Italia - Rassegna stampa settimanale dal 24 febbraio al 1 marzo 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • L. 22 febbraio 2024 n. 17 di conversione del DL 212/20123, commentata in “In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto sul superbonus”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.02.2024: È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge in esame recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del DL 34/2020. La consapevolezza che il mancato completamento di lavori, avviati dai committenti nel convincimento di poter beneficiare sulle relative spese di una agevolazione capace di assorbire l’intero costo degli interventi, ha indotto il legislatore a introdurre una norma di salvaguardia finalizzata a escludere che, in tali casi, i committenti, ove, nelle more dell’ultimazione dei lavori, avessero già fruito del superbonus nelle forme opzionali di sconto sul corrispettivo concesso in fattura dal fornitore, o di cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, sulle spese relative a stati di avanzamento dei lavori effettuati si ritrovino obbligati a restituire entro il 31 dicembre 2023, con corredo di sanzioni e interessi, gli importi corrispondenti a detrazioni non spettanti, “a consuntivo”, per la mancata ultimazione dei lavori. Giova sottolineare che la disposizione di “salvaguardia” concerne non soltanto alcune tipologie di beneficiari, oppure alcune tipologie di interventi, ma qualsivoglia tipologia di intervento di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020 effettuata da qualsivoglia tipologia di beneficiario di cui al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, relativamente al quale il beneficiario ha fruito del superbonus nella forma di sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi del credito d’imposta sulle spese relative a stati di avanzamento dei lavori effettuati entro il 31 dicembre 2023. Restano viceversa esclusi dalla norma di “salvaguardia” tutti quei beneficiari che avessero sostenuto spese sino al 31 dicembre 2023 a titolo di meri acconti, ossia non corrispondenti a stati di avanzamento dei lavori riferibili anch’essi a una data non successiva al 31 dicembre 2023, con le caratteristiche previste dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020.  


Giurisprudenza

  • Sentenza n. 8643 del 28 febbraio 2024, commentata in "Non tutte le cessioni integrano la sottrazione fraudolenta", Il Quotidiano del Commercialista del 29.2.2024: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ritenuto necessario un accertamento più specifico riguardo alla natura fraudolenta della cessione di un immobile tra una società e la moglie del legale rappresentante della medesima persona giuridica. La Corte d’appello aveva tratto argomentazioni dell’illiceità di tale condotta sia dal fatto che l’atto negoziale fosse intervenuto tra familiari, sia dal fatto che il prezzo pattuito fosse inferiore a quello oggetto di perizia e che il bene fosse gravato “con iscrizione di un’ipoteca di importo irrisorio rispetto alla ben maggior somma di spettanza erariale”. Per i giudici di legittimità, una così ampia nozione di “atto fraudolento”, tale in sostanza da ricomprendere in sé ogni ipotesi di cessione di beni realizzata da un soggetto che sia debitore del Fisco, dilaterebbe in termini inaccettabili i confini della rilevanza penale degli atti abdicativi di diritti, ponendo, sotto il potenziale esame dell’organo preposto all’esercizio dell’azione penale, e poi del giudice, ogni transazione commerciale che determini la cessione di un diritto da parte di un soggetto che sia anche contribuente. Con riferimento alle argomentazioni del giudice di merito, la Cassazione evidenzia come queste non appaiano idonee a costituire “una compiuta e razionalmente esauriente” affermazione della fraudolenza.  Infine, in ordine alla qualificazione di “atto fraudolento” – data in questo caso la natura reale e non simulata della compravendita – va accertato se tali proventi siano congrui rispetto al valore del bene ceduto e quale sia la destinazione attribuita al provento monetario conseguito dalla società cedente, per meglio valutare se, stante la maggiore facilità di volatilizzazione delle somme di danaro rispetto a quella di altri beni materiali, vi fosse un’effettiva sottrazione all’Erario.

 

Prassi

  • Risposta ad istanza di Interpello n. 53 del 27 febbraio 2024, commentata in "Società con immobile svalutato non operativa se non supera il test", Il Quotidiano del Commercialista del 28.02.2024: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha negato la disapplicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94) in relazione a una società immobiliare che, con riferimento al periodo di imposta non solare 2021-2022, non aveva superato il test dei ricavi. La prima questione attiene al valore dell’immobile da assumere ai fini dell’applicazione delle percentuali di legge. La società evidenzia come l’assunzione del costo fiscalmente riconosciuto di cui all’art. 110 comma 1 del TUIR comporti un risultato irrealistico se confrontato con il valore di mercato derivante dalla perizia di stima. L’Agenzia esclude la bontà di tale argomentazione, ritenendo necessario dimostrare come il minor valore di mercato abbia influito sull’inattendibilità dei ricavi minimi. Per quanto concerne invece l’impossibilità di modificare i canoni delle unità locate, l’Agenzia osserva come tale argomentazione, individuata dalla stessa Amministrazione nella circ. n. 44/2007, riguarda il caso in cui una società subentra in un contratto di locazione, con la conseguenza che il canone pattuito non è riconducibile alla volontà del contribuente subentrante. Nel caso di specie, però, non si trattava di subentro in un contratto di locazione di un immobile in corso alla data di acquisizione dello stesso, in quanto il proprietario-locatore era rimasto il medesimo, sebbene fosse stata modificata la compagine societaria, fatto di per sé non sintomatico di una diversa volontà nella conclusione dei contratti. L’istanza presentata all’Agenzia pone, in particolare, la questione per cui i valori da assumere ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94 ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito minimi possono non riflettere il valore di mercato del bene.


Dottrina

  • "Alt a sequestro e confisca con debito tributario rateizzato”, IlSole24Ore del 24.2.2024, pagina 28: Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario a condizione che sia in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Tale previsione si applica anche se è in corso la rateazione a seguito di adesione al ravvedimento speciale previsto nella legge finanziaria n. 197/2022. In base al vigente articolo 12 bis del D.lgs. n.74/2000 nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel decreto delegato di riforma del sistema sanzionatorio viene ora in estrema sintesi conferita maggiore rilevanza alla rateazione del debito tributario non solo per la parte già corrisposta ma anche per quella da versare. La preclusione al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione (articolo 1 co. 6 della bozza del decreto) anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022).

 

Attualità

  • Nuovo pacchetto sanzioni alla Russia con black list soggettiva più ampia”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.02.2024: Dal 24 febbraio 2024 sono in vigore le nuove misure restrittive all’import e all’export nell’ambito dei rapporti commerciali tra l’Unione europea e la Federazione russa. Sono stati inseriti nuovi individui ed enti nella black list di soggetti che si ritengono essere diretti sostenitori della Russia nel conflitto contro l’Ucraina. Con il Regolamento Ue 745/2024 è stato, infatti, introdotto il tredicesimo pacchetto di sanzioni economiche nei confronti della Federazione russa. La norma in commento contiene un elenco di persone fisiche e giuridiche che sostituisce integralmente l’allegato IV del Reg. Ue 833/2014. Oltre alle personalità russe, il nuovo elenco include diversi soggetti residenti in o provenienti da Paesi terzi diversi dalla Russia. Il tredicesimo pacchetto rafforza, altresì, le misure restrittive per le esportazioni di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa, conformemente alla decisione 2014/512/PESC. In ragione delle conseguenze penali previste in caso di violazioni dei divieti vigenti, occorre evidenziare l’importanza per gli operatori del commercio internazionale di effettuare precise attività di verifica interna, volte ad analizzare approfonditamente sia le controparti russe e le destinazioni dei propri prodotti, che l’effettiva classificazione dei prodotti e gli aspetti contrattuali collegati alla vendita internazionale. A tal proposito, è necessario ricordare che, a partire dal 20 marzo 2024, i contratti di vendita di determinati prodotti sensibili in esportazione verso Paesi terzi dovranno contenere una apposita clausola contrattuale che vieti la riesportazione di tali merci in Russia.

 

Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: