Legislazione
- Correttivo Omnibus della Riforma Fiscale, commentato in:
- “Azioni della controllante trasferite con riflessi sulle perdite della controllata”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.06.2026: La bozza del correttivo della riforma fiscale introduce una norma di interpretazione dell’art. 84, comma 3, TUIR, stabilendo che la limitazione al riporto delle perdite fiscali si applica anche in caso di trasferimento indiretto del controllo della società che le riporta. Pertanto, il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera avvenuto anche quando viene ceduta la società controllante. La disposizione recepisce l’orientamento espresso dall’AdE nella risposta a Interpello n. 39/2022, finalizzato a contrastare il fenomeno del “commercio di bare fiscali”. La limitazione opera congiuntamente al trasferimento del controllo e alla modifica dell’attività principale esercitata dalla società. Restano ferme le deroghe previste dal superamento del test di vitalità e dal limite del patrimonio netto. La norma, avendo natura interpretativa, avrà efficacia anche per le operazioni pregresse.
- “Specifico test di prevalenza per i soggetti assimilati alle holding”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.06.2026: Il correttivo in esame modifica l’art. 162-bis del TUIR estendendo ai soggetti assimilati alle holding industriali un test di prevalenza sinora previsto solo per le holding “propriamente dette”. La norma distingue tra società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, tra cui le finanziarie di gruppo o captive. L’AdE, con Interpello n. 472/2022, aveva escluso per tali soggetti l’obbligo del test di prevalenza, purché le attività non fossero episodiche ma svolte in modo sistematico e professionale. Il correttivo introduce invece il requisito dell’esercizio “in via esclusiva o prevalente” delle attività finanziarie non verso il pubblico ex DM 53/2015. La prevalenza è verificata sul bilancio dell’ultimo esercizio, con soglia del 50% dei ricavi e proventi. Il criterio si fonda sul conto economico anziché sull’attivo patrimoniale.
- “Rilevanza fiscale della cessione di azioni proprie «a regime»”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.06.2026: Il D.Lgs. Omnibus correttivo abroga il regime transitorio della L. 199/2025 sulle azioni proprie, che non entrerà in vigore. Viene modificato l’art. 82 del TUIR, qualificando la differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto come plusvalenza o minusvalenza imponibile o deducibile. L’imputazione avviene integralmente nell’esercizio di realizzo con criterio FIFO. Si tratta di deroga al principio di derivazione rafforzata, poiché i valori non transitano a Conto economico. È esclusa l’applicazione del regime PEX. Le nuove regole si applicano alle azioni acquisite dal 2026, mentre restano neutrali quelle antecedenti. Sono escluse le assegnazioni nell’ambito di piani di stock option.
- “Trust, correzioni solo parziali non risolutive”, IlSole24Ore del 11.06.2026, pagina 30: Il correttivo interviene sull’art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 in materia di tassazione “in entrata” dei conferimenti in trust, chiarendo che l’esercizio dell’opzione comporta l’applicazione non solo dell’imposta di successione e donazione, ma anche delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La modifica colma una lacuna del testo previgente, che menzionava esclusivamente l’imposta successoria. Resta invece irrisolta la questione centrale relativa agli effetti dell’opzione quando questa non determina un effettivo versamento d’imposta per effetto di agevolazioni o franchigie. Permane quindi il dubbio se il solo esercizio dell’opzione sia sufficiente a escludere la tassazione dei trasferimenti “in uscita” dal trust oppure se ciò richieda l’effettiva corresponsione dell’imposta in entrata.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 17920/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Il finanziamento enunciato nella scissione paga il registro”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.06.2026: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ha confermato l’applicazione dell’imposta di registro per enunciazione ex art. 22 del DPR 131/1986 a un finanziamento soci richiamato in un atto di scissione. La Corte ha ritenuto integrato il requisito dell’identità delle parti tra atto enunciato e atto enunciante, nonostante la diversa veste assunta dai soggetti coinvolti. La Corte ha inoltre precisato che l’identità delle parti non viene meno per effetto di successive cessioni delle partecipazioni o del credito. Occorre infatti avere riguardo alla continuità della titolarità del rapporto giuridico originato dall’atto enunciato, indipendentemente dalle vicende circolatorie intervenute nel tempo. Ne consegue la legittimità della tassazione per enunciazione del finanziamento richiamato nell’atto di scissione.
- Ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026 della Corte di cassazione, commentata in “Beni ai clienti in comodato: l’ammortamento è deducibile”, IlSole24Ore del 11.06.2026, pagina 32: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha affermato la deducibilità dell’ammortamento dei beni strumentali concessi in comodato ai clienti dalla società proprietaria, in quanto funzionali al consolidamento dei rapporti commerciali e quindi inerenti all’attività d’impresa. La Corte ha ritenuto irrilevante che i beni non siano utilizzati direttamente dall’impresa, essendo sufficiente che restino strumentali al perseguimento dello scopo imprenditoriale. Viene ribadito che il principio di inerenza ha natura qualitativa e ampia, collegato al processo produttivo nel suo complesso. È quindi legittima la scelta aziendale di esternalizzare attività o collocare beni presso terzi nell’ambito di strategie di make or buy. Ne consegue che i macchinari concessi in comodato restano deducibili anche se impiegati dal cliente, purché funzionali all’attività e allo sviluppo dei ricavi.
Prassi
- Risposte a Interpelli nn. 115 e 116 dell’Agenzia delle Entrate, commentate in “Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre”, IlSole24Ore del 05.06.2026, pagina 33: Con le risposte in oggetto, l’Agenzia delle Entrate restringe l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del DLgs. 346/1990, valorizzando il requisito dell’effettivo trasferimento del controllo. Nel primo caso, relativo a un patto di famiglia, l’agevolazione è stata negata poiché il disponente, pur trasferendo ai figli una quota di maggioranza dei diritti di voto, manteneva poteri statutari idonei a incidere sulle decisioni strategiche e sulla governance. Nel secondo caso, riguardante il trasferimento della nuda proprietà di quote con riserva di usufrutto, l’Agenzia ha escluso il beneficio poiché il disponente conservava rappresentanza e gestione delle società. In entrambi i casi, il dato formale del trasferimento non è stato ritenuto sufficiente: l’agevolazione richiede un effettivo subentro dei beneficiari nel controllo e nella gestione dell’impresa.
Civile e impresa
- Sentenza n. 18000/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Conferme dalla Cassazione per i diritti sulla casa familiare dell’ex coniuge superstite”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.06.2026: Con la sentenza in esame, la Cassazione ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza n. 22566/2023, riconoscendo al coniuge superstite separato senza addebito i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. La Corte ha così ribadito il superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale che subordinava tali diritti alla convivenza dei coniugi al momento dell’apertura della successione. I giudici di merito avevano escluso l’applicabilità della norma al coniuge separato, ritenendo che la cessazione della coabitazione impedisse il sorgere dei diritti successori in questione. La Suprema Corte ha invece evidenziato che l’art. 540, comma 2, c.c. non richiede la convivenza tra i presupposti applicativi e che l’art. 548 c.c. equipara, sul piano successorio, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato. I diritti in esame restano esclusi soltanto quando l’immobile abbia perso ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare. La pronuncia consolida quindi il nuovo orientamento favorevole all’estensione delle tutele successorie al coniuge superstite separato senza addebito.
- “Il testamento con data incompleta è annullabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.06.2026: Con l’ordinanza n. 17356/2026, la Cassazione ha ribadito che il testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., richiede a pena di invalidità autografia, data completa e sottoscrizione. In particolare, la mancanza o incompletezza della data comporta l’annullabilità del testamento e tale requisito non può essere integrato con elementi esterni. Nel caso esaminato, la scheda testamentaria riportava il solo anno di redazione, senza indicazione di giorno e mese. Gli eredi sostenevano l’intervenuta convalida ex art. 590 c.c., deducendo di essere stati informati dal notaio del vizio del testamento. La Corte ha tuttavia precisato che la convalida richiede una volontaria ed effettiva esecuzione delle disposizioni testamentarie da parte del soggetto legittimato a impugnarle, non essendo sufficiente una mera conoscenza dell’invalidità o un comportamento passivo. In assenza di prova di una condotta incompatibile con la volontà di impugnazione, il testamento è stato confermato come annullabile.
Dottrina e Attualità
- “Italiani all’estero: 2mila euro all’anno per curarsi con Ssn”, IlSole24Ore del 10.06.2026, pagina 10: Il Senato ha approvato in via definitiva la legge che consente ai cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi extra UE o non aderenti all’EFTA, di accedere al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di un contributo annuo di euro 2.000,00. L’iscrizione consentirà di ottenere la tessera sanitaria e usufruire in Italia del medico di famiglia, prestazioni sanitarie, ricoveri e prescrizioni farmaceutiche. I minori saranno esenti se almeno un genitore o il tutore risulta iscritto. Per i pensionati residenti all’estero è prevista l’esenzione dal contributo qualora le imposte siano versate alla fonte in Italia. L’importo sarà aggiornato annualmente con decreto ministeriale e il mancato pagamento comporterà la sospensione delle prestazioni. Le modalità operative saranno definite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La misura interessa potenzialmente oltre 3 milioni di italiani residenti fuori dall’Europa.
- “Aggiornati dalla Commissione europea i chiarimenti sul meccanismo CBAM”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.06.2026: La Commissione europea ha pubblicato il 28 maggio 2026 l’aggiornamento delle Q&A sul CBAM, articolato in diverse sezioni: general, registry, certificates, metodologia, accreditamento, sector specific e customs. Tra i chiarimenti, la risposta 5.10 stabilisce che solo i gestori degli impianti possono attivare la verifica delle emissioni tramite enti accreditati, mentre in caso contrario gli importatori devono usare valori predefiniti. Viene confermata la responsabilità finale del dichiarante UE. Per i prodotti “misti”, la risposta 4.30 chiarisce il ruolo della classificazione doganale e della soglia delle 50 ton., con possibilità di valori effettivi o standard. In ambito customs si ribadisce l’origine non preferenziale e la distinzione tra Paese di origine e di produzione. Per i certificati CBAM è prevista la piattaforma centrale (CCP) operativa dal 2027. È inoltre prevista la riduzione dell’onere tramite deduzione del carbon price estero certificato.
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