Italia - Rassegna stampa settimanale dal 23 al 29 marzo 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • Schema DL del 26.3.2024, commentato in "Ravvedimento speciale esteso a tutte le annualità antecedenti al 2022”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2024: Lo schema di decreto-legge approvato il 26 marzo estende il ravvedimento operoso speciale a violazioni fiscali commesse fino al 2022, stabilendo come scadenza il 31 maggio 2024 per il pagamento delle somme e la rimozione delle violazioni. Questa estensione si concentra sul ravvedimento speciale, consentendo al contribuente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale. Tale ravvedimento si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per le sanzioni ridotte e la possibilità di rateizzare il pagamento. Il decreto-legge n. 215/2023, convertito nella legge n. 18/2024, ha esteso il ravvedimento speciale alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative al 2022, con scadenza al 31 marzo 2024. Ora, si prevede l'estensione del ravvedimento speciale anche alle annualità fino al 2021 e precedenti.  Non vengono modificati gli aspetti caratterizzanti il ravvedimento speciale, quindi potranno essere sanate con riduzione a 1/18 le infedeli dichiarazioni modelli IVA, IRAP e redditi, le violazioni in tema di fatturazione e le indebite compensazioni di crediti. Non sono ravvedibili, invece, le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, le omesse dichiarazioni e le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW. I termini per il ravvedimento sono posticipati al 31 maggio 2024 per le violazioni relative al 2021 e precedenti. Per quanto riguarda, invece, le violazioni concernenti il 2022, i termini per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato posticipato al 31 maggio 2024, mentre i termini di pagamento delle altre rate rimangono invariate.
  • Ddl Semplificazioni, commentato in “La dichiarazione di morte presunta scende da 10 a 5 anni”, IlSole24Ore del 28.3.2024, pagina 31: Il Ddl Semplificazioni apporta modifiche significative alle regole riguardanti la dichiarazione di assenza e di morte presunta. In particolare, riduce i tempi necessari per effettuare tali dichiarazioni: l'assenza può essere dichiarata dopo un anno dalla data dell'ultima notizia della persona scomparsa, anziché due anni, mentre la morte presunta può essere dichiarata dopo cinque anni, anziché dieci anni. L'assenza si verifica quando non si hanno più notizie di una persona. In caso di scomparsa, il tribunale può nominare un curatore per gestire il patrimonio dello scomparso. Dopo un anno dalla scomparsa, i presunti eredi possono richiedere la dichiarazione di assenza, consentendo l'apertura del testamento e l'assegnazione temporanea dei beni dell'assente. Il coniuge può ottenere un assegno alimentare dal patrimonio dell'assente. I beni dell'assente non possono essere alienati se non per necessità e il tribunale decide sull'uso delle somme ricavate. Se l'assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova al momento in cu si accerta il suo ritorno. Per la dichiarazione di morte presunta, il tribunale può emettere una sentenza dopo cinque anni dalla scomparsa, anziché dieci, riferendola all'ultima notizia della persona. Esistono termini più brevi in caso di scomparsa per infortunio o in operazioni belliche. La morte presunta consente agli eredi di disporre liberamente del patrimonio e al coniuge di risposarsi. Se il presunto deceduto ritorna, recupera il suo patrimonio e il matrimonio contratto dal coniuge nel frattempo è annullato.


Giurisprudenza

  • Sentenza della Cgt di secondo grado della Sardegna n. 242/2024, commentata in “Residenza all’estero: nessuna sanzione per il quadro RW omesso", IlSole24Ore del 22.3.2024, pagina 35: Con la sentenza in oggetto la Corte ha stabilito che la mancata compilazione del quadro RW da parte di un cittadino italiano residente fiscalmente in Svizzera, in base all’ art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, non comporta sanzioni fiscali. La dimostrazione della residenza fiscale all'estero rende irrilevanti in Italia i redditi prodotti in Svizzera. Il contenzioso riguardava il mancato inserimento di redditi esteri nelle dichiarazioni fiscali italiane per i periodi d’imposta 2013 e 2014, basandosi sull'omessa cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente in Italia. La Corte ha applicato la Convenzione fiscale tra i due Paesi, riconoscendo la residenza fiscale in Svizzera della contribuente e della sua famiglia, evidenziata da residenza anagrafica e altri legami con il paese elvetico. L'Ufficio non ha dimostrato attività o interessi in Italia per quei periodi d'imposta. La sentenza conferma che per il monitoraggio fiscale conta la residenza fiscale secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni, non la normativa italiana.
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8238 del 27.3.2024, commentata in “Preminenza dei legami personali nei casi di doppia residenza", Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2024: La Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha esaminato un caso di doppia residenza, privilegiando i legami personali rispetto a quelli professionali. Nel caso specifico, una cittadina bielorussa aveva ricevuto avvisi di accertamento in Italia per i periodi di imposta 2007 e 2008, nonostante affermasse di risiedere prevalentemente in Bielorussia fino al 2008. La Corte ha sottolineato l'importanza di valutare tutti gli elementi di fatto, dando rilievo ai legami personali per determinare la residenza fiscale. Anche se il trattato Italia-Bielorussia è entrato in vigore dopo il periodo in questione, la Cassazione ha osservato che esso riflette i principi OCSE, ai quali l'Italia aderisce. Nonostante la mancanza di riferimenti espliciti, la sentenza segue i principi della CGUE, che enfatizzano i legami personali nella definizione della residenza. Questo approccio si allinea con la nozione di domicilio prevista dall’art. 2 del TUIR, modificato dal D.lgs. n. 209/2023, che considera il luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari come criterio per la residenza fiscale. In sintesi, la Cassazione ha adottato un'interpretazione basata sui legami personali per determinare la residenza fiscale, coerente con i principi europei e nazionali.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 7442/2024, commentata in “Donazioni indirette non tassate a meno di un accertamento”, IlSole24Ore del 22.3.2024, pagina 33: Negli anni '90, in Italia, le donazioni informali hanno rappresentato una fonte di incertezza fiscale in quanto non erano soggette a regolamentazione legale. In seguito, l'imposta sulle donazioni è stata abolita e successivamente reintrodotta, ma con una normativa che riportava in vita disposizioni precedentemente abrogate. La recente sentenza della Cassazione n. 7442/2024 ha chiarito che le norme sulle donazioni indirette del Testo unico 346/1990 sono ancora pienamente valide, contrastando così le opinioni che suggerivano la loro abrogazione implicita per incompatibilità con le nuove disposizioni fiscali. Tuttavia, la sentenza stabilisce che solo le donazioni confessate volontariamente o scoperte durante un'indagine fiscale possono essere soggette a tassazione. Inoltre, viene sottolineato che non è obbligatorio registrare una donazione indiretta a meno che non sia documentata in modo esplicito. In definitiva, la sentenza fornisce un quadro chiaro delle circostanze in cui le donazioni informali possono essere soggette a tassazione e sottolinea l'importanza della conformità alle normative fiscali per evitare eventuali controversie con le autorità fiscali italiane.

 

Prassi

  • Risposta ad istanza di interpello n. 76 del 22.3.2024, commentata in "Contributi per i familiari alla previdenza complementare nell’ulteriore plafond ", Il Quotidiano del Commercialista del 23.03.2024: Con la risposta ad istanza di interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione, in particolare, focalizzandosi sui contributi versati in favore di soggetti fiscalmente a carico. Tale disposizione consente ai lavoratori di prima occupazione, nei primi cinque anni di partecipazione, di accumulare un plafond di deducibilità per i contributi versati a forme di previdenza complementare, utilizzabile nei successivi 20 anni. L'Agenzia ha chiarito che i contributi versati per familiari a carico durante i primi cinque anni di partecipazione contribuiscono a formare questo plafond aggiuntivo. In una situazione specifica, un lavoratore di prima occupazione ha versato contributi per sé stesso e per il datore di lavoro nel 2019, oltre a contributi aggiuntivi. Successivamente, nel 2022, ha versato contributi per i figli a carico, deducendoli dal proprio reddito complessivo. Per determinare il plafond aggiuntivo, il lavoratore deve considerare i contributi versati per la sua partecipazione e quella dei figli nei primi cinque anni, che vanno dal 2019 al 2023. Questo plafond accumulato potrà essere utilizzato dal 2024, rispettando i limiti stabiliti. In sintesi, l'Agenzia ha chiarito le modalità di accumulo e utilizzo del plafond di deducibilità per i contributi di previdenza complementare, con un'attenzione particolare ai contributi versati per familiari a carico.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 78 del 22.3.2024, commentata in “Vendita del marchio condizionata al pagamento del prezzo con registro proporzionale", Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2024: L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un contratto di cessione di marchio con una condizione sospensiva che subordina il trasferimento alla ricezione del saldo prezzo entro una data specifica, l'imposta di registro proporzionale del 3% deve essere pagata già al momento della registrazione. Questo perché la condizione è considerata meramente potestativa, dipendente dalla volontà dell'acquirente. L'Agenzia ha in tal modo equiparato il contratto a una vendita con riserva di proprietà, poiché il marchio non viene trasferito fino al pagamento completo, e ha concluso che la clausola condizionante dipende dalla volontà dell'acquirente. Pertanto, l'imposta di registro proporzionale del 3% deve essere applicata sui pagamenti già effettuati e su quelli rimanenti da effettuare. Tale interpretazione si basa sull'art. 27, comma 3 del DPR 131/86, che disciplina gli atti soggetti a condizioni meramente potestative. L'Agenzia ha precisato che questa normativa si applica anche ai contratti di vendita a rate con riserva di proprietà. Inoltre, ha ribadito che la condizione sospensiva deve essere considerata come non apposta ai fini dell'imposta di registro. Infine, l'Agenzia ha sottolineato che l'aliquota del 3% deve essere applicata sui corrispettivi già pagati e su quelli rimanenti da pagare.


Dottrina

  • Cessione d’azienda con effetti sulla deducibilità degli interessi passivi”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2024: La determinazione degli interessi passivi deducibili comporta una valutazione complessa, coinvolgendo sia aspetti contabili che fiscali. Secondo l'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino all'ammontare degli interessi attivi, con un limite aggiuntivo del 30% del ROL. Il ROL, definito come la differenza tra valore e costi della produzione, esclude gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria. Le modifiche normative recenti includono anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda nel calcolo del ROL fiscale. Altri fattori rilevanti per il calcolo includono compensi agli amministratori, spese per autoveicoli, perdite su crediti e gli accantonamenti. Infine, secondo il regime transitorio relativo al passaggio al “ROL fiscale”, non si deve tenere conto dei componenti positivi e negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale. In tal modo, si evita che la medesima componente positiva o negativa venga conteggiata due volte per il calcolo del ROL.
  • Registro dei titolari effettivi, rivive la comunicazione”, IlSole24Ore del 29.3.2024, pagina 31: Il Tar Lazio - IV sezione - non si è ancora pronunciata in merito al ricorso contro il decreto ministeriale sul sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi, di conseguenza l'obbligo di comunicazione è nuovamente in vigore. Coloro che hanno mancato la scadenza dell'11 dicembre ad oggi rischiano una sanzione da 103 a 1.032 euro. I ricorsi presentati sollevano varie questioni urgenti, come l'identificazione dei soggetti obbligati alla comunicazione e le preoccupazioni sulla privacy. Si discute anche la possibilità di un rinvio alla CGUE per valutare la compatibilità con le leggi unionali. Ci sono dubbi sull'interpretazione della normativa, soprattutto per quanto riguarda soggetti non regolamentati. Questa incertezza mette a rischio la privacy dei dati dei titolari effettivi. Si discute anche se le fiduciarie debbano essere assimilate ai trust e quindi soggette agli stessi obblighi di comunicazione. La decisione del Tar Lazio è attesa nelle prossime ore e potrebbe includere anche il regime transitorio delle sanzioni per i ritardatari.

 

Attualità

  • Il Regno Unito annuncia un nuovo regime di favore per i neo-residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2024: Durante lo Spring Budgetdel 6 marzo 2024, il Cancelliere britannico Jeremy Hunt ha annunciato significative modifiche al sistema fiscale del Regno Unito che entrerà in vigore dal 6 aprile 2025. Tra le novità più rilevanti vi è l'eliminazione del concetto di domicile e del regime "res non dom", sostituito da un nuovo regime opzionale per i neo-residenti nel Regno Unito a partire dal 2025/2026. Tale nuovo regime esonera completamente i redditi esteri per un massimo di quattro anni, a condizione che il contribuente non abbia risieduto nel Regno Unito nei dieci anni precedenti il trasferimento. Sebbene simile al regime italiano per i neo-residenti, presenta alcune differenze significative. Ad esempio, il nuovo regime britannico non prevede un prelievo fisso sui redditi esteri e ha un periodo agevolabile più breve, limitato a quattro anni. Inoltre, consente ai neo-residenti di alternare l'applicazione del regime nei diversi anni di residenza nel Regno Unito. Tuttavia, non include disposizioni antielusive per le plusvalenze da partecipazioni come il regime italiano. È importante notare che queste modifiche sono state solo annunciate e potrebbero subire ulteriori modifiche prima dell'approvazione definitiva. Inoltre, un periodo agevolabile così contenuto potrebbe limitare notevolmente la capacità di attrattiva o disincentivare la permanenza dei beneficiari nel Regno Unito in una prospettiva di medio-lungo termine.

 

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La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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