Legislazione
- D.Lgs. n. 148/2026, commentato in “Il correttivo Omnibus disattiva il regime di realizzo interno”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.09.2026: L’art. 5 comma 1 lett. a) del decreto in esame, ha riscritto la disciplina fiscale della valutazione dei titoli di cui all'art. 85 comma 1 lett. e) TUIR (obbligazioni, titoli similari e quote OICR). La modifica ha uniformato il trattamento tra soggetti OIC adopter e IAS adopter: le valutazioni dei titoli immobilizzati restano fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, mentre quelle dei titoli del circolante rilevano secondo i principi contabili di riferimento, con riassorbimento dei disallineamenti pregressi per i soggetti OIC. L’uniformazione ha ridotto la portata applicativa dell’art. 4 del DM 8 giugno 2011 in sede di FTA/LTA, venendo meno il presupposto del “passaggio a un diverso regime fiscale”, salvo i casi di effettiva riclassifica tra comparti. Ove il realizzo interno non operi, i differenziali valutativi ricadono nel regime di irrilevanza, attivando i regimi di riallineamento ex art. 11, con il limite del riassorbimento naturale per il metodo per singola fattispecie.
- Provvedimento n. 259305 del 22 settembre 2026, commentato in “Nuovo servizio on line per le comunicazioni sul visto di conformità”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.09.2026: Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche per la comunicazione dei professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il nuovo servizio, denominato “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, consentirà anche di comunicare variazioni dei dati, rinnovi della polizza assicurativa e relative quietanze. La procedura online sarà attivata con apposito avviso dell’Agenzia e diventerà obbligatoria dall’11 gennaio 2027. Fino ad allora resteranno utilizzabili le attuali modalità tramite PEC o raccomandata. Particolare attenzione è richiesta alla continuità della polizza assicurativa, il cui rinnovo deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione regionale competente. In caso di mancata regolarizzazione della documentazione, il professionista può perdere la legittimazione ad apporre il visto e rischiare l’esclusione dall’elenco degli abilitati.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 25114/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Fondi patrimoniali aggredibili”, ItaliaOggi del 21.09.2026, pagina 11: Con la Sentenza in analisi, la Cassazione ha ribadito che l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni conferiti in un fondo patrimoniale, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 170 c.c.. Il fatto che il debito tributario derivi dall’attività d’impresa non è, di per sé, sufficiente né a dimostrarne l’estraneità ai bisogni della famiglia né a escluderne l’inerenza. La nozione di “bisogni della famiglia” è infatti interpretata in senso ampio e comprende anche il benessere e lo sviluppo economico del nucleo familiare. Spetta al contribuente che invoca la protezione del fondo provare sia l’estraneità del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La Corte ha precisato, inoltre, che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 ha natura cautelare e autonoma rispetto all’espropriazione forzata. Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare l’estraneità dei debiti tributari alle esigenze della famiglia. La pronuncia ha confermato quindi che il fondo patrimoniale non costituisce una protezione automatica dai debiti fiscali, dovendo la sua opponibilità essere valutata alla luce della concreta relazione tra obbligazione e bisogni familiari.
- Ordinanza n. 25551/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Scioglimento della comunione legale tra coniugi tassato come divisione di masse plurime”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.09.2026: Con l’Ordinanza in esame, la Cassazione si è pronunciata sul trattamento, ai fini dell’imposta di registro, dello scioglimento della comunione legale tra coniugi su una pluralità di immobili acquistati con titoli distinti. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 34 comma 4 DPR 131/86 in tema di masse plurime, tassando come permuta, con aliquota al 9%, le assegnazioni eccedenti la quota di diritto, e ha escluso che la deroga prevista per l’unicità della comunione, operante solo in caso di ultimo acquisto per successione mortis causa, potesse estendersi in via analogica alla comunione legale coniugale, trattandosi di una norma agevolativa di stretta interpretazione. La comunione legale, regime c.d. “senza quote” ex art. 177 c.c., non è assimilabile alla comunione ordinaria, e la ratio antielusiva delle masse plurime mal si concilia con un istituto che sorge automaticamente per legge.
Prassi
- Risposta a interpello n. 165/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Il trust estero non parla italiano”, ItaliaOggi del 21.09.2026, pagina 10: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito imputato a un beneficiario residente in Italia di un trust estero trasparente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui il trust è stabilito e si tassa come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR. Non si applica, invece, la presunzione dell’art. 45, comma 4-quater, prevista per i trust opachi esteri in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Nel caso esaminato, una beneficiaria residente in Italia, subentrata alla madre in un trust californiano nel maggio 2025, deve dichiarare per trasparenza un terzo dei redditi prodotti dal trust successivamente al decesso, anche se non distribuiti. Restano esclusi i redditi maturati prima del decesso, riferibili alla madre. Per la determinazione dell’imponibile occorre fare riferimento alla normativa fiscale statunitense.
- Risposta a interpello n. 177/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Pensione pubblica svizzera esente se il beneficiario ha la doppia cittadinanza”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.09.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, ha chiarito il regime fiscale delle pensioni pubbliche svizzere percepite da un residente fiscale italiano. La pensione, derivante da un precedente rapporto con un ente dell’amministrazione centrale svizzera, è soggetta all’art. 19 della Convenzione Italia-Svizzera e, in presenza della cittadinanza svizzera del beneficiario, è imponibile esclusivamente in Svizzera. Tale principio opera anche in caso di doppia cittadinanza italiana e svizzera, con conseguente esclusione della potestà impositiva italiana nonostante la residenza nel nostro Paese. Diversamente, qualora il beneficiario della pensione pubblica svizzera possieda esclusivamente la cittadinanza italiana, trova applicazione l’art. 18 della Convenzione e la pensione è imponibile esclusivamente in Italia, quale Stato di residenza. La disciplina deve quindi essere verificata alla luce delle specifiche previsioni contenute nelle singole convenzioni contro le doppie imposizioni.
Civile e impresa
- “La donazione resiste al maggiorenne adottato”, IlSole24Ore del 22.09.2026, pagina 35: La Cassazione, con la sentenza n. 25538/2026, ha stabilito che l’adozione di un maggiorenne non consente al donante di revocare le donazioni effettuate anteriormente. Secondo la Corte, infatti, l’adozione del maggiorenne non integra la “sopravvenienza di figli” prevista dall’art. 803 c.c., che consente la revocazione delle donazioni in presenza di un figlio o discendente sopravvenuto. La disciplina trova invece applicazione nel caso di adozione piena del minore, i cui effetti sono equiparati a quelli della filiazione biologica. L’adozione del maggiorenne produce effetti differenti, infatti l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine e non acquista diritti successori nei confronti dei parenti dell’adottante. La Cassazione conferma così la distinzione tra le due forme di adozione, ritenendo che la progressiva evoluzione dell’adozione del maggiorenne, oggi utilizzabile anche per finalità personali e solidaristiche, non ne abbia modificato gli effetti giuridici al punto da equipararla all’adozione piena.
Dottrina e Attualità
- “Atene sfida Milano sui super ricchi: flat tax a 100mila euro e sconti per attirare fondi e gestori”, ItaliaOggi del 22.09.2026, pagina 26: La Grecia sta consolidando la propria ripresa economica, con Atene orientata a divenire un polo competitivo per la finanza internazionale e ad attrarre contribuenti e investitori ad alto reddito. La strategia del Governo si fonda su finanze pubbliche più solide, avanzi primari e un articolato sistema di incentivi fiscali, tra cui la flat tax di 100.000 euro sui redditi esteri, l’aliquota del 5% sul carried interest e quella del 7% per i pensionati esteri, oltre al programma Golden Visa. Sul fronte macroeconomico, il Governo prevede per il 2026 una crescita reale del PIL del 2% e un avanzo primario dello 0,2%. Parallelamente, il rapporto debito/PIL, dopo aver raggiunto il 200% nel 2020, è sceso al 146,1% nel 2025 e dovrebbe attestarsi al 136,8% entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di scendere sotto il 120% entro il 2029. La Grecia punta così a trasformare il risanamento post-crisi in un nuovo modello di attrazione di capitali, imprese e professionisti internazionali.
- “Svizzera, stretta su requisiti delle banche Ubs non ci sta: decisione eccessiva”, IlSole24Ore del 24.09.2026, pagina 27: Il Consiglio degli Stati svizzero ha approvato un rafforzamento dei requisiti patrimoniali per UBS, prevedendo che il 90% delle partecipazioni della banca nelle filiali estere sia coperto con capitale di prima qualità (CET1). La misura si avvicina alla proposta del Governo, che chiedeva una copertura del 100%, e supera il compromesso della Commissione economia, basato su un mix del 50% di CET1 e del 50% di obbligazioni AT1. La decisione dovrà ora essere esaminata dal Consiglio nazionale. Il Governo, la Banca nazionale svizzera e la Finma considerano requisiti patrimoniali elevati una garanzia rispetto ai rischi legati alla rilevanza sistemica di UBS, ulteriormente accresciuta dall’acquisizione di Credit Suisse. UBS, invece, ritiene la stretta eccessiva e potenzialmente penalizzante per la propria competitività. Secondo la banca, il nuovo requisito richiederebbe circa 16 miliardi di dollari di CET1 aggiuntivo, che si sommerebbero ai capitali già richiesti, portando l’incremento complessivo stimato a circa 33 miliardi di dollari. Il titolo UBS ha reagito alla notizia con un calo dell’1,7% alla Borsa di Zurigo.
- “Crypto, progetto di riforma fiscale di abbassare la tassazione al 26%”, IlSole24Ore del 24.09.2026, pagina 30: L’Intergruppo parlamentare “Asset digitali, blockchain e Bitcoin” ha presentato alla Camera una proposta di revisione della fiscalità delle cripto-attività, con l’obiettivo di riportare dal 33% al 26% l’aliquota sulle relative plusvalenze a partire dal 2027. La proposta mira a riallineare il trattamento fiscale delle criptovalute a quello degli altri strumenti finanziari, superando l’attuale differenziale impositivo. Tra le misure ipotizzate figurano la deducibilità degli oneri connessi all’investimento, la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze da cripto attività e quelle derivanti da altre attività finanziarie e la possibilità di rivalutazione annuale mediante imposta sostitutiva. La proposta nasce nel quadro del lavoro dell’Intergruppo, costituito nel 2025 per approfondire gli aspetti normativi e fiscali legati ad asset digitali, blockchain e tokenizzazione. Secondo un sondaggio YouTrend, il 5% degli italiani possiede oggi cripto-attività e il 6% le ha possedute in passato; il 55% degli intervistati è favorevole a una tassazione allineata a quella delle altre forme di investimento.
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