Italia - Rassegna stampa settimanale dal 30 marzo al 5 aprile 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • DL n. 39 del 29 marzo 2024, commentato in "Nuove restrizioni per il credito d’imposta da super ACE ", Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2024: Il Decreto-legge in oggetto fornisce regolamentazioni aggiuntive riguardo all'uso dei crediti d'imposta derivanti dalla "super ACE" a causa di irregolarità riscontrate. La "super ACE ", valida solo nel 2021, permetteva alle società di capitali di convertire il rendimento nozionale in crediti d'imposta, calcolati applicando le aliquote IRPEF o IRES. Questi crediti potevano essere utilizzati in compensazione di altri tributi o richiesti a rimborso o ceduti a terzi. Tuttavia, tale decreto interviene limitando le cessioni successive del credito d'imposta a una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, e stabilisce controlli preventivi per contrastare le frodi. L'Agenzia delle Entrate può sospendere gli effetti della cessione per un massimo di trenta giorni per eseguire tali controlli, basandosi sulla coerenza dei dati forniti e sui profili di rischio dei soggetti coinvolti. Le procedure di controllo si applicano anche alle cessioni successive alla prima, e tutte le cessioni devono essere comunicate tramite procedura telematica. Se i rischi di frode sono confermati, la comunicazione di cessione viene considerata non effettuata; altrimenti, la comunicazione produce effetti.
  • Schema di decreto legislativo, commentato in "Nuova causa di non punibilità per i crediti R&S contestati", IlSole24Ore del 2.4.2024, pagina 28: Il Governo ha proposto un decreto legislativo per rivedere il sistema di sanzioni tributarie, affrontando la controversia sui crediti di imposta per la ricerca e lo sviluppo (R&S). Il decreto definisce la distinzione tra crediti "inesistenti" e "non spettanti", aggiungendo una nuova clausola di protezione penale. Negli anni, si è ingenerato un contenzioso molto diffuso tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate; spesso quest’ultima, anche senza il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, ha disconosciuto la fruibilità dei crediti di imposta per gli investimenti in R&S. Questa disputa ha portato a sanzioni finanziarie e penali, danneggiando la reputazione e limitando la partecipazione agli appalti pubblici. Per risolvere la questione, sono stati introdotti diversi meccanismi, inclusi il riversamento spontaneo e la certificazione di qualità dei crediti R&S. Il nuovo decreto propone una clausola speciale di non punibilità per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, dovuta a incertezze normative o valutazioni tecniche. Questa disposizione si applica non solo ai crediti R&S, ma anche ad altri settori come la formazione 4.0. La clausola si basa sul principio del favor rei, e retroattivamente protegge gli amministratori che hanno investito in R&S in buona fede, annullando la loro responsabilità penale.


Giurisprudenza

  • Sentenza della Cgt di secondo grado della Lombardia n. 657/2024, commentata in “Conti esteri, illecito da provare anno per anno", IlSole24Ore del 3.4.2024, pagina 28: La Cgt di secondo grado della Lombardia ha stabilito che la disponibilità di somme all'estero in anni successivi rispetto a quello in contestazione non libera l'amministrazione finanziaria dalla prova del fatto noto. Questo significa che l'Agenzia delle Entrate deve comunque dimostrare la detenzione di attività finanziarie all'estero nell'anno d'imposta in questione. Nel caso specifico, l'Agenzia aveva emesso un atto di contestazione per violazione degli obblighi dichiarativi basandosi su informazioni relative al saldo contabile del 2015, ma il contribuente si era opposto sostenendo che non era stata provata la detenzione di attività finanziarie all'estero nel 2011. La Corte ha confermato che l'Agenzia doveva provare la detenzione di attività finanziarie all'estero nell'anno in questione prima di applicare la presunzione legale relativa alla natura reddituale delle somme. Inoltre, ha osservato che nell'avviso di accertamento mancavano dati relativi all'anno d'imposta 2011. Quindi, l'Agenzia non poteva basarsi esclusivamente su informazioni relative ad anni successivi per presumere la detenzione di attività finanziarie all'estero nel 2011. In conclusione, la Corte ha confermato che l'Agenzia doveva fornire la prova del fatto noto riguardante la detenzione di attività finanziarie all'estero nell'anno d'imposta 2011 prima di applicare la presunzione legale e irrogare sanzioni.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 8714/2024, commentata in “Cessioni pro-soluto, perdite deducibili se motivate", IlSole24Ore del 4.4.2024, pagina 31: La sentenza in esame riguarda la deducibilità delle perdite su crediti secondo l'art. 101 comma 5 del TUIR. In questo caso, la controversia riguardava un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al 2008, contestando una minusvalenza derivante dalla cessione pro-soluto di un credito. La Corte ribadisce che per dedurre una perdita su crediti occorre dimostrare certezza, precisione e inerenza del componente negativo, escludendo un automatismo di deduzione al di fuori delle procedure concorsuali. La Cassazione respinge l'idea che una perdita su crediti sia sempre deducibile solo perché trasformata in una minusvalenza, sottolineando che la certezza e la precisione sono presupposti necessari per la deducibilità, indipendentemente dalla condotta elusiva. La sentenza conferma la tesi del Ctr del Lazio chiarendo che il giudizio si riferisce alla normativa del 2008 e non tiene conto delle modifiche successive alle perdite su crediti.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 8758 del 3.4.2024, commentata in “Proprietà superficiaria con ammortamento omogeneo al fabbricato", Il Quotidiano del commercialista del 4.4.2024: La sentenza in oggetto riguarda il trattamento fiscale del diritto di superficie nell'ambito del reddito d'impresa. In particolare, si concentra sulla proprietà superficiaria, ossia quando il proprietario del suolo aliena la proprietà di una costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo. La controversia riguardava una società che aveva utilizzato un'area demaniale con la possibilità di edificare sopra di essa edifici strumentali. Dopo la sdemanializzazione, la società aveva stipulato un contratto per costituire un diritto di superficie sulle aree, funzionale all'attività svolta. L'ufficio fiscale contestava l'iscrizione del corrispettivo pagato tra le immobilizzazioni materiali, sostenendo che dovesse essere trattato come immobilizzazione immateriale e ammortizzato autonomamente. La Cassazione ha stabilito che il costo del diritto di superficie può essere considerato accessorio al costo del fabbricato e iscritto tra le immobilizzazioni materiali, con ammortamento omogeneo a quest'ultimo. Questa decisione si basa sull'interpretazione dell'articolo 952 del C.C.  e su precedenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ritiene che nel caso in esame il diritto di superficie sia funzionale al mantenimento delle costruzioni preesistenti, garantendo la continuità dell'attività industriale. Di conseguenza, il costo del diritto di superficie può essere legittimamente incluso tra le immobilizzazioni materiali e sottoposto all'ammortamento insieme al costo di realizzazione del fabbricato, conformemente all'art. 102 del TUIR.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 4636 del 21.2.2024, commentata in “Il mancato pagamento dell’adesione perfezionata mette nei guai il coobbligato", Il Quotidiano del commercialista del 2.4.2024: La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l'adesione a un Piano di Volontaria Conformità (PVC) non estingue l'obbligazione del coobbligato solidale non aderente. Questo significa che il coobbligato potrebbe restare responsabile per il pagamento della parte non coperta dall'adesione al PVC. La sentenza riguardava un ex rappresentante legale di un'associazione sportiva dilettantistica, che era stato incluso nella notifica della cartella di pagamento insieme al successivo rappresentante legale dell'associazione che aveva aderito al PVC. La Corte ha sottolineato che l'adesione al PVC non ha effetto novativo, confermando la responsabilità del coobbligato solidale non aderente. Tuttavia, alcuni sostengono che l'accordo di adesione possa ancora essere richiesto al coobbligato non aderente. La questione solleva dibattiti, ma è chiaro che l'adesione al PVC non estingue completamente l'obbligazione del coobbligato solidale non aderente.
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8875 del 4.4.2024, commentata in “L’onere apposto alla donazione di versare un assegno periodico è donazione", Il Quotidiano del commercialista del 5.4.2024: Nell'ordinanza in oggetto, la Cassazione esamina il trattamento fiscale delle donazioni gravate da un onere. Nel caso in esame, Tizia dona una farmacia al figlio, imponendogli di versare al padre 500.000 euro in 10 rate annuali. L'Agenzia delle Entrate considera queste somme redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il contribuente – che risultava soccombente in entrambi i gradi di merito – ricorreva per Cassazione affinché il giudice di legittimità accertasse che le somme a lui corrisposte dal donatario configuravano in realtà una donazione indiretta della moglie al marito. La Cassazione, tuttavia, riconosce che l'obbligo costituisce una donazione indiretta della madre al padre. Sottolinea che la presenza di un onere non esclude la natura donativa dell'atto e cita l'art. 58 del D.lgs. 346/90 in tal senso. La Corte evidenzia che l'animus donandi della madre emerge chiaramente dall'atto e accoglie il ricorso del contribuente, qualificando l'attribuzione come liberalità indiretta. Tale pronuncia non affronta espressamente il tema ma si limita a citare l’art 58 del D.lgs. n. 340/90 che fornisce un’indicazione specifica sulle modalità di applicazione dell’imposta di donazione al modus liberale”.

 

Prassi

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 68665/2024, commentato in “Documentazione TP idonea per la investment management exemption", Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2024: Il provvedimento in oggetto introduce linee guida sul transfer pricing (TP) per la remunerazione delle attività dell'asset management ai fini dell'investment management exemption (IME). Questa esenzione, basata sulla modifica dell'art. 162 del TUIR, riguarda soggetti che svolgono operazioni finanziarie per conto di veicoli di investimento non residenti. Per l’IME si richiede la presenza della documentazione TP idonea. Laddove il documento TP manchi o sia ritenuto non idoneo perché privo dei requisiti di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sugli oneri documentali, oltre alla sanzione vi è il rischio di una verifica sulla sussistenza della stabile organizzazione. Le linee guida definiscono le attività soggette all'IME e i relativi metodi di remunerazione. Si distinguono due gruppi di servizi: gestione degli investimenti e servizi connessi e strumentali ai primi. Per la remunerazione di tali servizi si applica una gerarchia di metodi TP, privilegiando il comparable uncontrolled price (CUP), seguito dal profit split method (PSM). In mancanza di affidabilità di questi metodi, si possono adottare altri approcci, escludendo quelli basati sui costi come il Cost Plus e il TNMM. Le attività strumentali possono essere soggette agli stessi metodi, a condizione che vi sia assunzione di rischi economicamente significativi. Il provvedimento solleva interrogativi sulle conseguenze del mancato rispetto delle linee guida, soprattutto considerando che l'IME richiede un documento TP idoneo, ma non specifica un metodo specifico. Potrebbe essere necessario chiarire gli effetti del non rispetto delle linee guida sui risultati fiscali e sull'applicazione dell'IME, data la delicatezza del tema.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 84 del 29.3.2024, commentata in “La fusione seguita da tre scissioni valutata come abuso del diritto", IlSole24Ore del 30.3.2024, pagina 25: L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello in questione, ha valutato un'operazione di fusione seguita da scissioni asimmetriche come un abuso del diritto, poiché ritiene che lo stesso risultato potesse essere ottenuto attraverso cessioni di partecipazioni anziché complicate manovre di fusione e scissione. In questa operazione, le nuove società avrebbero ottenuto gli stessi patrimoni delle società originarie, tuttavia, l'interesse sembra essere orientato più verso i soci anziché verso le società stesse. Questo vantaggio fiscale, ottenuto aggirando le tassazioni delle cessioni di partecipazioni, è considerato indebito dall'Agenzia. Inoltre, l'Agenzia rileva che manca la sostanza economica dell'operazione poiché le società coinvolte erano già state formate da precedenti scissioni, rendendo il processo ancora più complesso. Non vi sono ragioni extra-fiscali significative che giustifichino queste operazioni secondo l'Agenzia, poiché sembra che il vantaggio fiscale sia l'unico motivo predominante, mentre altre vie più appropriate e conformi al diritto tributario potevano essere considerate.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 85 del 2.4.2024, commentata in “Servizi di Crowdfunding e esonero dall’obbligo di comunicazione all’ARF: in quali casi", Ipsoa Quotidiano del 2.4.2024: La risposta all’istanza di interpello in esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione della normativa relativa all'anagrafe tributaria, ai servizi di crowdfunding e all'esonero dall'obbligo di comunicazione all'ARF. Secondo il regolamento comunitario 2020/1503, il crowdfunding consiste nell'abbinare gli interessi di investitori e titolari di progetti attraverso una piattaforma online per finanziare attività economiche. Questo regolamento impone specifici obblighi per proteggere gli investitori ma non vieta agli Stati membri di introdurre obblighi comunicativi. L'art. 7 sesto comma del DPR n. 605/1973 prevede che gli operatori finanziari devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati identificativi di chi intrattiene rapporti o effettua operazioni finanziarie, escluse quelle tramite bollettino di conto corrente postale per importi inferiori a 1.500 euro. Inoltre, l'art. 11, comma 2, del DL n. 201/2011 obbliga gli operatori finanziari a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari. Questi obblighi riguardano tutti i rapporti formalizzati con il cliente indicati nella tabella dei rapporti, fatta eccezione per i rapporti di mero regolamento contabile e quelli aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza. In sostanza, gli operatori finanziari devono comunicare alla banca dati dell'anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti finanziari per fini di controllo fiscale, fatta eccezione per i rapporti di consulenza.
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53159 del 21.2.2024, commentato in “Entro oggi tutte le comunicazioni di opzione per sconto o cessione corrette", Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2024: Il termine per trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta sulle spese per interventi edilizi del 2023 è entro il 4 aprile 2024, prorogato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in oggetto. Le restrizioni introdotte dagli articoli legislativi successivi hanno limitato l'accesso a questa opzione. Coloro che soddisfano le clausole di salvaguardia possono ancora aderire. Dopo questa data, non sarà più possibile beneficiare della remissione in bonis per le spese del 2023 o delle rate residue del 2020-2022 se la comunicazione non è stata inviata entro il termine. Non sarà neanche possibile correggere errori sostanziali nelle comunicazioni già presentate, abolendo così una precedente possibilità. Per le comunicazioni trasmesse dal 1° al 4 aprile 2024, il termine per la loro sostituzione tramite procedura telematica è sempre entro il 4 aprile, anziché il 5 maggio come inizialmente previsto. Il CNDCEC ha espresso la speranza che il DL 39/2024 possa apportare correttivi che consentano quanto meno di riaprire una finestra per consentire la correzione di eventuali errori sostanziali nelle istanze presentate.
  • Guida dell’Agenzia delle Entrate di marzo 2024, commentata in “Agevolazione prima casa under 36 per i preliminari registrati con dubbi sull’età", Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2024: La Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'acquisto della prima casa under 36, aggiornata a marzo 2024, recepisce le modifiche del Milleproroghe (DL 215/2023) riguardanti le agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di soggetti under 36. Secondo l'art. 3 comma 12-terdecies del DL 215/2023, l'agevolazione è estesa ai contratti definitivi stipulati entro il 31/12/2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato firmato e registrato entro il 31/12/2023. Inoltre, coloro che hanno concluso l'atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 possono ottenere un credito d'imposta da utilizzare nel 2025, pari alle imposte pagate in eccesso rispetto alle agevolazioni "prima casa under 36". È importante notare che questa agevolazione comporta un risparmio maggiore rispetto all'agevolazione per la prima casa ordinaria, poiché esenta dalle imposte d'atto e fornisce un credito d'imposta per l'IVA pagata sull'acquisto, oltre a esentare dall'imposta sostitutiva sui mutui. Tuttavia, la Guida non chiarisce se il requisito anagrafico per l'agevolazione sia legato all'anno di stipula del preliminare o dell'atto definitivo. Dalle disposizioni legislative sembra che il requisito si riferisca all'anno dell'atto definitivo; quindi, per gli atti stipulati nel 2024 possono beneficiare dell'agevolazione solo coloro nati dal 1° gennaio 1989 in poi, a prescindere dall'età al momento della firma del preliminare. Questo punto sarebbe stato utile chiarirlo nella Guida dell'Agenzia delle Entrate.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 86 del 4.4.2024, commentata in “Contributi rimborsati e dedotti in anni precedenti anche senza tassazione separata", Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2024: L'ultima risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello in esame ha chiarito la questione relativa alla tassazione dei rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione previdenziale, come nel caso di un dottore commercialista che ha alternato tra lavoro dipendente e attività professionale. La CNPADC ha restituito al professionista un importo corrispondente ai contributi relativi al periodo pluriennale in cui lo stesso risultava iscritto sia all’INPS sia all’CNPADC, comprensivo di interessi. Secondo l'Agenzia, tali somme non vanno considerate come reddito imponibile e possono essere inclusi nel reddito complessivo del contribuente. Questo aspetto è significativo poiché esenta tali somme dall'applicazione della flat tax incrementale. Inoltre, gli importi relativi ai contributi non precedentemente dedotti non sono soggetti a tassazione, poiché non riconducibili a una categoria reddituale. Di conseguenza, possono essere esclusi dalla base imponibile.
  • Consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2024, commentata in “I ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base IRAP", IlSole24Ore del 5.4.2024, pagina 34: L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i ristorni alle società cooperative, pur trattati come distribuzione di utili, mantengono la loro natura originaria ai fini fiscali, contribuendo sempre alla base imponibile. Questa conclusione, ribadita nella consulenza giuridica in questione e confermata dalla precedente n. 956-37/2022, si basa sul principio di neutralità fiscale dei ristorni, sancito anche normativamente e dalla prassi. Anche se contabilizzati diversamente, come conto economico o quota parte di destinazione dell'utile, i ristorni sono deducibili ai fini dell'IRAP e dell'IRES. Tale chiarimento è stato richiesto a seguito di modifiche all'Oic 28 riguardanti la contabilizzazione dei ristorni. La modalità di contabilizzazione dei ristorni influisce sulla distribuzione agli associati, ma l'Agenzia ha sottolineato che, per fini fiscali, i ristorni devono essere considerati come componenti rilevanti della base imponibile, anche se non contabilizzati direttamente a conto economico.


Dottrina

  • Opzione per la rateazione delle plusvalenze nel quadro RS”, Il Quotidiano del Commercialista del 3.4.2024: L'uscita di beni e partecipazioni dall'azienda può generare plusvalenze, classificate diversamente a seconda del tipo di bene trasferito. Contabilmente, le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni materiali e immateriali vanno iscritte nella voce "Altri ricavi e proventi" del Conto economico, mentre quelle da partecipazioni e titoli vanno iscritte rispettivamente nelle voci "Proventi da partecipazioni" e "Altri proventi finanziari" del bilancio. La registrazione avviene secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dall'incasso. Dal punto di vista fiscale, le plusvalenze sono regolate dall'art. 86 del TUIR, che le individua in cessioni a titolo oneroso di beni aziendali, risarcimenti per perdite o danneggiamenti e assegnazioni ai soci di beni relativi all’impresa. Esiste la possibilità di differire l'imposta sulle plusvalenze in quote costanti, previa opzione del contribuente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per le partecipazioni e strumenti finanziari, è previsto un regime di esenzione parziale se ricorrono determinati requisiti. Inoltre, per le cessioni di diritti di atleti professionisti stipulati dopo il 23 giugno 2023, le plusvalenze possono essere rateizzate fino a cinque anni, con requisito di possesso biennale. L'opzione per la rateizzazione va indicata nei modelli redditi. Le società che scelgono questa opzione devono segnalare la quota tassata nel periodo d'imposta e ridurre l'importo della plusvalenza nel bilancio.
  • Resta ancora sospesa l’operatività del Registro dei titolari effettivi”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2024: In risposta alle notizie riportate dalla Stampa riguardanti la riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese, Assofiduciaria ha emesso un comunicato stampa per smentire tali affermazioni. Assofiduciaria ha chiarito che il TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, mantenendo sospesi gli effetti degli atti impugnati fino alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito. Questo significa che, in attesa di una decisione definitiva del TAR, gli obblighi di comunicazione dei titolari effettivi rimangono sospesi. Inoltre, viene citata un'ordinanza del TAR del Lazio che stabilisce che gli effetti della sospensione cautelare devono durare fino alla definizione del giudizio nel merito. Il comunicato specifica che la definizione del giudizio si verifica con la pubblicazione della sentenza che lo definisce. Pertanto, fino a quel momento, gli effetti dei provvedimenti cautelari rimangono in vigore, come stabilito dall'art. 55 del Codice del processo amministrativo. Assofiduciaria rassicura che non ci sarà alcuna riapertura dei termini e che non ci saranno sanzioni per chi non comunica i titolari effettivi durante questo periodo di sospensione. Inoltre, il comunicato fornisce dettagli sullo stato del giudizio e sottolinea la possibilità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, data l'importanza della tutela dei dati personali dei titolari effettivi e la necessità di rivedere la regolamentazione relativa all'accesso al Registro alla luce di precedenti pronunce giuridiche.

 

Attualità

  • Niente reddito di cittadinanza a chi si rovina con il gioco”, IlSole24Ore del 30.3.2024, pagina 7: La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo al divieto di erogare il Reddito di cittadinanza (RDC) a coloro che si sono rovinati con il gioco d'azzardo. Questa decisione ha confermato che il principio di eguaglianza sostanziale non può essere invocato da chi ha violato le regole fondamentali del RDC, impedendo loro di accedere al sostegno pubblico. La sentenza sottolinea che le vincite al gioco devono essere dichiarate, poiché il denaro utilizzato per il gioco d'azzardo rappresenta una spesa voluttuaria e non può essere considerato come una situazione di povertà meritevole di sostegno pubblico. L'obbligo di dichiarare le vincite non viola il principio di determinatezza della legge penale, e si evidenzia la possibilità di richiedere il RDC presso i centri di assistenza fiscale. Inoltre, la sentenza mette in guardia dal rischio di incentivare la ludopatia e di deresponsabilizzare i beneficiari del RDC creando una rete di salvataggio che potrebbe incoraggiare ulteriormente il gioco d'azzardo.
 

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