Italia - Rassegna stampa settimanale dal 27 giugno al 3 luglio 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • Schema di decreto legislativo Omnibus, commentato in “Ritenuta del 20% sui dividendi percepiti dai fondi pensione Ue e See”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.06.2026: La modifica prevista dallo schema di decreto legislativo in esame innalza dall’11% al 20% la ritenuta applicabile ai dividendi di fonte italiana percepiti da fondi pensione residenti in Stati UE o SEE e dai sottoconti esteri dei PEPP. L’intervento mira ad allineare il regime fiscale di tali soggetti a quello delle forme di previdenza complementare italiane, assoggettate a un’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato, in attuazione dei principi della legge delega. La modifica, inoltre, dovrebbe eliminare le disparità di trattamento evidenziate dalla giurisprudenza della Cassazione tra fondi pensione europei ed extra-UE, rendendo nuovamente conveniente l’applicazione delle aliquote convenzionali previste dai trattati contro le doppie imposizioni, senza determinare discriminazioni incompatibili con la libera circolazione dei capitali.
    • Decreto-Legge 63/2026, commentata in “Fertilizzanti e carburanti, il credito di imposta sarà fruibile entro fine anno”, IlSole24Ore del 02.07.2026, pagina 29: Il DL in esame conferma il quadro dei crediti d’imposta per il settore agricolo relativi all’acquisto di carburanti e fertilizzanti, con agevolazioni fino al 20% e al 30% della spesa al netto IVA. In particolare, la disciplina, risultante dalle modifiche intervenute con i DL 38/2026, 42/2026 e 63/2026 convertito in legge 113/2026, estende il perimetro del beneficio anche ai carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre, oltre che ai mezzi agricoli. Quanto alla misura, il credito per i carburanti può arrivare fino al 20% della spesa, mentre quello per i fertilizzanti, introdotto come novità, fino al 30%, nei limiti delle risorse stanziate. Tuttavia, le modalità operative saranno definite da un successivo decreto Masaf/Mef, che disciplinerà anche procedure e controlli. Entrambi i crediti si riferiscono agli acquisti effettuati nel trimestre marzo-maggio 2026 e dovranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso, senza applicazione dei limiti ordinari.



Giurisprudenza

    • Sentenza n.6969/2026, commentata in “Non serve la motivazione rafforzata su tutte le deduzioni difensive del contribuente, Il Quotidiano del Commercialista del 02.07.2026: Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si pronuncia sul valore delle osservazioni del contribuente nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, con particolare riferimento agli obblighi motivazionali dell’Amministrazione finanziaria alla luce del nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente introdotto dal D.Lgs. 219/2023. La Corte, pur non applicando la nuova disciplina ratione temporis, ne offre un’interpretazione in continuità con il previgente orientamento, ritenendo sufficiente una motivazione complessiva dell’atto impositivo, anche in forma implicita, rispetto alle osservazioni non accolte. Ne deriva una lettura che esclude la necessità di un riscontro analitico delle difese del contribuente, ridimensionando la portata dell’obbligo di motivazione “con riferimento” alle osservazioni formulate, e sollevando dubbi sull’effettiva portata innovativa della riforma in termini di rafforzamento del contraddittorio endoprocedimentale.
    • Ordinanza n. 22158/2026, commentata in Competente per i controlli l’ufficio che ha registrato l’atto, Il Quotidiano del Commercialista del 01.07.2026: L’ordinanza in esame chiarisce che, ai fini del controllo, dell’accertamento, della liquidazione e della riscossione dell’imposta di registro relativa alle scritture private non autenticate, la competenza territoriale spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’atto è stato registrato, restando irrilevante il domicilio fiscale del contribuente. La Cassazione precisa che il criterio del domicilio fiscale trova applicazione esclusivamente in materia di imposte dirette e IVA, mentre per l’imposta di registro opera la disciplina speciale del DPR 131/1986. Ne consegue che, essendo le scritture private non autenticate registrabili presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, la competenza per le successive attività di controllo resta radicata presso l’ufficio che ha ricevuto la registrazione. La Corte, avendo riconosciuto la competenza dell’ufficio emittente, non si è pronunciata sulle conseguenze dell’eventuale incompetenza territoriale, ricordando tuttavia che, per gli atti emessi dal 18 gennaio 2024, l’art. 7-bis dello Statuto del contribuente prevede espressamente l’annullabilità degli atti adottati in violazione delle norme sulla competenza.


Prassi

    • Studio Notariato 37-2026/T, commentato in Il Notariato torna sul realizzo controllato nello scambio di partecipazioni, Il Quotidiano del Commercialista del 02.07.2026: Il Notariato, con lo Studio in oggetto, aggiorna l’interpretazione del realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR, alla luce della risposta dell’Agenzia n. 9/2026. In particolare, si ammette l’applicazione del regime anche nel caso di conferimento di partecipazione totalitaria senza aumento di capitale, quando il conferente, persona fisica non imprenditore, detiene già integralmente la partecipazione nella società conferitaria. Tuttavia, si precisa che tale soluzione è circoscritta alle ipotesi in cui il conferente sia socio unico di tutte le società coinvolte, sia prima sia dopo l’operazione, e non può quindi essere estesa a fattispecie con controllo non totalitario o compagini sociali plurime.
    • Norma di comportamento dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti n. 238/2026, commentata in “Conferimento e cessione in Pex anche se la società è precostituita”, IlSole24Ore del 02.07.2026, pagina 31: La norma di comportamento in oggetto esamina l’ambito applicativo del regime PEX nell’ipotesi di successiva cessione di partecipazioni detenute in società conferitarie preesistenti a seguito di un conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR. In particolare, viene chiarito che il regime in esame trova applicazione sia nel caso di conferitaria costituita in forma di società per azioni sia di società a responsabilità limitata, anche qualora il conferente detenga già una partecipazione e non riceva nuove quote o azioni. La questione assume particolare rilievo nelle operazioni effettuate a favore di società preesistenti, confermando che la mancata assegnazione di nuove partecipazioni non preclude l’applicazione della participation exemption in sede di successiva cessione.


Dottrina e Attualità

  • Distribuire gli utili non è erogarli ai soci se la holding è di direzione e coordinamento", Il Quotidiano del Commercialista del 30.06.2026: La distribuzione degli utili rappresenta, in linea generale, la naturale destinazione del risultato d’esercizio societario, coerentemente con la causa lucrativa del contratto di società ex art. 2247 c.c., pur in presenza di deroghe. Tuttavia, anche nelle società lucrative, la distribuzione non costituisce un obbligo, potendo gli utili essere legittimamente trattenuti e reinvestiti nel patrimonio sociale, con effetti di rafforzamento aziendale. Quando invece si procede alla distribuzione, assume rilievo la qualificazione del soggetto percettore. In particolare, la distribuzione a favore di una holding che esercita direzione e coordinamento si inserisce nel perimetro economico del gruppo e non determina una reale fuoriuscita degli utili dall’attività economica originaria. Diversamente, la distribuzione a una holdingstatica” integra una vera e propria allocazione ai soci e, se utilizzata per evitare o differire l’imposizione sui dividendi verso le persone fisiche, può assumere rilevanza ai fini dell’abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, in assenza di valide ragioni extrafiscali.
  • Partecipazioni trasferite in società di capitali agevolate se sussiste il controllo, Il Quotidiano del Commercialista del 03.07.2026: Il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di partecipazioni societarie in favore del coniuge o dei discendenti può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa. Per le partecipazioni in società di capitali, l’agevolazione richiede che il trasferimento consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., da mantenere per almeno cinque anni. La giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’Agenzia delle Entrate adottano un’interpretazione restrittiva del requisito, richiedendo un controllo effettivo sulle deliberazioni dell’assemblea ordinaria, non potendo rilevare pattuizioni statutarie o parasociali che ne limitino l’esercizio. Nelle diverse tipologie societarie, la verifica del controllo deve essere condotta con riferimento alle competenze assembleari previste dal codice civile.

 

 

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