Legislazione
- Schema di Decreto Legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2024/1260, commentato in “Sequestri smart per le cripto”, ItaliaOggi del 15.07.2026, pagina 24: il Consiglio dei ministri del 14 luglio 2026 ha approvato, in via preliminare, lo schema di d.lgs. attuativo della direttiva sul recupero e la confisca dei beni. Tra le principali novità figura una disciplina organica del sequestro delle cripto-attività, con trasferimento al Fondo Unico di Giustizia e istituzione di un apposito servizio di gestione dei wallet digitali. Il testo introduce, inoltre, la vendita anticipata dei beni soggetti a deterioramento o di onerosa custodia, nonché l'obbligo di verificare il nesso temporale tra acquisizione dei beni e commissione del reato ai fini della confisca. Sul piano processuale, viene rafforzato il ruolo del pubblico ministero nell'individuazione dei beni confiscabili e si disciplina la confisca per equivalente, imponendo al giudice di individuare i beni e il relativo valore. La riforma rafforza, nel complesso, gli strumenti di aggressione patrimoniale ai patrimoni di origine illecita, in linea con gli obiettivi europei di maggiore efficacia del sistema ablatorio.
- Riforma Personen- und Gesellschaftsrecht, commentato in “Trust del Liechtenstein, la riforma amplia i controlli”, IlSole24Ore del 15.07.2026, pagina 47: la riforma del Liechtenstein in esame entrata in vigore il 1° luglio 2026, modifica significativamente la governance dei trust disciplinati dall’ordinamento locale. La principale novità riguarda i trust privatistici, per i quali viene introdotta la figura dell’information rights holder, soggetto titolare di specifici diritti di informazione e controllo sull’operato del trustee. Tale figura, distinta dal trustee e dal protector, potrà acquisire documentazione sulla gestione del patrimonio segregato, ricevere rendicontazioni annuali e attivare procedure di vigilanza dinanzi al Landgericht in caso di irregolarità. La nuova disciplina si applicherà ai trust costituiti successivamente alla riforma, mentre quelli già esistenti dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2027. Diversamente, per i trust di pubblica utilità viene rafforzato il ruolo dell’autorità di vigilanza. La riforma mira a incrementare trasparenza e affidabilità del modello fiduciario del Liechtenstein, introducendo un meccanismo di controllo interno volto a rafforzarne la riconoscibilità internazionale.
Giurisprudenza
- Sentenza del 21 maggio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione europea, commentata in “I trust degli oligarchi, i titolari effettivi, le mogli e gli errori interpretativi”, IlSole24Ore del 16.07.2026, pagina 31: Con la sentenza in esame, l’Unione europea ha chiarito i criteri per il congelamento dei beni conferiti in trust da soggetti destinatari delle sanzioni UE nei confronti degli oligarchi russi. La Corte ha valorizzato la nozione di “controllo” sostanziale, richiamando il concetto di titolare effettivo della normativa antiriciclaggio, ritenendo rilevante ogni situazione in cui il disponente conservi un’influenza di fatto sui beni o sulla loro gestione. La decisione impone, pertanto, una valutazione concreta dell’assetto del trust e dei rapporti tra disponente, trustee, guardiano e beneficiari, con possibili ricadute sull’effettiva segregazione patrimoniale dello strumento e sul suo utilizzo nell'ambito delle misure restrittive europee.
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15804/2026 commentata in “Limiti alla compensazione fallimentare del credito con società partecipanti alla fusione”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.07.2026: con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha stabilito che la fusione societaria, pur determinando una successione universale nei rapporti giuridici dell’incorporata, resta un atto tra soggetti giuridici ancora esistenti e rientra tra gli atti tra vivi rilevanti ai fini dell’art. 56, comma 2, R.D. 267/1942. Pertanto, la società già debitrice verso l’impresa poi fallita non può opporre in compensazione un credito acquisito tramite fusione da altra società partecipante, se tale acquisizione è avvenuta nell’anno anteriore o dopo la dichiarazione di fallimento. La Suprema Corte ribadisce così che, ai fini della compensazione concorsuale, rileva la genesi dei crediti e non il momento di produzione dell’effetto compensativo, valorizzando la tutela della par condicio creditorum.
Civile
- “Il mercato delle donazioni in Italia rimane stabile”, ItaliaOggi del 16.07.2026, pagina 29: Secondo il rapporto Dati statistici notarili 2025 del Consiglio Nazionale del Notariato, il numero delle donazioni di beni immobili e mobili si mantiene sostanzialmente stabile rispetto al 2024, confermando la donazione quale strumento privilegiato di pianificazione patrimoniale. Il quadro è rafforzato dalla riforma introdotta dall’art. 44 della legge n. 182/2025, in vigore dal 18 giugno 2026, che tutela gli acquirenti di immobili provenienti da donazioni contro eventuali azioni da parte degli eredi del donante originario, nell’ipotesi in cui la donazione avesse violato la loro quota di legittima. Tra le donazioni immobiliari prevalgono i fabbricati, mentre per i beni mobili si confermano predominanti le donazioni di denaro e di partecipazioni societarie.
Prassi
- Risposta a Interpello n. 143 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Imposta di donazione sul patto di famiglia senza effettivo controllo del donatario”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.07.2026: con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni al trasferimento della nuda proprietà del 95% delle quote di una società mediante ricorso al patto di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c.. Sebbene il trasferimento fosse idoneo, sul piano formale, ad attribuire la maggioranza delle partecipazioni al figlio assegnatario, lo statuto riservava al disponente una serie di diritti particolari (amministrazione, rappresentanza, poteri di voto e gradimento) tali da incidere in modo determinante sulla governance societaria. L’AdE ha ribadito che il requisito del controllo deve essere verificato anche sotto il profilo sostanziale, valutando l’effettiva capacità del beneficiario di esercitare il potere decisionale. La permanenza di prerogative statutarie in capo al disponente comporta il depotenziamento del controllo formalmente trasferito e preclude, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Dottrina e Attualità
- “Impôt sur la fortune immobilière per gli immobili in Francia”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.07.2026: Gli investimenti immobiliari in Francia da parte di contribuenti italiani sono soggetti, oltre alle ordinarie imposte locali, anche alla cd. Impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’imposta patrimoniale francese colpisce le persone fisiche, residenti e non residenti, con riferimento agli immobili detenuti direttamente o indirettamente, purché il patrimonio immobiliare netto superi la soglia di 1,3 mln di euro. Per i soggetti non residenti, il prelievo riguarda esclusivamente gli immobili situati in Francia. La base imponibile è costituita dal valore corrente degli immobili al 1° gennaio dell’anno di riferimento, al netto delle passività deducibili, con aliquote progressive fino all’1,50 %. Per i contribuenti italiani residenti in Francia può trovare applicazione, per i primi cinque anni, il regime agevolativo previsto dal Protocollo alla Convenzione Italia-Francia, che consente l’esclusione dalla base imponibile degli immobili detenuti fuori dal territorio francese. Tale disciplina determina però un’asimmetria rispetto al trattamento riservato ai contribuenti francesi trasferiti in Italia, in quanto l’IVIE italiana colpisce gli immobili esteri sin dal primo anno di residenza.
- “Società a ristretta base sociale spinte alla trasparenza fiscale”, IlSole24Ore del 11.07.2026, pagina 20: La giurisprudenza della Cassazione conferma l’orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci pro quota. La presunzione, tuttavia, dovrebbe operare solo in presenza di una concreta disponibilità finanziaria occulta, consentendo al socio di dimostrare il mancato incasso mediante accantonamento o reinvestimento degli utili. Recenti pronunce (Cass. n. 34549/2024 e Cass. n. 16816/2025) hanno esteso tale principio anche a maggiori imponibili privi di una corrispondente manifestazione finanziaria, trasformando di fatto la società a ristretta base sociale in un soggetto fiscalmente trasparente. L’evoluzione interpretativa ha sollevato dubbi di compatibilità con il sistema tributario, rendendo auspicabile un intervento legislativo chiarificatore.
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