Italia - Rassegna stampa settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • D.Lgs. “Accertamento”, commentato in “Scambio d’informazioni fiscali anche fuori dai confini della UE”, IlSole24Ore del 28.1.2024, pagina 18: Lo scambio di informazioni su richiesta e gli altri strumenti di collaborazione amministrativa avanzata in merito ai rapporti con gli Stati UE, trovano una disciplina anche con riferimento ai Paesi terzi con i quali vi sia una convenzione bilaterale che prevede la collaborazione amministrativa. È il principale effetto del riordino della materia attuato con l’articolo 3 del decreto sull’accertamento approvato il 25 gennaio. Nella nuova versione la norma riguarderà anche la gestione delle richieste provenienti da giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni. Nel comma 4 dell’articolo 31-bis resta precisato che la trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando l’autorità competente dello Stato membro richiedente non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Tuttavia, il nuovo comma 7 dell’articolo 31-bis dispone che le relative disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle altre forme di cooperazione diverse dallo scambio di informazioni su richiesta, principalmente: (i) la presenza di funzionari esteri negli uffici dell’amministrazione finanziaria italiana; (ii) i controlli simultanei; e (iii) le verifiche congiunte. In ogni caso, la vera novità consiste nell’aver esteso la disciplina interna di queste procedure ai rapporti con gli Stati terzi, il che probabilmente faciliterà la concreta applicazione della collaborazione amministrativa prevista dalle convenzioni con tali Paesi.


Giurisprudenza

  • Ordinanza Cassazione n. 722 del 9.1.2024, commentata in "Validi gli accordi tra genitori e figli per l’equa distribuzione dei beni donati", Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024: La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 722/2024 ha escluso l’applicabilità del divieto di patti successori, nel caso in cui i fratelli, d’intesa con i genitori, procedano a forme di conguaglio o di compensazione per riequilibrare la differenza di valore dei beni ricevuti in donazione dai genitori, posto che questa ipotesi non coinvolge diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore e, quindi, non trova nella successione il suo presupposto causale. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, per stabilire se una pattuizione sia contraria al divieto di patti successori, occorre accertare se: (i) l’accordo abbia avuto la specifica finalità di incidere sui diritti relativi ad una successione non ancora aperta; (ii) la cosa o i diritti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; (iii) il promittente abbia inteso disporre in tutto o in parte della propria successione, privandosi così della possibilità di cambiare idea; (iv) l’acquirente abbia stipulato come avente diritto alla successione stessa; (v) il trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, a titolo di eredità o di legato, con l’ulteriore precisazione della necessità che esso incida sul piano causale. Nel caso vagliato, secondo la Suprema Corte, non emergeva la volontà abdicativa dei genitori in ordine all’assetto delle loro successioni future, bensì il mero desiderio di regolamentare le situazioni patrimoniali pregresse.


Prassi

  • Risposta ad istanza di Interpello n. 21 del 29.1.2024, commentata in "La flat tax al 7% per i pensionati scatta con l’iscrizione anagrafica", IlSole24Ore del 30.1.2024, pagina 37: Con la risposta a interpello 21/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la flat tax al 7% per i pensionati stranieri scatta con l’iscrizione anagrafica in Italia. Più nel dettaglio, l’istante è un cittadino britannico, residente nel Regno Unito che intende trasferirsi in Italia ed esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri riservata ai pensionati stranieri che si trasferiscono in specifiche località italiane (ex art. 24-ter del TUIR). In aggiunta, l’istante ha percepito emolumenti pensionistici di varia natura, situazione per cui ha richiesto conferma che le distribuzioni ricevute potessero considerarsi idonee all’accesso al regime speciale e che, ai fini della residenza fiscale italiana, non fosse impeditivo il fatto che potesse risultare anche residente nel Regno Unito. In base all’articolo 24-­ter, il regime in questione risulta applicabile alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano la propria residenza da Paesi con i quali vigono accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2009. Questi soggetti possono sottoporre tutti i redditi prodotti all’estero ad un’imposta forfettaria del 7% per un periodo complessivamente pari a dieci anni. Nel rispondere al quesito, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato la formale iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, come requisito necessario e sufficiente per ottenere lo status di residente fiscale in Italia. Conclude, quindi, che non è necessario verificare se il soggetto risulti residente, oltre che in Italia, anche in un altro Stato in base alle tie breaker rules di matrice convenzionale.
  • Risposta ad istanza di Interpello n. 22 del 29.1.2024, commentata in "L’investimento dei vecchi soci crea la dote Ace elusiva", IlSole24Ore del 30.1.2024, pagina 37: Le operazioni di MLBO (Merger Leveraged Buy-Out) in cui i vecchi soci monetizzano e poi reinvestono generano una base Ace artificiosa sulla Newco. Le Entrate confermano la posizione di chiusura nella risposta a interpello 22/2024, ciò in quanto il mancato superamento del vitality test e del limite patrimoniale da parte di Alfa e Beta sono riconducibili alle loro caratteristiche. Infatti, Beta è un veicolo per operazioni di merger leveraged buy out e Alfa una holding, tale per cui, pur senza dipendenti, ha ricavi che dimostrano assenza di depotenziamento nonché adeguata composizione dell’attivo di stato patrimoniale. Nessuna delle due si configura quindi come bara fiscale. La fusione di una società esterna (Beta) da parte della consolidante del consolidato fiscale (Alfa) non è interruttiva dell’istituto ex articolo 11 del DM 1° marzo 2018. Per l’Amministrazione finanziaria la cessione dei vecchi soci al fondo con successiva sottoscrizione da parte loro di un aumento di capitale di Beta genera artificiosamente base Ace. Ciò in quanto l’operazione è circolare e poteva essere strutturata in modo più lineare, senza generare base Ace artificiosa. L’Agenzia delle Entrate va a sindacare le modalità dell’operazione, indicando strade alternative con un ragionamento che si sostituisce a logiche di mercato assai diffuse; perciò, l’operazione è considerata abusiva in assenza di vantaggio economico addizionale diverso da quello fiscale.

 

Dottrina

  • “Approccio “look-through” da rivedere per i conferimenti di partecipazioni qualificate”, Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024: Nelle more della riforma fiscale in cantiere, l’attenzione è altresì riservata alla disciplina del conferimento di partecipazioni di minoranza qualificata ex art. 177 co. 2-bis del TUIR. Con riferimento al primo requisito della norma in analisi, è previsto che, per i conferimenti di partecipazioni detenute in holding che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, le soglie di qualificazione debbano essere verificate in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo un approccio look-through. A tal fine, si deve tenere conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Sul punto, attraverso la riforma fiscale “si intende ovviare all’attuale interpretazione della norma, per cui la demoltiplicazione si applica anche alle società operative di secondo livello”. Non è chiaro, invece, se il legislatore delegato interverrà anche sul secondo requisito, in base al quale la società conferitaria deve essere interamente posseduta dal soggetto conferente. Tale condizione, alquanto restrittiva, impedisce di beneficiare del realizzo controllato (ex art. 177 comma 2 del TUIR) quando il conferimento avviene a favore di società partecipate da soggetti diversi dal conferente. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione della conferitaria unipersonale deve essere verificata esclusivamente al momento del conferimento, “diversamente, si giungerebbe all’esito paradossale di favorire la creazione di holding di ramo unipersonali in via permanente”. Pertanto, dopo il conferimento, la partecipazione nella società conferitaria può essere trasferita dal conferente ad altri soggetti, a titolo gratuito o oneroso. La riforma fiscale potrebbe essere l’occasione per riscrivere tale condizione, prevedendo, ad esempio, che il regime di realizzo controllato trovi applicazione anche quando la società conferitaria sia partecipata da soggetti diversi dal conferente, ma legati da vincoli di parentela. Tale impostazione sarebbe funzionale rispetto agli obiettivi di riorganizzazione e passaggio generazionale sottesi alla norma, senza costringere i contribuenti ad attuare più operazioni concatenate con il rischio di fenomeni abusivi.

 

Attualità

  • Londra peggio che nel 2008: allarmi utili record in Borsa”, IlSole24Ore del 30.1.2024, pagina 30: Una situazione peggiore rispetto all’apice della grande crisi finanziaria: addirittura 294 società quotate in Gran Bretagna hanno lanciato profit warning nel 2023, una percentuale del listino superiore a quella del 2008. Un rapporto della società di revisione EY con Parthenon, rivela che il 18,2% delle società quotate è in stato di crisi, contro il 17,7% registrato nel 2008. All’inizio dell’anno erano state soprattutto le società medie e piccole, considerate più vulnerabili a fluttuazioni della domanda, a lanciare allarmi utili. Nell’ultimo trimestre 2023 però un terzo delle imprese in difficoltà aveva un fatturato superiore a 1 miliardo di sterline, segnale di quanto la crisi si sia ampliata in pochi mesi. Un fenomeno che si accompagna con il calo di attrattività della Borsa di Londra, dove in 10 anni si sono ridotte del 25% le società listate. Tornando ai profit warning, l’alto costo del denaro ha portato a una scarsa propensione a investire, mentre l’inflazione elevata e il carovita hanno minato la fiducia dei consumatori; rinvii di contratti e ritardi nelle decisioni hanno causato un quarto dei profit warning, che hanno interessato soprattutto i settori industriali e dei beni di consumo. Tra le società che hanno lanciato allarmi utili, due su cinque operano nel settore retail, il più colpito dalla crisi. Le previsioni per il 2024 sono ancora incerte, l’aspettativa è di un divario crescente tra le società in grado di cogliere le opportunità e trarre profitto dalla crescita, per quanto limitata, e quelle che invece sono frenate dall’impatto delle recenti pressioni sugli utili, dalle difficoltà nell’ottenere finanziamenti e dal costo del capitale che resta elevato.

     

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