Legislazione
- D.Lgs. n. 122/2026, commentato in “In vigore da oggi il nuovo Registro dei titolari effettivi”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.07.2026: Dal giorno 23 luglio 2026 è in vigore il nuovo Registro dei titolari effettivi, riformato dal D.Lgs. n. 122/2026 (che modifica il D.Lgs. n. 231/2007 e il DM 55/2022, recependo la direttiva UE 2024/1640). Nel merito, la riforma introduce il legittimo interesse qualificato come criterio di accesso, con procedure graduate per autorità, soggetti antiriciclaggio e altri richiedenti (ad esempio, giornalisti). Tuttavia, restano da adottare i provvedimenti attuativi del MIMIT (entro 60 giorni) prima dell'effettiva operatività.
- D.Lgs. correttivo Omnibus, commentato in “Restyling delle limitazioni al regime di riporto delle perdite d’impresa”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.07.2026: Il D.Lgs. in oggetto, ora al Parlamento per i pareri (termine 20 agosto), conferma le norme già note dalla bozza di giugno. In particolare, in tema di perdite fiscali: (i) l'art. 7 estende le limitazioni al riporto perdite anche ai trasferimenti “indiretti” del controllo della società; (ii) l'art. 8 modifica il calcolo del reddito "ante fusione"; (iii) l'art. 10 conferma i requisiti per le perdite estere definitive (ossia appartenenza al gruppo e definitività); (iv) l'art. 18 introduce l'obbligo di data certa per i rendiconti delle stabili organizzazioni italiane dal 2026. Infine, gli artt. 22 e 23 riguardano i redditi finanziari, prevedendo un innalzamento della ritenuta sui dividendi ai fondi pensione UE (dall'11% al 20%) e dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni con regime privilegiato non quotate (dal 21% al 31%).
Giurisprudenza
- Ordinanza n. 19092 dell’11 giugno 2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Esterovestizione, gli indici della sede fiscale”, IlSole24Ore del 20.07.2026, pagina 21: Con l’ordinanza in analisi, la Cassazione conferma un approccio sostanzialistico in tema di esterovestizione. Nello specifico, viene sancito che la residenza fiscale della società coincide con il luogo della direzione effettiva, a prescindere dalla sede legale estera. In proposito, la fittizietà della residenza può essere provata anche tramite presunzioni (quali, ad esempio, residenza degli amministratori, oppure gestione, documentazione e operatività in Italia). Sul punto, la pronuncia della Suprema Corte risulta coerente con la riforma dell’art. 73 del TUIR, il quale valorizza i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.
- Sentenza n. 138/2026 della Corte costituzionale, commentata in “Questione di legittimità inammissibile per la partecipazione dei soci di capitale nella STA”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.07.2026: con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha sancito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla partecipazione di soci di capitale non professionisti nelle società tra avvocati. Nel merito, la sentenza conferma che l’indipendenza dell’avvocato e il rispetto delle regole deontologiche sono elementi indispensabili e che devono essere stabilite adeguate garanzie volte a prevenire conflitti di interesse e pressione economica. In proposito, il nostro ordinamento prevede una serie di disposizioni che potrebbero costituire un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi. In conclusione, l’inammissibilità deriva dal fatto che l’atto di rimessione non forniva le motivazioni per cui tali restrizioni e regole non sarebbero sufficienti a superare i prospettati dubbi di lesione degli artt. 24, 41 e 111 Cost.
Civile
- Sentenza n. 23365/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Aumento di capitale valido anche senza l’immediato versamento del 25%”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.07.2026: Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha ribadito che il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una S.r.l. ha natura consensuale (e non reale) e che il versamento del 25% costituisce l’oggetto dell’obbligazione, il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori. Nel merito, il mancato e contestuale versamento del 25% non impedisce l’iscrizione della relativa delibera nel Registro delle imprese, poiché l’attestazione riguarda l’importo dell’aumento di capitale sottoscritto, non l’effettivo versamento. In aggiunta a ciò, la Suprema Corte conferma che la delibera è valida ed efficace e che non sussiste responsabilità del notaio, in quanto questa non conteneva alcuna omissione e il versamento sarebbe avvenuto a semplice richiesta degli amministratori.
Prassi
- Risposta a Interpello n. 149 del 20 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “La fusione tra fondi UCITS irlandesi e lussemburghesi non è realizzativa”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.07.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli effetti, per gli investitori residenti, della fusione per incorporazione tra fondi UCITS irlandesi e fondi UCITS lussemburghesi. In particolare, tale operazione comporta lo scioglimento dei fondi assorbiti, senza liquidazione, con attribuzione di azioni dei fondi riceventi secondo un rapporto di cambio fisso pari a 1:1, garantendo la continuità dell’investimento. Più nel dettaglio, la norma non include tra gli eventi tassabili la fusione tra fondi e l’operazione non si traduce in una cessione, in un trasferimento ad altro titolo o in un’operazione di “switch”. Ne consegue che la fusione non rappresenta un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti; con specifico riguardo agli investitori italiani, essi non sono pertanto assoggettati a ritenuta per l’assegnazione delle quote dei fondi riceventi.
Dottrina e Attualità
- “Previdenza complementare estera nel quadro RW quando non è obbligatoria”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.07.2026: L’articolo in esame chiarisce che, mentre le forme di previdenza complementare estera obbligatorie non sono oggetto di monitoraggio fiscale e non devono essere indicate nel quadro RW, le forme di previdenza complementare facoltative, come il c.d. “terzo pilastro svizzero” devono, al contrario, essere indicate nel quadro RW. Sul punto, resta invece ferma l’esenzione da IVAFE anche per la previdenza complementare facoltativa, in quanto l’esclusione prevista ai fini dell’imposta di bollo dovrebbe ritenersi applicabile anche ai fini IVAFE.
- “Passaggi di quote, il ruolo del trust per gestire aziende e patrimoni”, IlSole24Ore del 20.07.2026, pagina 23: L’articolo in analisi si occupa dell’istituto del trust. Nel merito, viene sottolineato che nei riassetti generazionali delle aziende di famiglia, tale istituto permette una gestione del patrimonio trasferito dal disponente a un trustee, spesso sottoposto al controllo di un guardiano, a favore di beneficiari individuati o individuabili in base all’atto istitutivo. Più nel dettaglio, il trust (i) consente di delineare la governance anche per quando il disponente verrà meno, (ii) garantisce la protezione dei creditori e (iii) permette regole e fondi separati per i vari discendenti. In ogni caso, va sottolineato che restano peraltro impugnabili dai legittimari le disposizioni contrastanti con le regole di ripartizione del diritto successorio.
- “Il patto di famiglia può anticipare la sistemazione degli asset”, IlSole24Ore del 20.07.2026, pagina 23: L’articolo in oggetto mette in evidenza le caratteristiche principali dell’istituto del patto di famiglia, il quale consente di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, regolando contestualmente i rapporti patrimoniali con gli altri legittimari. Nello specifico, viene fatto notare come tale istituto consente di anticipare la sistemazione degli assetti successori, rappresentando l’unica eccezione al divieto dei patti successori stabilito dal codice civile.
- “Le memorie difensive post schema di atto beneficiano della pausa estiva”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.07.2026: L’articolo di cui si tratta rammenta che la prassi ha specificato che il termine di 60 giorni per la presentazione delle deduzioni difensive a seguito di schema di atto ex art. 6-bis della l. 212/2000 è soggetto alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.
- “Serve un protocollo per l’invio massivo per i dati dei mandati fiduciari”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.07.2026: L’articolo in analisi evidenzia che, in seguito alla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 122/2026, sul nuovo accesso ai dati dei titolari effettivi, Assofiduciaria ha sottoposto al MIMIT e a Unioncamere alcuni punti di attenzione con riguardo sia ai trust sia ai mandati fiduciari; più nel dettaglio, chiede che la documentazione a supporto della dichiarazione di controinteresse sia trasmessa solo nell’ambito della procedura di accesso e che sia disciplinata la possibilità di modificare o integrare la dichiarazione nel tempo. Nel merito, sollecita l’implementazione di un protocollo di invio massimo per i dati dei mandati fiduciari, modalità semplificate di comunicazione e una fase transitoria con tempi di inserimento idonei; infine, chiede altresì una riduzione del diritto di segreteria o modalità di pagamento commisurate al soggetto che effettua l’invio.
- “Criptovalute da iscrivere al costo di acquisto”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.07.2026: Le schede tecniche allegate al provvedimento 200904/2026 dell’Agenzia delle Entrate analizzano il trattamento contabile delle criptovalute. Nel merito, le criptovalute rientrano nella definizione di bene immateriale e la classificazione in bilancio è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, con la conseguenza che esse sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, oppure nelle rimanenze di magazzino se destinate alla vendita. Più nello specifico, la loro classificazione tra le immobilizzazioni immateriali ne determina la rilevazione al costo di acquisto e non devono essere assoggettate ad ammortamento; se, invece, sono classificate tra le rimanenze, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
- “Possibili verifiche per holding statiche e trattenimento dei dividendi”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.07.2026: L’Agenzia delle Entrate tende a contestare, in sede di verifica, il trattenimento dei dividendi nelle holding statiche, ritenendo potenzialmente abusivo il differimento della tassazione quando gli utili restano nella holding e vengono impiegati in strumenti finanziari che anche il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente. Sul punto, nell’articolo viene fatto notare che tale ricostruzione non è corretta, non esistendo alcun obbligo di immediata ridistribuzione dei dividendi ed essendo fisiologico per una holding trattenere temporaneamente le risorse in attesa di nuovi investimenti. Alla luce di ciò, viene comunque suggerito - in ottica prudenziale - di esplicitare le finalità extrafiscali della holding, documentare le attività imprenditoriali valutate ed orientare la liquidità verso strumenti di finanza aziendale più sofisticati.
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