Italia - Rassegna stampa settimanale dal 2 al 8 marzo 2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • Legge n. 18 del 23.02.2024, commentato in “Assemblee da remoto, doppio rinvio a fine 2024”, IlSole24Ore del 29.2.2024, pagina 38: Lo svolgimento delle assemblee societarie nel 2024 è oggetto di una particolare situazione a causa della coincidente pubblicazione della legge di conversione del Dl Milleproroghe e l’approvazione del Ddl capitali. Più nel dettaglio, sia l’articolo 3, comma 12-duodecies della Legge, sia l’articolo 11, comma 2, del Ddl capitali conferiscono reviviscenza all’articolo 106 del decreto legge che, all’inizio del periodo emergenziale, disciplinò lo svolgimento delle assemblee delle società. La differenza tra il Milleproroghe e il Ddl capitali è che: il Milleproroghe ripropone l’articolo 106 fino al 30 aprile 2024; al contrario, il Ddl capitali dispone la vigenza dell’articolo 106 fino al 31 dicembre 2024. In sostanza, la norma del Milleproroghe è destinata a coprire il periodo che occorre per la pubblicazione del Ddl capitali. Per effetto di tale combinazione normativa: (i) nelle società quotate, le assemblee possono essere obbligando i soci a parteciparvi necessariamente conferendo un’apposita delega al cd. rappresentante designato; (ii) l’obbligo di intervenire in assemblea solamente mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato; (iii) nelle società non quotate e negli enti non societari, le assemblee possano essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non prevedesse tale modalità.
  • Regolamento Ue “Codice unico”, commentato in “In arrivo nuove regole per adeguata verifica e individuazione dei titolari effettivi”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2024: Un nuovo Regolamento è stato inserito nel pacchetto antiriciclaggio sul quale il 18 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio. Sulla base di tale accordo tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo Regolamento, mentre la nuova direttiva si occuperà dell’organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo a livello nazionale negli Stati membri. È bene precisare che, il nuovo Regolamento, licenziato il 13 febbraio in versione ancora provvisoria, una volta approvato in via definitiva, risulterà direttamente applicabile negli Stati membri. In tema di titolare effettivo, nel caso di società e altri assetti legali, si prevede in primo luogo che il titolare o i titolari effettivi sia individuato o siano individuati nella persona fisica o nelle persone fisiche che: (i) detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell’entità societaria; (ii) controllano, direttamente o indirettamente, l’entità societaria, attraverso una partecipazione o con altri mezzi. L’interesse di proprietà dovrebbe comprendere sia i diritti di controllo che i diritti che sono significativi in termini di ricezione di un vantaggio, quali il diritto ad una quota di utili o di altre risorse interne o alla liquidazione. Con riguardo alla proprietà indiretta, i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le quote nella catena proprietaria. Viene infine previsto che, nel caso in cui gli Stati membri individuino categorie di soggetti giuridici esposti a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche in base ai settori in cui operano, essi informino la Commissione, che potrà individuare sia le categorie di società associate a un rischio più elevato, sia le relative soglie, ai fini della relativa individuazione. La Commissione potrebbe, sulla base del rischio individuato, optare per una percentuale ricompresa fra il 15 e il 25%.


Giurisprudenza

  • Sentenza Tribunale di Napoli n. 9964 del 31.10.2023, commentata in “L’erede del socio può impugnare le delibere come terzo rispetto alla società", Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2024: Con la sentenza n. 9964/2023 il Tribunale di Napoli afferma che qualora l’erede, terzo rispetto alla società, intenda contestare la delibera per un vizio di nullità, deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla dichiarazione di nullità, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. Più nel dettaglio, non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sua sfera giuridica delle irregolarità denunciate. Nella specie, si riteneva esistente tale interesse rispetto alle delibere che avevano approvato il bilancio e aumentato il capitale sociale. In particolare, al socio assente (la madre, che era deceduta nelle more della convocazione), infatti, era stato concesso il termine di trenta giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro per esercitare il diritto di opzione sulla quota di propria spettanza, precisando che, in caso di mancato esercizio, la medesima quota sarebbe stata offerta in prelazione al figlio socio di maggioranza/amministratore, il quale, nella stessa assemblea, dichiarava la propria disponibilità a sottoscrivere la parte di capitale eventualmente inoptato. Di fatti, scaduto il termine, il socio di maggioranza esercitava il diritto di prelazione. Sul punto, è ritenuto ravvisabile il pregiudizio concreto e attuale nell’effetto lesivo e ablativo dei diritti partecipativi della socia di minoranza assente (deceduta), nonché delle aspettative e prerogative ereditarie sulla quota partecipativa caduta in successione.
  • Sentenza Cassazione, n. 5524 del 1.3.2024, commentata in "Tassazione concorrente per i rediti da lavoro dipendente prodotti all’estero dal residente", Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2024: La sentenza della Corte di Cassazione n. 5524 ha stabilito che i redditi derivanti dal lavoro dipendente svolto in Kazakistan da un residente italiano sono imponibili, oltre che in Kazakistan, anche in Italia, in virtù del principio per cui i residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti. La pronuncia, quindi, non esprime alcun principio innovativo, ma merita di essere tracciata in quanto la controversia si origina da un fraintendimento della regola dei 183 giorni. In particolare, secondo la Cassazione occorre in primo luogo valutare la residenza della persona, sulla base dei criteri interni e convenzionali, e successivamente, stabilire la ripartizione del potere impositivo, anche in questo caso tenendo conto che si tratta di Stati legati da un Trattato. Nel merito, è stato riconosciuto che la persona risultava residente in Italia, luogo in cui si trovava l’abitazione principale ed erano localizzati i propri legami familiari e sociali e il centro degli interessi di carattere patrimoniale. Pertanto, a nulla rilevava il fatto che la stessa avesse soggiornato nell’altro Stato per la maggior parte del periodo d’imposta: come afferma la sentenza, “l’elemento (…) della permanenza del contribuente in Kazakhstan per un periodo superiore a 183 giorni non vale di per sé ad escludere la sua residenza in Italia, in applicazione dei criteri enunciati in particolare dall’art. 4 della Convenzione”.

 

Prassi

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 68629 del 28.2.2024, commentata in "Per i soggetti ISA l’adesione al concordato passa attraverso il modello CPB", Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2024: Con l’introduzione del nuovo modello CPB 2024/2025, approvato con il provvedimento n. 68629/2024, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità e i dati da comunicare telematicamente ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale. Il modello in esame dovrà essere presentato: (i) congiuntamente al modello ISA, in sede di dichiarazione dei redditi; (ii) solo se il contribuente, avendone i requisiti, intende aderire al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025. Tale modalità di accesso è riservata ai soggetti che applicano gli ISA 2024; i contribuenti in regime forfetario, infatti, potranno accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate direttamente con il modello REDDITI 2024, attraverso la compilazione della nuova sezione VI inserita all’interno del quadro LM. In merito ai requisiti di accesso, il contribuente dovrà dichiarare, mediante l’apposita casella, l’assenza di debiti tributari con riferimento al 2023 (o l’estinzione di quelli superiori a 5.000 euro) e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del DLgs. 13/2024. Si ricorda che, secondo tale disposizione, non possono accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025 i contribuenti: (i) che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; (ii) condannati per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 68665 del 28.2.2024, commentata in “Definitive le regole attuative per la investment management exemption", Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2024: Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 68665/2024, si completa il quadro normativo sul regime di investment management exemption. Il provvedimento fa seguito al DM 22 febbraio 2024, con il quale il MEF ha individuato i requisiti di indipendenza del fondo non residente rispetto ai suoi sottoscrittori e i requisiti di indipendenza dell’asset manager rispetto al fondo stesso. Oggetto delle norme attuative è, al contrario, la valutazione di congruità del compenso dell’asset manager, che secondo l’art. 162 comma 7-quater lett. d) del TUIR deve necessariamente rispondere ai criteri di arm’s length, supportati da apposita documentazione redatta secondo le modalità tipiche dei prezzi di trasferimento. Il metodo più appropriato di valorizzazione del compenso va prescelto tenendo conto di quattro criteri: (i) punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso; (ii) adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione; (iii) disponibilità di informazioni affidabili in relazione a operazioni comparabili tra imprese indipendenti; (iv) grado di comparabilità tra i servizi dell’asset manager e i servizi tra imprese indipendenti. Inoltre, il provvedimento definitivo distingue tra servizi di gestione degli investimenti e servizi strumentali alla gestione degli investimenti. Si considerano “servizi di gestione degli investimenti”, tipicamente, l’acquisto, la vendita e la negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, e di crediti, l’amministrazione del patrimonio raccolto e le attività di commercializzazione. Per queste attività, il metodo più appropriato è ritenuto quello del confronto del prezzo (CUP). I “servizi strumentali alla gestione degli investimenti” comprendono una o più delle seguenti attività: (i) attività che consentono di sviluppare l’attività di gestione degli investimenti; (ii) attività con carattere ausiliario, quali, a titolo esemplificativo, la ricerca, l’analisi finanziaria e l’elaborazione dei dati. In ogni caso, per questa seconda categoria di attività i metodi vanno prescelti in base alle circostanze del caso tra quelli delineati dalle Linee Guida dell’OCSE.



Dottrina

  • Trasferimenti in Stati black list con prova a carico del contribuente”, Il Quotidiano del Commercialista del 6.3.2024: L’art. 2 del TUIR continua a riprodurre la presunzione contenuta nel comma 2-bis per cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato. Per quanto riguarda l’individuazione di questi ultimi, si fa come di consueto riferimento alla lista contenuta nel DM del 1999. In ogni caso, è bene precisare che essa non rispecchia sempre in modo fedele i criteri sopra indicati, posto che, nell’ultimo decennio la maggior parte di loro ha implementato sistemi di scambio di dati ai fini fiscali, anche su richiesta, conformi agli standard internazionali. Affinché la presunzione possa trovare applicazione il trasferimento del cittadino italiano non deve necessariamente essere diretto; come evidenziato dal Ministero delle Finanze con la C.M. n. 140/99, essa esplica effetti anche quando l’emigrazione avviene transitando per uno Stato terzo, non compreso nel DM 4 maggio 1999. Per quanto riguarda la natura della presunzione, la stessa circolare rileva che essa non va a integrare i criteri di collegamento atti a qualificare la persona come residente in Italia, contenuti nell’art. 2 comma 2 del TUIR e modificati dal 2024, limitandosi più semplicemente a invertite l’onere probatorio. I mezzi di prova, secondo la circolare, sono molteplici, ferma restando l’esclusione della prova testimoniale. Peraltro, tale indicazione dovrebbe essere aggiornata alla luce delle modifiche apportate nel 2022 all’art. 7 comma 4 del DLgs. 546/92, che hanno esteso al processo tributario la testimonianza scritta. In aggiunta, oggi molte informazioni personali sono riscontrabili agevolmente dagli uffici attraverso i social media, e questi dati sono già largamente utilizzati da alcune Amministrazioni (in primis quella francese) anche in questo ambito.
  • Senza i decreti rimangono sulla carta le disposizioni della delega fiscale”, Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2024: Nell’ambito della legge delega per la riforma fiscale, il progetto alla base è senza dubbio ambizioso, considerato che l’impegno preso dal legislatore è quello di riformare pressoché tutti gli ambiti del settore fiscale. A sei mesi dall’entrata in vigore si sono susseguiti diversi DLgs. già definitivamente approvati: (i) il DLgs. 209/2023; (ii) il DLgs 216/2023; (iii) il DLgs. 219/2023; (iv) il DLgs. 220/2023; (v) il DLgs. 221/2023; (vi) il DLgs. 1/2024; e (vii) il DLgs. 13/2024. Il problema sorge nel momento in cui le indicazioni fornite dalla legge delega non vengano recepite dalla normativa di attuazione come avvenuto per i criteri direttivi appena enunciati, almeno sino ad ora. La giurisprudenza, in occasione della pronuncia della Cassazione n. 45120/2022 si è espressa sul punto. In particolare, rilevando la non immediata applicabilità delle disposizioni contenute in una legge delega ai “rapporti della vita” prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, la Cassazione ha escluso la potenziale illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 6 c.p. nella parte in cui non prevede l’immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. Di per sé, dunque, le disposizioni della delega non trasmigrate nei decreti attuativi rimangono sulla carta, poiché solamente i decreti legge sono immediatamente applicabili sin dal momento della loro adozione. Vari decreti delegati devono ancora essere discussi e approvati, quindi confidiamo nel fatto che l’Esecutivo attuerà tempestivamente ogni criterio direttivo contenuto nella L. 111/2023.

 

Attualità

  • Vodafone, svolta in Italia: Swisscom pronta all’acquisto”, IlSole24Ore del 29.2.2024, pagina 27: Dopo tante indiscrezioni, i due comunicati di Swisscom e Vodafone hanno dato ufficialità: esiste una trattativa in esclusiva in fase avanzata per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. Il tutto sulla base di una valutazione, al netto di debito e cassa, di 8 miliardi. Come riportato da Intermonte gli 8 miliardi di valutazione preliminare proposti da Swisscom «risultano di oltre il 20% inferiori rispetto all’offerta presentata da Iliad che valutava l’asset intorno a 10,45 miliardi di euro» ma «con una componente in contanti di 6,6 miliardi». La transazione «rappresenterebbe un passo chiave per consentire a Swisscom di raggiungere l’obiettivo di creazione di valore a lungo termine in Italia e di essere pienamente conforme agli obiettivi strategici indicati dal Consiglio federale svizzero», riporta nella sua nota il gruppo elvetico. «Riconoscendo che il mercato italiano avrà bisogno di consolidarsi, abbiamo esplorato tutte le opzioni per garantire a Vodafone Italia di essere nella posizione migliore per il suo successo futuro”, ha scritto dal canto suo la ceo Vodafone in una comunicazione ai dipendenti. Posto ciò, una particolare attenzione dovrebbe essere riposta nelle prossime settimane in cui ci sarà da affrontare qualche questione politica in Svizzera, peraltro non banale visto che lo Stato ha la maggioranza in Swisscom.

 

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