disponibili solo su richiesta esplicita, ma una modifica legislativa ha reso questa disposizione obsoleta. L'Agenzia ricorda che le fatture possono essere conservate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o fino alla risoluzione di eventuali contenziosi, per fini di controllo. Il nuovo provvedimento elimina la necessità di adesione preventiva per la consultazione delle fatture elettroniche, e stabilisce che siano accessibili tramite il sito web dell'Agenzia fino al secondo anno successivo alla ricezione tramite il Sistema di Interscambio. Inoltre, i dati fiscali rilevanti rimangono disponibili fino all'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Gli enti non commerciali ora possono registrare un indirizzo telematico per ricevere fatture elettroniche, come già avviene per i soggetti passivi IVA. Le modalità di fatturazione per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario sono state modificate, eliminando la possibilità di emettere fatture con un codice convenzionale per i soggetti in franchigia. Questo suggerisce che anche questi soggetti dovrebbero dotarsi di un indirizzo telematico. Se il destinatario non comunica il suo indirizzo telematico, il sistema di interscambio mette comunque a disposizione la fattura elettronica nell'area riservata del destinatario, con la necessità per il cedente di informare il destinatario della disponibilità del documento.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 8.03.2024, commentata in “Annullamento ad hoc per l’accettazione dei crediti da cessioni successive alla prima", Il Quotidiano del Commercialista del 12.03.2024: L'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 6 del 8 marzo 2024, con la quale ha  formalizzato la procedura di annullamento dell'accettazione dei crediti d'imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, quando tali crediti sono già presenti nel cassetto fiscale del cedente. Questo riguarda le cessioni successive alla prima o successive allo sconto in fattura. Prima di questa circolare, la procedura era disponibile solo per i beneficiari delle detrazioni. L'accettazione dei crediti d'imposta da parte del fornitore o cessionario rende tali crediti disponibili per loro e l'annullamento dell'accettazione avviene solo tramite istanza inviata via PEC, compilando un modello specifico e fornendo la documentazione richiesta. L'annullamento equivale a revocare la comunicazione di opzione. Se i crediti sono già nel cassetto fiscale del cedente, l'annullamento li restituisce a lui. La procedura varia a seconda che i crediti siano tracciabili o meno. Se sono tracciabili, l'annullamento è possibile solo se non sono stati ulteriormente ceduti a terzi e non sono stati selezionati per l'utilizzo in compensazione sul modello F24. Se non sono tracciabili, l'annullamento è possibile solo se il cessionario dispone di crediti d'imposta corrispondenti nel suo cassetto fiscale. In entrambi i casi, è necessario seguire scrupolosamente la procedura indicata nella circolare.
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 7.02.2024, commentata in “Sottoscrizione di certificati di deposito con effetti dubbi sulla base ACE “, Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2024: L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.31 del 7 febbraio 2024 si è nuovamente pronunciata sulla disciplina di cui all’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011 che prevede la riduzione della base ACE per gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. In sostanza, la norma prevede la sterilizzazione degli incrementi del capitale proprio causati da tali investimenti. L'Agenzia richiama l’art 1 comma 1- bis al TUF per definire i "valori mobiliari", ma sostiene che tale definizione potrebbe non essere esaustiva. Afferma che la natura dell'investimento deve essere valutata oltre alla sua classificazione formale, come nel caso dei certificati di deposito, che potrebbero essere considerati investimenti passivi e quindi soggetti alla riduzione della base ACE. Questa interpretazione più ampia potrebbe generare dubbi interpretativi, specialmente considerando che i certificati di deposito non sono negoziabili sul mercato. Tuttavia, seguendo questa linea interpretativa, potrebbero essere coinvolte più situazioni rispetto a quanto previsto dalla norma, come gli strumenti derivati di copertura. Ciò potrebbe ampliare notevolmente l'ambito di applicazione della norma stessa, contrariamente alla precedente interpretazione più restrittiva che sembrava escludere tali modalità di impiego della liquidità dalla riduzione della base ACE.



Dottrina

  • “Paperoni in fuga da Londra alla ricerca di premi fiscali“, IlSole24Ore del 12.03.2024, pagina 40: Il governo britannico ha annunciato l'abolizione del regime fiscale non-dom, che consente ai residenti fiscali nel Regno Unito, ma non domiciliati secondo le leggi britanniche, di essere tassati solo sui redditi e sui capital gains nazionali, esentando quelli esteri. Attualmente, tale regime è usufruibile per un massimo di 15 anni. A differenza del regime fiscale per i neo-residenti in Italia, il regime inglese non-dom richiede il pagamento di un tributo annuale a partire dall'ottavo anno, aumentando fino a 60.000 sterline. Questa modifica segue polemiche preelettorali e verrà attuata nel 2025, suscitando incertezze riguardo alla sua tenuta futura. Tuttavia, per i primi quattro anni di residenza nel Regno Unito, è prevista un'esenzione totale per redditi e plusvalenze estere, senza pagamento di imposte sostitutive. Queste misure sono state enfatizzate per rendere il regime britannico più competitivo a livello internazionale. Si prevedono misure transitorie per contenere l'esodo dei non-dom, ma si stima che circa 45.000 persone perderanno benefici fiscali significativi e il 10-20% potrebbe considerare il trasferimento altrove. Questo potrebbe aumentare il numero dei neo-residenti trasferitisi in Italia negli ultimi sette anni, che attualmente è stimato intorno a 2.500 unità.

 

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