Italia - Rassegna stampa settimanale dal 6 al 12 aprile 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • Bozza D.lgs. sulle imposte indirette attuativo della Legge Delega n. 111/ 2023,

    - commentata in “Imposte di successione e registro: precompilata e calcoli fai da te”, IlSole24Ore del 9.4.2024, pagina 3: Il Governo, con il decreto attuativo in oggetto, prevede misure di semplificazione riguardanti le imposte di successione, donazione e registro, con l'obiettivo di lasciare ai contribuenti il calcolo delle imposte dovute, mentre l'Amministrazione finanziaria avrà il compito di verificare la correttezza dei versamenti. Si apre anche la strada alla dichiarazione precompilata per le successioni, con una graduale riduzione della documentazione richiesta. Si stabilisce che il beneficio fiscale per il trasferimento di azienda familiare è legato al mantenimento della posizione di controllo per almeno cinque anni. Inoltre, si introduce un meccanismo di premialità per il versamento anticipato dell'imposta sui trust. La novità principale è l'autoliquidazione dell'imposta di successione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, con la possibilità per l'ufficio finanziario di rettificare successivamente l'importo calcolato. Viene cancellata l'imposta suppletiva e si applicano aliquote ridotte per le donazioni indirette registrate volontariamente.

    - commentata in “Nel trust opzione per l’imposta alla dotazione dei beni”, IlSole24Ore del 10.4.2024, pagina 37: Viene introdotta una novità significativa riguardante la tassazione dei trust. Ora, su scelta del contribuente o del trustee - in caso di trust testamentario - si potrà optare per il pagamento anticipato dell'imposta di donazione al momento della dotazione del trust oppure all'apertura della successione, anziché attendere il momento della distribuzione del patrimonio ai beneficiari. Questo nuovo approccio permette una pianificazione fiscale più certa. L'imposta pagata anticipatamente è considerata definitiva e non è richiedibile a rimborso, anche se il trasferimento del patrimonio del trust non avviene. Questa opzione è estesa anche ai trust già esistenti, garantendo una parità di trattamento con quelli creati dopo l'entrata in vigore della riforma.

    - commentata in “Trasferimento di ramo o di azienda agevolato se si continua l’attività”, IlSole24Ore del 10.4.2024, pagina 37: Il decreto delegato sulle imposte indirette ha ampliato e definito in modo più preciso l'esenzione fiscale per i trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni e aziende a favore di discendenti e coniuge. Le modifiche includono condizioni specifiche per ciascuna delle tre situazioni esentate: (i) per il trasferimento di quote di società di capitali, è necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo per almeno cinque anni; (ii) per il trasferimento di quote di società di persone, occorre il trasferimento e il mantenimento quinquennale della titolarità del diritto su quota; (iii) per il trasferimento di aziende o rami di azienda, è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni. È richiesta una dichiarazione di impegno da parte dei beneficiari e sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni. Il decreto ha chiarito che l'esenzione si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni in società non residenti, seguendo indicazioni della Corte di Cassazione e rispettando il principio europeo di libertà di stabilimento. È da sottolineare che l’agevolazione non è però limitata alle sole quote di società UE o di Stati aderenti allo SEE ma è estesa a tutti i paesi che garantiscono un “adeguato scambio di informazioni”. Le modifiche mirano a risolvere ambiguità nell'applicazione dell'agevolazione, ampliandone la portata senza modificarne la sostanza.

    - commentata in “Due anni per la verifica sull’autoliquidazione”, IlSole24Ore del 10.4.2024, pagina 37: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di riforma dell'imposta di successione che si concentra principalmente sull'autoliquidazione dell'imposta stessa. Tale novità risulterebbe essere la possibilità - in capo al contribuente - di autoliquidare l'imposta di successione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione. In alternativa, sarà possibile pagare il 20% dell'imposta entro 90 giorni e il restante in rate trimestrali. Qualora il Fisco rilevi un difetto di autoliquidazione - entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione - effettuerà la notifica di avviso di liquidazione cui dovrà conseguire, entro sessanta giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall’ufficio unitamente a una sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo se viene pagata entro il predetto termine di 60 giorni.

    - commentata in “Specificate le modalità di applicazione del registro alle cessioni di azienda”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2024:  Si specifica l'applicazione dell'imposta di registro alla cessione d'azienda chiarendo che l'aliquota da applicare, a fronte del trasferimento dei vari beni aziendali, risulta essere quella maggiore in caso di mancata ripartizione del corrispettivo; mentre, diversamente, si applica l'aliquota prevista per ogni singolo bene. Oltre a ciò, si conferma la deducibilità delle passività dall'importo imponibile dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda, inclusa l'avviamento, al netto delle passività aziendali. Queste disposizioni mirano a chiarire e razionalizzare le norme relative all'imposta di registrazione, offrendo maggiore chiarezza e trasparenza nel trattamento fiscale delle operazioni aziendali.

    - Commentata in “Donazioni indirette, riforma e Cassazione allineate”, IlSole24Ore del 12.4.2024, pagina 33: La proposta di riforma fiscale per le donazioni indirette rimane sostanzialmente invariata rispetto alla legge attuale, seguendo le recenti interpretazioni della Cassazione. Questa bozza prende in considerazione gli articoli 55 e 56-bis del TUS, che confermano che le donazioni indirette sono tassabili solo se risultano da atti soggetti a registrazione o se vengono accertate dal Fisco: in tale caso, l'aliquota applicabile risulterà essere quella maggiore (8%) a prescindere dal rapporto di parentela che intercorre tra il dante e l'avente causa. Sul versante civilistico, le donazioni, sia dirette che indirette, sono rilevanti per la collazione e il calcolo della quota di legittima. Se un legittimario non riceve la sua parte di legittima a causa di donazioni, può recuperare ciò che gli spetta rivolgendosi alla massa ereditaria e impugnando le donazioni, partendo da quella più recente.
  • DM del 29.2.2024, commentato in “Nomadi digitali, test compatibilità con il regime impatriati”, IlSole24Ore del 9.4.2024, pagina 37: Il Governo introduce un nuovo visto per i nomadi digitali e lavoratori da remoto, consentendo loro di beneficiare del regime fiscale "impatriati" al loro trasferimento in Italia. Il decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 stabilisce le modalità di ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno per tali categorie di lavoratori extra-comunitari altamente qualificati. Questi devono possedere specifici requisiti di istruzione ed esperienza professionale. Per tali soggetti è importante valutare se, lavorando in Italia, sia possibile nel caso di specie beneficiare del regime fiscale speciale degli impatriati nella sua nuova versione. Tale regime offre una detassazione del 50% sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e assimilati, fino a 600.000 euro annui, per un massimo di cinque anni. La detassazione passa al 60% in caso di figli minori o nascita/adottato di figli durante il periodo di fruizione. È richiesto un impegno di residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni e di non avervi risieduto fiscalmente nei tre anni precedenti il trasferimento. I lavoratori devono possedere elevate qualifiche o specializzazioni. Infine, i nomadi digitali possono richiedere una partita IVA, mentre l'Agenzia delle Entrate comunica direttamente alla questura eventuali violazioni fiscali.
  • L. n. 36 del 15.3.2024, commentato in "Agevolati i giovani imprenditori agricoli che iniziano l’attività", Il Quotidiano del Commercialista del 6.04.2024: La Legge in oggetto mira a sostenere e rilanciare il settore agricolo attraverso misure volte a favorire l'insediamento e il ricambio generazionale dei giovani imprenditori agricoli. Tra le principali disposizioni, si istituisce un fondo annuale di 15 milioni di euro per sostenere l'avvio delle attività agricole giovanili, priorità all'acquisto di terreni, beni strumentali e ampliamento delle unità produttive. Inoltre, viene introdotto un regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori agricoli e agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli. Viene previsto anche un credito d'imposta per la formazione e la riduzione del 40% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto di terreni agricoli.


Giurisprudenza

  • Sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 8486 del 28.3.2024, commentata in “Legittimo il secondo appello con motivi nuovi", Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2024: La sentenza in esame della Corte di Cassazione a Sez. Unite stabilisce che il secondo ricorso in appello può essere presentato prima della scadenza del termine di impugnazione e in assenza di dichiarazione di inammissibilità, consentendo un contenuto differente rispetto al primo e includendo parti diverse della sentenza. Tale principio, valido anche nel processo tributario, permette di correggere eventuali errori nel primo atto di appello e sostituirlo con uno nuovo, previo avviso alla controparte. Ciò garantisce un equo processo e il diritto di difesa delle parti coinvolte, evitando danni alla posizione del contribuente. La giurisprudenza, inoltre, stabilisce che il secondo appello sostituisce il primo e può riguardare anche capi di sentenza diversi, garantendo così una tutela efficace del diritto di difesa e la corretta applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 13844 del 5.4.2024, commentata in “Il trust può integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2024: La Corte di Cassazione ha recentemente confermato, con la sentenza in oggetto, il sequestro preventivo di circa un milione di euro e dei beni destinati a un trust, sulla base delle accuse mosse al settlor per presunti atti fraudolenti miranti a eludere il pagamento delle imposte. La Corte ha concordato con il tribunale di merito riguardo alla finalità fraudolenta del trust, indicando che non è stato costituito per scopi leciti ma per sottrarre i beni all'Erario. Anche se il trust apparentemente mirava a garantire il benessere della madre beneficiaria, le indagini hanno rivelato che l'indagato aveva il controllo effettivo dei beni. Il rinnovo del trust senza specificare il beneficiario ha ulteriormente sottolineato la presunta finalità elusiva. La sentenza si basa su precedenti giurisprudenziali che considerano la sottrazione fraudolenta alle imposte come un reato di pericolo "eventualmente permanente", che si realizza attraverso una serie di condotte atte a impoverire il patrimonio soggetto al pagamento fiscale.
  • Sentenze del TAR Lazio n. 6837,6839,6840,6841,6844,6845 del 9.4.2024, commentate in “Respinti dal TAR i ricorsi relativi alla comunicazione dei titolari effettivi", Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2024: Il TAR del Lazio ha respinto sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie riguardanti l'annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, che riguarda il sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva. In precedenza, il TAR aveva sospeso l'efficacia di questo decreto. Le argomentazioni dei ricorrenti riguardavano principalmente la natura dei mandati fiduciari e il diritto di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Il TAR ha stabilito che il mandato fiduciario è equiparabile al trust e che l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi deve essere consentito solo a chi dimostri un "legittimo interesse" coerente con la normativa antiriciclaggio. Nonostante la decisione del TAR, rimane da chiarire come procedere con il popolamento del Registro dei titolari effettivi, considerando il termine già scaduto e il rischio di sanzioni per le imprese che non hanno ancora adempiuto all'obbligo di comunicazione. Si auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero delle Imprese per individuare un nuovo termine per l'adempimento delle comunicazioni. In tale contesto, i commercialisti richiedono chiarezza sui nuovi termini per rispettare l'adempimento relativo alla comunicazione dei titolari effettivi delle società. Nonostante la sospensione dei provvedimenti, i termini sono ripresi dal 9 aprile 2024, portando la scadenza all'11 aprile 2024 per l'invio delle comunicazioni. Il Presidente del CNDCEC e l'Associazione nazionale dei commercialisti hanno chiesto al governo di prorogare il termine, considerando la brevità e l'inadeguatezza dei due giorni rimanenti. Infine, con una nota indirizzata agli Enti camerali, il MIMIT ha confermato che con l’11.4.2024 è scaduto il termine per la comunicazione del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese e si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento.

 

Prassi

  • Risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 88 del 8.4.2024, commentata in “La liquidazione generale dei beni consente la variazione IVA", Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2024: Secondo la risposta ad istanza di interpello in oggetto, un fornitore può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione se non riceve il corrispettivo da una fondazione soggetta alla procedura di liquidazione generale dei beni. Tale azione può essere intrapresa una volta che la procedura si riveli infruttuosa. La normativa precedente richiedeva di attendere l'esito della procedura concorsuale, ma il DL 73/2021 ha modificato questo requisito per le procedure avviate dopo il 26 maggio 2021. Tuttavia, per i casi precedenti a questa data, l'Agenzia chiarisce che è necessario attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione. È possibile emettere la nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui si verifica l'infruttuosità della procedura. Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la dichiarazione relativa all'anno di emissione della nota.
  • Risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 90 del 11.4.2024, commentata in “Dichiarazione di successione cartacea per trust testamentario con ipocatastali fisse", Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2024: L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello in oggetto, si è pronunciata in merito alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione quando l'unico erede indicato è un trust istituito dalla defunta. Sebbene il trust sia un istituto di Common Law importato in Italia, la sua dotazione in seguito a un testamento non è soggetta all'imposta di successione, ma solo alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Poiché attualmente non è possibile presentare telematicamente la dichiarazione di successione con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, l’Amministrazione finanziaria ha affermato, in definitiva, che nel caso di specie, l’adempimento dichiarativo poteva essere assolto dal trustee mediante il modello 4 cartaceo all'ufficio territoriale competente in base all’ultimo domicilio del de cuius. Si osserva, infine, che l’intervento dell’Agenzia giunge a pochi giorni di distanza dall’approvazione di uno schema di decreto delegato per razionalizzare l'imposta sulle successioni e donazioni, incluso il trattamento fiscale dei trust testamentari. Questo decreto prevede che il trustee possa optare per il pagamento anticipato delle imposte al momento dell'apertura della successione.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 11.4.2024, commentata in “Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni“, Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2024: La circolare recentemente emessa dall'Agenzia delle Entrate in oggetto riassume le modifiche significative riguardanti le dichiarazioni fiscali. Tra le principali novità, si segnalano l'espansione dell'utilizzo del modello 730, semplificazioni nella dichiarazione precompilata e modifiche nei termini di presentazione delle dichiarazioni. In particolare, l'anticipazione dei termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stata oggetto di discussione, con deroghe e adattamenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. La circolare sottolinea anche l'estensione dell'uso del modello 730 per includere redditi di capitale esteri e l'assolvimento di adempimenti relativi ad attività finanziarie o patrimoniali estere. Ulteriori modifiche riguardano la semplificazione della dichiarazione precompilata per redditi di lavoro dipendente e pensioni, con un nuovo percorso guidato accessibile tramite l'applicativo web dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità tecniche di accesso a questo sistema saranno definite in un provvedimento apposito, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali. 


Dottrina

  • La stabile svizzera non fa società esterovestita”, IlSole24Ore del 9.4.2024, pagina 36: La distinzione tra stabile organizzazione e società esterovestita può essere sfumata nella pratica, nonostante la chiara definizione concettuale. L'art. 73 del TUIR, con l'aggiunta del D.lgs. sull'internazionalizzazione e le disposizioni OCSE forniscono le basi per presunzioni di residenza in Italia. La giurisprudenza solitamente distingue le due categorie basandosi sull'effettiva attività svolta: l'assenza di attività reale può portare alla classificazione come esterovestizione. Tuttavia, alcune eccezioni sono state identificate, come evidenziato dalle ordinanze della Cassazione del 2022. Nel caso di una società maltese con una stabile organizzazione in Svizzera, l'Agenzia delle Entrate ha presunto la natura di società esterovestita, poiché mancava un'attività reale in Svizzera e il socio-amministratore era residente in Italia. La società maltese ha portato prove dell'esistenza di una stabile in Svizzera, come contratti di locazione, presenza di personale, buste paga, conti bancari, e corrispondenza commerciale. La Cgt della Lombardia ha concluso che esisteva effettivamente una struttura in Svizzera, non giustificando la residenza fiscale in Italia come società esterovestita, nonostante il socio-amministratore residente in Italia.


 

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