Italia - Rassegna stampa settimanale dal 13 al 19 aprile 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • Bozza D.lgs. sulle imposte indirette attuativo della Legge Delega n. 111/ 2023,

    - commentata in “Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento”, IlSole24Ore del 15.4.2024, pagina 11: La bozza di riforma dell’imposta di successione e donazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile scorso pone il trust testamentario al centro dell'attenzione. Questo istituto, poco conosciuto nella legislazione italiana, potrebbe diventare uno strumento più sicuro per pianificare la fiscalità delle successioni. Il trust testamentario può essere istituito tramite testamento o durante la vita del disponente, con la possibilità di apportare beni anche dopo la sua morte. La novità più rilevante riguarda la fiscalità: l'opzione di pagare l'imposta al momento dell'apporto al trust permette di defiscalizzare le future distribuzioni ai beneficiari. Alcune norme della bozza chiariscono situazioni controverse, come la tassazione dei contratti preliminari e dei trasferimenti di crediti aziendali. È probabile che queste soluzioni, non contemplate nella legislazione attuale, diventino interpretazioni valide. Ad esempio, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la neutralità fiscale della trasmissione tra il de cuius ed il trustee.

    - commentata in “Trasferimento di quote e aziende con criteri di esenzione più chiari”, IlSole24Ore del 15.4.2024, pagina 24: Il nuovo decreto legislativo di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni interviene per chiarire e correggere interpretazioni restrittive della normativa vigente. In particolare, si concentra sul concetto di "integrazione del controllo" e sul collegamento erroneamente fatto con disposizioni dell'Unione Europea del 1994 e 1998. La nuova normativa chiarisce che l'esenzione spetta quando il beneficiario acquisisce o integra un controllo già esistente su società di cui all'art. 73 del TUIR. Inoltre, specifica le condizioni per usufruire dell'esenzione, come il mantenimento dell'attività di impresa per almeno cinque anni nel caso di trasferimento di aziende o il mantenimento della mera titolarità della partecipazione per lo stesso periodo nel caso di altre quote sociali, diverse dalle partecipazioni in società di capitali. Questo nuovo dettato normativo dovrebbe prevenire interpretazioni "integrative" e suggerimenti non previsti dalla legge.

  • Approvazione dei progetti di legge di ratifica dei Trattati, commentata in “Al via la ratifica della nuova Convenzione con la Cina”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2024: Il 15.4.2024, il Consiglio dei Ministri ha ratificato tre progetti di legge riguardanti le Convenzioni contro le doppie imposizioni con la Libia, il Liechtenstein e la Repubblica Popolare cinese. La Convenzione con la Libia, del 2009, segue il modello OCSE ante 2017, salvo la gestione dei conflitti di residenza delle società, i quali devono essere risolti con accordo tra le Amministrazioni. Il Liechtenstein, dal luglio 2023, adotta criteri OCSE del 2017, prevendendo, anche in questo caso, la soluzione dei conflitti di doppia residenza delle società con accordo tra le Amministrazioni. Inoltre, per quanto riguarda i dividendi, è prevista un’imposizione generale pari al 10%, salva la riduzione dell’imposta a zero nel caso in cui la percipiente sia una società di capitali residente nell’altro Stato, la quale detenga, anche indirettamente, il 25% del capitale. Per quanto concerne la Repubblica Popolare cinese, la Convenzione del 2019 introduce aliquote agevolate per dividendi e interessi, esenzioni per enti pubblici e tassazione differenziata per royalties su marchi e attrezzature. Questi accordi, riflettendo gli attuali modelli OCSE e le dinamiche commerciali, influenzeranno significativamente la gestione dei flussi finanziari tra i Paesi coinvolti. 

Giurisprudenza

  • Sentenze del TAR Lazio n. 6837,6839,6840,6841,6844 e 6845 del 9.4.2024, commentate in “Per i soggetti obbligati l’acceso ai dati dei titolari effettivi è senza filtri", Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2024: Il 9 aprile scorso, il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi riguardanti le comunicazioni dei dati dei titolari effettivi al Registro delle imprese. La decisione ha evidenziato che, secondo la Direttiva europea, gli Stati membri hanno ampio margine di discrezionalità nella gestione delle deroghe relative all'accesso a tali informazioni. Più nel dettaglio, la normativa italiana, limitando l'accesso ai soli soggetti legittimati, non si porrebbe in contrasto con le Direttive europee. Questa distinzione è giustificata dal ruolo e dagli adempimenti specifici dei soggetti obbligati nell’ambito della disciplina dell'antiriciclaggio. Per quanto riguarda i soggetti legittimati, è previsto un processo di contraddittorio tra la Camera di commercio e il titolare effettivo per ogni richiesta di accesso ai dati. Inoltre, la disciplina italiana non entrerebbe in conflitto con la sentenza della CGUE del 2022, posto un accesso non generalizzato, ma subordinato a condizioni stringenti e specifiche.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 18.4.2024, commentata in “Immobili occupati esenti dall’IMU anche prima del 2023", Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2024: La sentenza in oggetto ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 9 co. 1 del D.lgs. 23/2011, ritenendo ingiusto l'assoggettamento a IMU degli immobili occupati abusivamente. La sentenza estende l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 anche agli anni precedenti al 2023, se sussistono determinati requisiti, come la presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria. Ciò implica che i contribuenti che hanno versato IMU per gli immobili occupati abusivamente possano richiedere il rimborso entro cinque anni dalla data del versamento. Sicuramente, la decisione della Consulta avrà conseguenze significative sui procedimenti giudiziari in corso.

Prassi

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 12.4.2024, commentata in “Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2024: L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha sospeso l'utilizzo dei codici tributo per compensare i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e crediti per ricerca e sviluppo relativi agli anni 2023 e 2024. Questa sospensione è dovuta all'attesa delle disposizioni ministeriali riguardanti i nuovi obblighi di comunicazione. Il DL 39/2024 stabilisce che le imprese devono comunicare in via telematica l'ammontare degli investimenti previsti, la loro presunta ripartizione negli anni e la relativa fruizione. Inoltre, tale comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti. La sospensione riguarda specifici codici tributo associati ai crediti d'imposta per beni strumentali 4.0 e crediti ricerca e sviluppo  quando l'anno di riferimento è il 2023 o il 2024. In particolare, i codici tributo "6936" e "6937" per i beni strumentali 4.0 e i codici "6938", "6939" e "6940" per i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. 

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 198619 del 17.4.2024, commentato in “Approvato il modulo per la cessazione dell’incarico di depositario di scritture contabili", Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2024: L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento in esame che approva il modello per la comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili. Questo modello è previsto dal comma 3-bis dell'art. 35 del DPR 633/72, introdotto dal decreto "Adempimenti". Se il contribuente non comunica la variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili dopo la cessazione dell'incarico con il depositario, il depositario stesso deve avvisarlo e poi comunicare la cessazione all'Agenzia delle Entrate. Il modello contiene i dati identificativi del depositario, la partita IVA del contribuente, la data di cessazione dell'incarico e altre informazioni. Dopo l'invio, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente. La comunicazione può essere inviata solo dopo 30 giorni dalla cessazione dell'incarico e sarà disponibile tramite una procedura web sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con la data di disponibilità da comunicare successivamente.

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 18.4.2024, commentato in “La Flat tax incrementale trova il codice tributo", Ipsoa Quotidiano del 19.4.2024: La recente risoluzione in questione dell'Agenzia delle Entrate introduce il codice tributo "1731" per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, come stabilito dall'art. 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Questa disposizione si applica esclusivamente per il 2023 e riguarda i contribuenti persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, esclusi quelli sotto il regime forfetario. La nuova imposta sostitutiva offre un'alternativa alle aliquote per scaglioni di reddito, consentendo ai soggetti interessati di effettuare il versamento in modo agevole attraverso il modello F24.


Dottrina

  • Quadro NR obbligatorio anche per i neo residenti che hanno presentato interpello”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2024: Le istruzioni relative al modello REDDITI PF 2024 includono una novità riguardante l'opzione per l'imposizione sostitutiva di 100.000 euro per i "neo domiciliati", come definito dall'art. 24-bis del TUIR. È chiarito che la compilazione del quadro NR è obbligatoria per garantire l'efficacia dell'opzione, anche per coloro che hanno richiesto un parere preventivo all'Amministrazione finanziaria. Mentre le istruzioni precedenti potevano indurre a interpretare la compilazione del quadro NR come facoltativa per chi ha fatto un interpello, al contrario, le nuove istruzioni chiariscono che è necessaria. Tuttavia, sorge la questione se sia richiesta anche la compilazione della sezione II del quadro NR per coloro che hanno già fatto un interpello. Sebbene ciò possa sembrare una duplicazione dei dati già forniti con la check list, sembra essere una precauzione per garantire l'efficacia dell'opzione e prevenire contestazioni future.
  •  “Censura per la violazione delle norme sull’equo compenso”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2024: Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni, entrato in vigore in data 18.4.2024, per complementare il Codice deontologico recentemente introdotto. Le principali novità riguardano le violazioni in materia di equo compenso, con sanzioni per accettazione di compensi sotto i parametri ministeriali o mancata informazione al cliente sui parametri stabiliti. Sono previste sospensioni fino a un anno per l'esercizio della professione in situazioni di incompatibilità e fino a sei mesi per mancata stipula di polizza assicurativa. Anche le violazioni nei rapporti con colleghi e clienti comportano sospensioni fino a tre mesi. La violazione del dovere di riservatezza e altre disposizioni del Codice deontologico possono portare a sospensioni o censure. In particolare, le critiche diffuse, anche sui social network, verso istituzioni o colleghi possono essere punite con sospensioni fino a tre mesi. L'obiettivo è promuovere comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi e verso clienti e istituzioni. Questo nuovo Codice è visto come un passo avanti per la professione, con l'auspicio che possa incoraggiare comportamenti virtuosi senza la necessità di ricorrere alle sanzioni.


Attualità

  • Per gli influencer introiti come redditi di lavoro autonomo”, ItaliaOggi del 18.4.2024, pagina 26: Gli introiti derivanti dall'attività degli influencer sui social media sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, non come redditi diversi legati allo sfruttamento dell'immagine. Ciò comporta l'obbligo di aprire una partita IVA e di rispettare gli obblighi fiscali, a meno che l'attività non sia occasionale e non professionale. La giurisprudenza ha equiparato gli influencer a testimonial, considerando la loro promozione come un'attività professionale produttiva di reddito. Inoltre, i costi relativi all'abbigliamento dell'influencer possono essere dedotti. La questione della territorialità delle prestazioni rimane soggetta alle normative fiscali e ai criteri di residenza fiscale.

 

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La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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