Italia - Rassegna stampa settimanale dal 20 al 24 aprile 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • D.lgs. 13/2024 (c.d. D.lgs. "Accertamento") attuativo della Legge delega 111/2023, commentato in “In arrivo i nuovi avvisi di recupero dei crediti di imposta”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2024: L’art. 38-bis del DPR 600/73, introdotto dal Decreto legislativo in oggetto, disciplina finalmente in modo organico gli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Per espressa disposizione legislativa le novità operano per gli atti emessi dal 30.4.2024, quindi per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta sottoscritti dal funzionario competente a partire dalla fine di questo mese. Rimangono naturalmente fermi gli effetti degli atti emessi nel periodo anteriore. Le novità riguardano solo gli aspetti procedimentali degli avvisi in questione, posto che la più puntuale nozione distintiva tra credito “inesistente” e credito “non spettante” vedrà luce nel prossimo decreto sulla riforma delle sanzioni, anch’esso attuativo della Legge delega 111/2023. Si tratta di una definizione che, a cascata, avrà per forza di cose riflessi procedurali. Il Decreto legislativo in oggetto ha previsto in primo luogo che per qualsiasi tipologia di credito sarà ammessa la definizione agevolata al terzo delle sanzioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. 472/97. Il contribuente potrà quindi definire le sanzioni al terzo e continuare nel processo per l’imposta. Nel sistema antecedente, ai sensi dell’art. 13 co. 5 del D.lgs. 471/97 la definizione al terzo era ammessa solo per i crediti non spettanti. Formalmente, questa prescrizione resterà in vigore sino a quando sarà abrogata dal prossimo decreto in tema di sanzioni (nelle relative bozze già figura l’abrogazione) ma deve sin dal prossimo 30 aprile ritenersi implicitamente abrogata dal neointrodotto art. 38-bis. In via speculare, per qualsiasi tipologia di credito non ci sarà mai la riscossione in pendenza di giudizio quindi nonostante il ricorso potranno essere richieste per intero imposte, sanzioni e interessi (c’è di diritto il ruolo straordinario). Prima del D.lgs. 13/2024, solo per i crediti inesistenti era previsto il ruolo straordinario dall’art. 27 co. 19 del DL 185/2008; la giurisprudenza per i crediti non spettanti aveva ammesso la riscossione frazionata in via interpretativa. Gli importi richiesti mediante avviso di recupero del credito di imposta andranno pagati, senza compensazione, entro il termine per il ricorso e non più entro sessanta giorni dalla notifica. In virtù di ciò, anche il termine per il pagamento fruirà della sospensione feriale dei termini.

Giurisprudenza

  • Ordinanza Cassazione, Sez. V Civ., n. 8875 del 4.4.2024, commentata in "Donazioni modali e patti di famiglia: imposte convergenti", IlSole24Ore del 22.4.2024, pagina 27: Nello schema della donazione modale a favore di un terzo determinato, e caratterizzata da spirito liberale, il donante realizza l’arricchimento patrimoniale del beneficiario attraverso l’intermediazione del donatario, che agisce come sua “longa manus” per eseguire l’attribuzione o la prestazione. Ne consegue che, ai fini dell’imposta di donazione, aliquote e franchigie dovranno essere calcolate in base al rapporto di parentela tra donante e beneficiario dell’onere. Queste le conclusioni della Cassazione nell’ordinanza in oggetto, in cui è stata coinvolta la titolare di una farmacia che aveva deciso di donare l’attività al figlio, apponendo sull’atto inter vivos un onere che imponeva al donatario di corrispondere al padre una somma di 500mila euro da ripartire in dieci rate annuali di 50mila euro ciascuna. Secondo l’amministrazione finanziaria, questa somma si sarebbe dovuta qualificare, in capo al padre, quale reddito assimilato di lavoro dipendente, scontando l’ordinaria tassazione Irpef.  La pronuncia chiarisce quindi che nello schema della donazione modale a favore di un terzo determinato, e caratterizzata da spirito di liberalità, il donatario agisce da ausiliario e quindi l’eventuale imposta di donazione dovuta dovrà essere calcolata in base al rapporto di parentela tra donante e terzo beneficiario, e non a quello tra donatario e terzo beneficiario. La donazione modale con un destinatario determinato costituisce, infatti, un’ipotesi di “doppia donazione”: una eseguita a favore del donatario e l’altra eseguita a favore del beneficiario dell’onere.
  • Ordinanza Cassazione, Sez. V Civ., n. 10631 del 19.4.2024, commentata in "Il cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti", IlSole24Ore del 20.4.2024, pagina 27: La violazione continuata degli obblighi di versamento non rientra nel campo di applicazione del cumulo giuridico, che riguarda solo ciò che incide potenzialmente sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione dell’imposta. In proposito, si osserva che l’orientamento della Corte non è stato sempre univoco nell’applicazione del cumulo giuridico sull’omesso pagamento. A fronte di un prevalente indirizzo iniziale contrario a tale possibilità, con pronunce più recenti, soprattutto in materia di tributi comunali, la Cassazione ha adottato una posizione opposta. Nell’ordinanza 3885/2024, in materia di Tari, la Corte ha infatti affermato che la reiterata violazione dell’obbligo di versamento per più annualità, riferito allo stesso immobile, può beneficiare della sanzione unica, prevista nell’art. 12, co. 5, D.lgs. 472/1997. Vale evidenziare, al riguardo, che nella formulazione vigente di quest’ultima norma non è dato rinvenire alcuna esplicita esclusione dell’illecito in questione. Con l’ordinanza in commento, che riguarda invece i tributi erariali, ci si pone in linea di continuità con il passato, ribadendo l’estraneità dell’illecito dell’omesso o ritardato pagamento di tributi rispetto al meccanismo della continuazione. La ragione di tale conclusione è che la continuazione riguarda le violazioni degli obblighi tributari che si collocano a monte del pagamento delle imposte quali, tipicamente, le violazioni dell’obbligo di dichiarazione. Al contrario, allorquando si controverte di mancato versamento di tributi risultanti dalla dichiarazione, sempre secondo la Corte, l’art. 13 del D.lgs. 471/1997, imporrebbe l’irrogazione di una sanzione autonoma per ciascuna annualità. La disquisizione in esame è destinata ad essere superata, qualora dovesse essere approvato il testo dello schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni, al momento all’esame delle Camere. Il documento interviene infatti sulla definizione dell’ambito operativo del cumulo giuridico, escludendo espressamente le violazioni dell’obbligo di pagamento da tutte le fattispecie contemplate nel futuro testo dell’art. 12 del D.lgs. 472/1997. L’istituto viene inoltre esteso alle ripetute violazioni anche sostanziali della medesima previsione di legge. Si ricorda infine che lo schema di riforma recepisce il cumulo all’interno del ravvedimento, limitatamente all’ipotesi della progressione di violazioni, che tendono a generare l’infedeltà della dichiarazione, con riferimento al singolo anno d’imposta e all’interno di ciascun tributo.
  • Sentenza Cassazione, Sez. V Civ., n. 8474 del 28.3.2024, commentata in "L'IVA detratta e stornata non è l'elusione", ItaliaOggi del 20.4.2024, pagina 25: L’IVA detratta, poi stornata con nota di accredito, non c'è elusione. Non c'è vantaggio illecito se, a seguito del pagamento di un corrispettivo, il cedente di un contratto di leasing diminuisce il suo credito IVA, mentre il cessionario utilizza il medesimo importo per ridurre il suo debito annuale, anche se l'intera operazione l'anno successivo viene meno per risoluzione consensuale. Lo afferma la sentenza della Corte di Cassazione in oggetto nell'accogliere il ricorso della società contribuente avverso quella della CTR Liguria n. 1072/6/2015, che aveva annullato la decisione dei giudici del primo grado. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta per l'anno 2004 dalla contribuente, che si era resa cessionaria di un contratto di leasing immobiliare, sull'acconto fatturato lo stesso giorno del rogito, importo poi interamente stornato con il ricevimento di una nota di accredito l'anno dopo, ambedue le operazioni senza movimento finanziario. La contribuente, oltre ad altre eccezioni, aveva contestato la violazione dei principi UE in materia di “abuso del diritto, di proporzionalità e di neutralità”, non essendoci stato vantaggio fiscale nella realizzazione dell'operazione, in quanto non vi era stata sottrazione di IVA non spettante. E i giudici le danno ragione, ricordando che “i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'UE” e che deve essere dimostrato che il fine delle operazioni osservate sia quello di ottenere “un vantaggio indebito, anche indirettamente non voluto dal sistema tributario, non vietato peraltro da una disposizione espressa, mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste per il conseguimento”. Posto che la prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, nella vicenda all'esame questa non è stata raggiunta, non essendo sufficiente l'appartenenza della cedente e della cessionaria al medesimo gruppo e neppure chiarito se sia stato conseguito un risparmio fiscale. Poiché va tenuto conto che la fatturazione anticipata è operazione di per sé lecita e che la relativa detrazione dell'Iva può successivamente venire meno con l'emissione di una nota di accredito a storno della fattura.

Prassi

  • Risoluzione n. 21 del 18.4.2024, commentata in "Partite IVA, la flat tax incrementale non ha effetto sugli acconti 2024 ", IlSole24Ore del 20.4.2024, pagina 25: La flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «1731» per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali per le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 197/2022. Nessun codice tributo è previsto per il versamento degli acconti poiché questi seguono le regole ordinarie. Infatti, il comma 57 della citata Legge, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale. Al momento di versamento delle imposte, sarà quindi necessario effettuare due calcoli, uno per il versamento delle imposte 2023 (con le regole della Legge 197/2022) e uno per il versamento 2024 (con le regole ordinarie). La flat tax incrementale consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5% (con una base imponibile non superiore a 40mila euro); sul reddito eccedente, vale a dire sulla differenza tra il reddito dell’anno e quello assoggettato alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e le addizionali con le regole ordinarie. Possono accedervi i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario; restano esclusi i soci di società di persone a cui vengono imputati, per trasparenza, i redditi in base all’articolo 5 del TUIR, coloro che partecipano ad associazioni tra professionisti e i soci di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale a norma dell’articolo 116 del TUIR. L’accesso alla flat tax incrementale non è precluso a coloro che svolgono un’attività di impresa, di arte o di professione e, contestualmente, rivestono la qualifica di socio di società. Infatti, in tali casi, la flat tax incrementale trova applicazione con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo. Restano esclusi anche coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023 poiché, in questo caso, manca la possibilità di determinare l’incremento reddituale ma anche coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022. Infatti, la circolare 32/E/2023 chiarisce che possono accedere alla flat tax anche coloro che hanno avviato l’attività nel triennio 2020-2022 ma solo se hanno svolto l’attività per almeno per una annualità intera. Va ricordato, infine, che per il 2024 troveranno applicazione anche le regole contenute nel D.lgs. 213/2023 emanato in attuazione della Legge delega fiscale (riduzione aliquote, taglio detrazioni). Ma anche queste novità non incideranno sugli acconti 2024.

 

Dottrina

  • Smart worker, ingresso in Italia agevolato per i cittadini extra Ue”, IlSole24Ore del 22.4.2024, pagina 21: La combinazione di norme speciali relative all’immigrazione e regime fiscale di vantaggio può attrarre in Italia lavoratori qualificati extracomunitari disposti a trascorrere un periodo di lavoro nel nostro Paese. Da un lato, il recente decreto ministeriale sui cosiddetti nomadi digitali (DM Interno del 29.2.2024) introduce una deroga alle stringenti regole sulle quote fissate annualmente dal decreto flussi, consentendo comunque l’ingresso in Italia di lavoratori non-UE provvisti di particolari requisiti. Dall’altro lato, il regime degli “impatriati” assicura una detassazione del 50% dei redditi da lavoro dipendente (fino al massimale di 600mila euro) a condizione che la residenza fiscale in Italia sia mantenuta per almeno quattro anni e purché non si sia stati fiscalmente residenti nei tre anni precedenti (o più, in caso di spostamenti fra aziende del medesimo gruppo). Non è infrequente che aziende multinazionali abbiano necessità di dislocare proprio personale in sedi diverse dagli uffici centrali della casa madre. Ciò appare peraltro facilitato dal sempre maggiore utilizzo dello strumento del lavoro agile o smart working, che sta ormai mandando in soffitta i tradizionali concetti di luogo e di orario di lavoro, con una misurazione della prestazione tarata sugli obiettivi concretamente raggiunti più che sulla pura quantità di lavoro prestato. Orbene, i più favorevoli trattamenti sotto il profilo migratorio e fiscale possono oggi senz’altro offrire una valida e incentivante soluzione per lavoratori agili provenienti dall’estero: cittadini extraeuropei provenienti, ad esempio, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti o dal continente asiatico potrebbero ottenere un permesso di soggiorno indipendentemente dalle quote per lavoratori extracomunitari, mentre un neo-residente fiscale in Italia potrebbe beneficiare del citato importante sconto fiscale. Non è poi una sorpresa rilevare, anche a una prima sommaria indagine, che l’Italia risulta una delle destinazioni preferite dagli aspiranti nomadi digitali.
  • Tassazione all’entrata del trust anche senza pagamento d’imposta”, IlSole24Ore del 22.4.2024, pagina 21: Una novità significativa recata dallo schema di decreto di riforma delle imposte indirette è rappresentata, per i trust, dalla possibilità di anticipare la tassazione al momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee (“tassazione all’entrata”). Tale possibilità si contrappone al regime di tassazione ordinaria delle attribuzioni patrimoniali da trust (“tassazione all’uscita”) disciplinata dal nuovo articolo 4-bis, co. 1, TUS, che trova applicazione «al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari». La possibilità di scegliere la tassazione all’entrata è prevista dal comma 3 di tale articolo, secondo cui il disponente può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ogni conferimento. La previsione consentirebbe, all'Amministrazione finanziaria, di incassare immediatamente l'imposta e, al contribuente, di pagare subito sulla base delle norme e della dotazione attuale del trust, evitando le incertezze sul futuro. Se si integra l’interpretazione meramente letterale della norma, il quale assimila il concetto di «corresponsione dell’imposta» alla mera debenza della stessa in termini di esborso monetario, con quella logica, che ne valorizza la ratio, si giunge alla conclusione che opzione per la «corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento» assume il significato di assoggettamento a imposizione, applicando tutte le disposizioni della legge, e non di mera debenza dell’imposta. Il conferimento di beni e diritti posti in essere dal disponente che opti per la tassazione all’entrata sconta quindi in tale momento l’imposta secondo le ordinarie regole di determinazione della stessa. È tassato all’entrata quindi, con le conseguenze di definitività dell’imposizione previste dalla nuova norma, qualunque conferimento per il quale il disponente abbia esercitato l’opzione, producendo così subito effetti ai fini dell’imposta, a prescindere dal fatto che da tale conferimento sia conseguita o meno un’obbligazione monetaria di pagamento.

 

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