Italia - Rassegna stampa settimanale dal 5 al 11 settembre 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • D. Lgs n. 148/2026 (“decreto Omnibus”), commentato in “Trust, tassazione in entrata per tutti i tributi (ma in stand-by)”, IlSole24Ore del 07.09.2026, pagina 20: La disposizione in esame integra la disciplina del "prelievo all'ingresso" di cui all'art. 4-bis, co. 3, del DLgs. 346/90, prevedendo che l'opzione per la tassazione in entrata comporti il pagamento anticipato non solo dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma anche delle imposte ipotecaria e catastale ove siano istituiti in trust beni immobili, con la conseguenza che l'opzione riguarda inscindibilmente le imposte complessivamente dovute. Resta invece irrisolto il nodo attuativo, poiché il provvedimento direttoriale ex co. 4 non è ancora stato emanato. Pur trattandosi di rinvio meramente esecutivo, che non preclude l'esercizio dell'opzione, permangono incertezze sulla base imponibile dei trust istituiti prima della riforma (valore al conferimento originario, ipotesi preferibile, ovvero alla data di opzione) e sulle modalità di esercizio quando l'imposta non sia dovuta per assorbimento della base imponibile nelle franchigie.
    • D.Lgs. 147/2026, commentata in “Ravvedimento IMU influenzato dallo schema di atto”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.09.2026: Il Decreto in esame estende l’applicazione dell’art. 13, comma 1-ter, del DLgs. 472/97 ai tributi delle Regioni e degli enti locali (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità), con la conseguenza che il ravvedimento operoso resta inibito soltanto dalla notifica dell’atto impositivo e non più dagli atti istruttori, quali questionari e inviti a comparire, irrilevanti anche ai fini della riduzione sanzionatoria. Restano pertanto ferme le riduzioni da 1/9 a 1/7 del minimo in funzione del tempo trascorso dalla violazione, oltre a quelle a 1/10 per l’omessa dichiarazione e per i tardivi versamenti. Diversamente, il processo verbale di constatazione e lo schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, pur non precludendo il ravvedimento, riducono il beneficio a 1/5, 1/6 o 1/4 del minimo secondo la sequenza in cui intervengono.



Giurisprudenza

    • Sentenza n. 11883/2026, commentata in “Immobili, va dimostrata la perdita di titolarità, ItaliaOggi del 07.09.2026: I giudici tributari romani, con la sentenza in oggetto, affermano che l'onere di provare l'avvenuta cessione degli immobili grava rigorosamente sul contribuente che intenda sottrarsi alla pretesa IMU, con la conseguenza che, in mancanza di idonei atti traslativi prodotti in giudizio, prevalgono le risultanze delle visure e dei registri immobiliari cui l'ente locale attinge per determinare la propria pretesa. Nel caso di specie, la società ricorrente, pur avvalendosi di un rinvio dell'udienza per reperire gli atti notarili di compravendita, non ha fornito alcun supporto documentale, sicché l'allegazione relativa alla presunta vendita è rimasta affermazione indimostrata. Da ultimo, la Corte ha respinto anche l'eccezione di carenza di motivazione, qualificandola come generica e ricordando che, in ipotesi di omesso versamento, è sufficiente l'esplicitazione degli elementi essenziali per individuare la pretesa nell'an e nel quantum.
    • Pronuncia n. 24973/2026, commentata in La conoscenza dell’atto impositivo obbliga a ricorrere nei sessanta giorni, Il Quotidiano del Commercialista del 05.09.2026: La Cassazione, con la pronuncia in esame, afferma che il termine di 60 giorni decorre non solo dalla rituale notifica dell'atto impositivo ma, in caso di notifica nulla o inesistente, dalla piena conoscenza aliunde dello stesso, che sana entrambi i vizi. Tuttavia, grava sull'Ufficio la prova di tale conoscenza e della sua acquisizione entro il termine di decadenza dal potere di accertamento, unico limite alla sanatoria. Restano ferme due precisazioni non affrontate dalla pronuncia: (i) il principio non opera per la cartella di pagamento, salvo le ipotesi dell'art. 12, co. 4-bis, del DPR 602/73, e (ii) chi sia raggiunto da un atto successivo autonomamente impugnabile deve ricorrere contro quest'ultimo per omessa notifica dell'atto presupposto ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, senza alcuna sanatoria.



Prassi

    • Risposta all’istanza di consulenza giuridica 9/2026, commentata in Esonero dalla responsabilità solidale anche con risoluzione della transazione fiscale, Il Quotidiano del Commercialista del 02.09.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, chiarisce che l’esonero dalla responsabilità solidale del cessionario d’azienda, previsto dall’art. 14, comma 5-bis, del DLgs. 472/97 per le cessioni nell’ambito di procedure di crisi, resta definitivo anche in caso di successiva risoluzione della transazione fiscale per inadempimento del cedente. La conclusione si basa sugli artt. 1372 e 1458 c.c., secondo cui la risoluzione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi. Pertanto, l’inadempimento del cedente rileva solo nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Infine, resta applicabile il comma 4 dell’art. 14, che esclude la limitazione di responsabilità in caso di cessione in frode dei crediti tributari.
    • Risposta a interpello n. 170/2026, commentata in Gestione della sostitutiva su interessi di strumenti finanziari digitali circoscritta, Il Quotidiano del Commercialista del 11.09.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, esclude che la società responsabile del registro per la circolazione digitale possa essere equiparata all’intermediario che opera come “banca di primo livello” ai fini del DLgs. 239/96, pur svolgendo le relative funzioni mediante lo sdoppiamento dei compiti con una società fiduciaria controllata, in assenza di un’espressa previsione normativa. Ne consegue il difetto di legittimazione a raccogliere le autocertificazioni dei titolari non residenti, a comunicare al SID le informazioni richieste ex art. 8 del medesimo decreto e a presentare il modello 118/IMP. Pertanto, trova applicazione l’art. 5 del D.Lgs. 239/96, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% da parte del soggetto emittente sui proventi “da chiunque percepiti”, anche nei confronti dei percettori lordisti, salva la facoltà di rimborso per i non residenti aventi diritto alla non applicazione dell’imposta.



Dottrina e Attualità

    • Visto di conformità superbonus anche se il visto sulla dichiarazione non serve”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.09.2026: L'articolo chiarisce come il visto di conformità ex art. 119 del DL 34/2020 venga richiesto non soltanto in caso di sconto in fattura o cessione del credito, ma anche in caso di fruizione ordinaria della detrazione, venendo meno l'obbligo solo con dichiarazione precompilata o 730 presentato tramite sostituto d'imposta. Tale visto "specifico", che secondo la Circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021 concerne i soli dati attestanti i presupposti della detrazione, resta assorbito dall'eventuale visto "generale" e si evidenzia, nel modello REDDITI PF, barrando la casella "Presenza Visto Superbonus". Quanto alle rate successive alla prima, in assenza di chiarimenti risulta preferibile apporlo su tutte le dichiarazioni, sebbene una lettura aderente al comma 11 lo limiterebbe alla prima, purché non siano state sostenute ulteriori spese agevolabili.
    • Case ed eredità, a Roma e Milano 500 miliardi in mano agli over 70, IlSole24Ore del 09.09.2026, pagina 9: L’articolo analizza il passaggio generazionale del patrimonio abitativo italiano, pari a 5.663 miliardi di euro. In particolare, il 48% è detenuto da over 70 e oltre l’80% da over 50, contro i soli 113 miliardi degli under 30. Il fenomeno si concentra a Milano e Roma, dove sono allocati circa 500 miliardi. Nello specifico, a Milano gli over 70 possiedono 164,66 miliardi su 374,03, mentre a Roma 326,78 su 666,84 miliardi. Sul punto, la transizione coinvolgerà soprattutto quartieri storici come Brera, Magenta e Parioli, dove gli eredi dovranno scegliere tra mantenimento, vendita o riqualificazione. La domanda resta sostenuta anche dagli acquirenti esteri attratti dalla flat tax, mentre a Roma incidono maggiormente i vincoli urbanistici e la tutela degli edifici storici.




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