Italia - Rassegna stampa settimanale dal 17 al 23 ottobre 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • Regolamento UE n. 2108/2026, commentato in “Valore doganale in esportazione per la prima volta con disciplina ad hoc”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2026: Il nuovo Codice doganale dell’Ue, introdotto dal Regolamento in analisi, disciplina per la prima volta in modo specifico la determinazione del valore doganale delle merci in esportazione. L’articolo 180 stabilisce che, qualora vengano introdotti dazi all’esportazione, il valore sarà determinato prioritariamente sulla base del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione dall’Ue, purché le relazioni tra acquirente e venditore non ne abbiano influenzato l’importo. Se il prezzo manca, è incompleto o non riflette il valore economico dei beni, si ricorrerà a dati oggettivi e verificabili, come i prezzi di mercato di merci identiche o similari. Nel calcolo rientrano le spese direttamente connesse all’esportazione, mentre sono escluse quelle sostenute dopo l’uscita delle merci dal territorio unionale e i pagamenti non correlati. La nuova disciplina, pur senza introdurre direttamente dazi, predispone un quadro normativo per eventuali misure future, anche legate alla sicurezza e al controllo delle esportazioni.
    • Progetto di legge di finanza pubblica 2027 della Francia, commentato in “Incentivi per i trasferimenti delle aziende nella legge finanziaria 2027 della Francia”, Il Quotidiano del commercialista del 21.10.2026: Il progetto di legge finanziaria francese per il 2027 prevede diverse novità fiscali rilevanti anche per i non residenti con interessi economici in Francia. Per le persone fisiche, sono previsti (i) l’adeguamento del 2,1% degli scaglioni d’imposta, (ii) la riduzione della deduzione fiscale sulle pensioni e (iii) nuove disposizioni su donazioni e plusvalenze da partecipazioni. In ambito immobiliare, verrebbero limitati gli ammortamenti nel regime LMNP, mentre sono previste agevolazioni per la cessione di aziende ai dipendenti di lungo corso, attraverso l’esenzione delle plusvalenze fino a un milione di euro e incentivi agli investimenti. Per le imprese, si confermano prelievi aggiuntivi sui grandi gruppi e sulle società marittime, con un aumento dell’imposizione sugli extraprofitti di alcune concessionarie del trasporto pubblico. Sono inoltre previsti incentivi agli investimenti tecnologici e verdi tramite iper-ammortamenti e crediti d’imposta. Il disegno di legge è ancora in discussione parlamentare e l’approvazione definitiva potrebbe subire ritardi.



Giurisprudenza

    • Sentenze n. 36525 e 36526 delle Sezioni Unite penali della Cassazione, commentate in “Con la prima cessione del credito fittizio del superbonus si realizza la truffa aggravata”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2026: Con due sentenze gemelle, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno chiarito che la creazione e la cessione a terzi di crediti d’imposta fittizi relativi al Superbonus 110%, ottenuti mediante fatture per operazioni inesistenti e false asseverazioni, integrano il reato di truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico. La falsità investe l’intero sistema documentale previsto per attestare l’effettiva esecuzione dei lavori e la sussistenza dei requisiti tecnici ed economici dell’agevolazione, mantenendo capacità ingannatoria anche nell’ambito di procedure telematiche automatizzate. La Cassazione precisa, inoltre, che il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione del credito, quando alla comunicazione dell’opzione al Fisco si accompagna l’accettazione da parte del fornitore o del cessionario tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Non sono quindi necessari la successiva compensazione, riscossione o ulteriore cessione del credito, mentre la sua mera creazione non è sufficiente, poiché solo con l’accettazione il credito entra nella disponibilità patrimoniale del destinatario e diviene fiscalmente utilizzabile.
    • Ordinanza n. 26938 della Corte di cassazione, commentata in “Base imponibile della cessione d’azienda senza debiti se inerenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.10.2026: Con l’ordinanza in analisi, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro nella cessione d’azienda in presenza di passività. La Corte ha ribadito che la verifica del valore effettivo dell’azienda, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del DPR 131/1986, richiede di accertare l’inerenza dei debiti risultanti dalle scritture contabili rispetto all’attività aziendale trasferita. Le passività estranee all’azienda, anche se contabilmente rilevate, se accollate dall’acquirente ai sensi dell’art. 2560 c.c., costituiscono una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo e concorrono quindi alla base imponibile al lordo del relativo importo. L’onere di dimostrare l’effettiva inerenza delle passività al complesso aziendale ceduto grava sul contribuente e non può essere assolto mediante il solo richiamo alle annotazioni contabili, essendo necessaria adeguata documentazione probatoria.
    • Ordinanza n. 27343 della Corte di cassazione, commentata in “Srl in trasparenza, revoca dell’opzione nel modello Redditi SC 2026”, IlSole24Ore del 21.10.2026, pagina 34: L’ordinanza in analisi si aggiunge al recente orientamento della Cassazione (15 pronunce) che stabilisce che, per i soci lavoratori di Srl non trasparenti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, gli utili accantonati a riserva sono esclusi dalla base imponibile Inps. Questo orientamento potrebbe spingere le società che hanno optato per la piccola trasparenza fiscale a revocare il regime, modificando la politica dei dividendi e rinviando le distribuzioni. La trasparenza consente infatti di imputare il reddito direttamente ai soci, applicando le aliquote Irpef, e può risultare fiscalmente più conveniente rispetto alla doppia imposizione ordinaria con Ires al 24% e tassazione dei dividendi al 26%, soprattutto quando gli utili vengono distribuiti. Tuttavia, il reddito imputato per trasparenza è sempre soggetto a contribuzione Inps, anche se non distribuito. Le Srl possono revocare l’opzione al termine del triennio di validità, evitando il rinnovo automatico per il successivo triennio. La revoca può essere effettuata nel modello Redditi SC 2026, con effetto dal 1° gennaio 2026, se il 2025 conclude il periodo triennale.



Prassi

    • Circolare n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Concordato impossibile se il debito è tributario”, IlSole24Ore del 22.10.2026, pagina 36: Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti fiscali delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra cui la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. La ristrutturazione è inammissibile in presenza di colpa grave, malafede o frode del debitore, mentre il concordato minore è precluso in caso di atti diretti a frodare i creditori, inclusi eventuali pagamenti preferenziali a danno dell’Erario. In materia di concordato minore, la circolare esclude l’applicazione procedurale dell’art. 88 del Codice della crisi, ammettendo tuttavia il pagamento parziale dei crediti tributari e confermando il rispetto delle regole sul classamento, sulle cause di prelazione e sul divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali. Infine, rispetto alla bozza in consultazione, viene superata l’esclusione dei creditori pubblici dalla regola del silenzio-assenso prevista per il voto sulla proposta: resta comunque indicato agli Uffici dell’Agenzia di esprimere sempre la propria posizione, evitando incertezze interpretative. La circolare affronta così i principali profili di ammissibilità delle procedure, trattamento dei debiti fiscali e partecipazione dei creditori pubblici.
    • Circolare n. 107/2026 dell’Inps, commentata in “Cumulo con pensione estera, arrivano i chiarimenti dell’Inps”, IlSole24Ore del 22.10.2026, pagina 40: Con la circolare in analisi, l’Inps chiarisce i criteri per valutare i periodi assicurativi esteri nelle pensioni in regime di cumulo liquidate secondo le regole internazionali. Sono considerati i contributi maturati nell’Ue, nello Spazio economico europeo, in Svizzera, nel Regno Unito e nei Paesi convenzionati con l’Italia, purché sia prevista la totalizzazione internazionale. I periodi esteri possono rilevare anche se hanno già dato luogo a una prestazione e, in caso di sovrapposizione con quelli italiani, sono conteggiati una sola volta. La loro valorizzazione richiede il rispetto dei requisiti contributivi e deve risultare necessaria per maturare il diritto o consentire un trattamento più favorevole. La circolare precisa, inoltre, le regole sull’importo soglia per le pensioni di vecchiaia e sull’eventuale integrazione al minimo. Le sedi Inps devono esaminare le diverse possibilità di accesso, informando preventivamente l’interessato affinché possa scegliere consapevolmente la soluzione più favorevole, salvaguardando la decorrenza della pensione.



Civile e impresa

    • Ordinanza n. 27450 della Corte di cassazione, commentata in “Usucapione inopponibile a creditore ipotecario e aggiudicatario dell’immobile pignorato”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2026: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha chiarito che la sentenza che accerta l’usucapione di un immobile non è opponibile al creditore ipotecario e all’aggiudicatario nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, quando l’usucapione non sia opponibile ai creditori procedenti. La Corte ha precisato che l’acquisto della proprietà per usucapione non estingue l’ipoteca precedentemente iscritta, che continua a gravare sul bene. Pertanto, ai sensi degli artt. 2913 e 2919 c.c., la sentenza di usucapione non può pregiudicare i creditori dell’esecuzione né, di conseguenza, l’aggiudicatario. Un ulteriore elemento decisivo è rappresentato dalla mancata partecipazione del creditore ipotecario al giudizio di usucapione, nonostante fosse litisconsorte necessario: la sentenza non può quindi vincolarlo. La decisione conferma così la tutela dei creditori ipotecari e dell’acquirente in sede di vendita forzata rispetto a pronunce di usucapione non opponibili.



Dottrina e Attualità

    • “Esenzione sui titoli solo con rappresentante in Italia”, IlSole24Ore del 22.10.2026, pagina 38: La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per la presunta incompatibilità con il principio di libera prestazione dei servizi della normativa sul trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti da obbligazioni italiane. Il regime vigente prevede, a determinate condizioni, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per gli investitori non residenti qualificati, purché i titoli siano depositati presso intermediari abilitati al collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate, anche tramite sub-deposito. Tale sistema consente agli intermediari esteri di operare senza discriminazioni rispetto a quelli italiani, ma impone loro, per accedere al collegamento telematico, di nominare un rappresentante fiscale in Italia. Proprio quest’ultimo obbligo potrebbe violare l’art. 56 del TFUE, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia UE, costituendo un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. La procedura mira, pertanto, a ottenere la rimozione di tale requisito, ritenuto incompatibile con il diritto europeo.
    • “Il report Paese per Paese con esoneri limitati”, IlSole24Ore del 20.10.2026, pagina 38: Il Dlgs 128/2024, recependo la direttiva europea sul Country by Country Reporting (Cbcr), ha introdotto l’obbligo di depositare al Registro delle imprese e pubblicare online la comunicazione relativa alla rendicontazione fiscale dei gruppi con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi. L’obbligo riguarda gli esercizi iniziati dal 22 giugno 2024 e prevede l’adempimento entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio, con pubblicazione sul sito aziendale per almeno cinque anni, senza sostituire la comunicazione alle autorità fiscali prevista dalla normativa Dac 4. Sono interessate capogruppo e società autonome italiane, controllate da gruppi extra-Ue e determinate succursali italiane. La disciplina prevede specifiche esenzioni, tra cui quelle per soggetti già tenuti alla pubblicazione e per gruppi operanti in un’unica giurisdizione fiscale. Unioncamere ha inoltre chiarito ulteriori casi di esonero per società e succursali appartenenti a gruppi Ue o per i quali la comunicazione è depositata da un’altra entità europea, semplificando l’applicazione dei nuovi obblighi.
    • “Scissioni asimmetriche di cassa solo se post scissione c’è esercizio di attività economica”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2026: La scissione asimmetrica rappresenta uno strumento fisiologico per consentire ai soci di separare i propri percorsi imprenditoriali, anche attraverso la ripartizione della sola liquidità a favore di società unipersonali. L’operazione è legittima quando le somme ricevute vengono impiegate per svolgere effettive attività economiche, gestire patrimoni in modo attivo o acquisire partecipazioni con intervento nella gestione. Diventa invece problematica se le risorse sono destinate a esigenze personali o familiari dei soci, oppure a investimenti meramente passivi e privi di finalità imprenditoriali. L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 343/2019 e n. 133/2022, ha riconosciuto la validità dell’operazione a condizione che i patrimoni restino destinati a finalità imprenditoriali e che ai soci siano distribuiti soltanto dividendi, senza prestiti o garanzie. Sul piano fiscale, l’impiego in attività passive potrebbe configurare abuso del diritto, se finalizzato a rinviare indebitamente la tassazione degli utili; l’utilizzo diretto a vantaggio personale dei soci potrebbe invece integrare un’interposizione fiscale fittizia.
    • “L’utilizzo dei beni all’estero fa salvo l’iperammortamento”, IlSole24Ore del 17.10.2026, pagina 24: I chiarimenti del Mimit e del Gse sul nuovo iper-ammortamento 2026-2028 anticipano alcuni contenuti della circolare esplicativa attesa. L’utilizzo temporaneo dei beni agevolati in cantieri esteri non comporta la revoca del beneficio, purché proprietà e disponibilità restino all’impresa, sia garantito il collegamento con la struttura produttiva italiana e sia documentato il rientro. In caso di sostituzione del bene, l’agevolazione prosegue nei limiti del costo del nuovo investimento e con attenzione all’interconnessione; in caso di cessione senza sostituzione, restano valide le quote già dedotte, ma si perde il beneficio sulle successive. Non è inoltre obbligatorio riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto i riferimenti normativi dell’agevolazione, né regolarizzare quelli già emessi. Per investimenti distribuiti su più sedi è possibile presentare un’unica comunicazione preventiva indicando la sede legale; eventuali errori possono essere corretti annullando e ripresentando la comunicazione. È infine consentito indicare come bene complesso gli investimenti con oneri accessori, anche in leasing, ed è prevista una procedura dedicata per i rappresentanti legali residenti all’estero senza SPID.




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