Italia - Rassegna stampa settimanale dal 28 febbraio al 6 marzo 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), commentata in “Nuova base imponibile IVA della permuta incentrata sui costi”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.03.2026: La Legge di bilancio 2026 ha modificato la base imponibile IVA di permute e dazioni in pagamento, per le quali non rileva più il valore normale, ma l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni o servizi. Il criterio, volto ad allineare la disciplina interna alla direttiva 2006/112/CE e alla giurisprudenza UE, include anche i costi indiretti e rende ininfluente il margine di profitto. La novità si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, con salvezza dei comportamenti pregressi, ma sono segnalate criticità per i contratti in corso al 31 dicembre 2025.


Giurisprudenza

 

    • Sentenza n. 4542/2026 della Corte di Cassazione, commentata in Senza IMU l’immobile dell’ente pubblico in comodato per attività istituzionali, Il Quotidiano del Commercialista del 03.03.2026: Con la sentenza in esame, la Cassazione ribadisce che l’esenzione IMU ex art. 1, co. 759, lett. a), L. 160/2019 spetta agli immobili degli enti pubblici solo se destinati esclusivamente allo svolgimento dei compiti istituzionali e utilizzati direttamente dall’ente proprietario. La nozione di “compiti istituzionali” riguarda funzioni pubbliche riservate, e non va confusa con il più ampio “interesse pubblico”. Pertanto, l’esenzione è esclusa quando l’immobile è concesso a terzi in comodato, salvo l’eventuale esenzione regolamentare ex art. 1, co. 777, lett. e), L. 160/2019. Inoltre, viene richiamata l’applicazione, per immobili non impiegati nei compiti istituzionali, dell’esenzione per enti non commerciali anche in presenza di comodato a ente “collegato” strutturalmente o funzionalmente, se l’attività è svolta con modalità non commerciali.
    • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4917/2026, commentata in “La compensazione resta valida con il visto di conformità infedele, Il Quotidiano del Commercialista del 06.03.2026: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ribadisce che, in tema di compensazione dei crediti, l’apposizione di un visto di conformità infedele da parte di un soggetto abilitato integra una violazione meramente formale e, in quanto tale, non incide sulla validità della compensazione effettuata dal contribuente. In questa ipotesi, non risultano integrati i presupposti per il recupero del credito né per l’applicazione della sanzione per omesso versamento. La responsabilità resta invece circoscritta al professionista che ha rilasciato il visto irregolare, nei cui confronti l’Ufficio può procedere con autonomo atto di contestazione. Diverso è il caso del visto omesso o apposto da soggetto non abilitato, per il quale la disciplina consente il recupero del credito compensato, con applicazione di interessi e sanzioni.



Prassi

 

    • Risposta ad interpello n. 54/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Residenza estera rafforzata per gli impatriati con employer of record, Il Quotidiano del Commercialista del 28.02.2026: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del regime impatriati ex art. 5 DLgs. 209/2023, il periodo di residenza estera si rafforza a sei o sette anni quando i datori di lavoro “prima e dopo” l’impatrio, anche se qualificati come employer of record, appartengono allo stesso gruppo. Nel caso in oggetto, il lavoratore era formalmente assunto dall’EOR svizzera e, dopo il trasferimento, dall’EOR italiana del medesimo gruppo, pur rendendo la prestazione in favore di due società statunitensi non collegate. Nel caso di specie è stato privilegiato il rapporto formale e la lettera dell’art. 5, co. 1, lett. b), senza valorizzare il datore “sostanziale” che esercita i poteri direttivi e disciplinari. Tuttavia, l’orientamento potrebbe essere da riconsiderare poiché eccede la ratio antiabuso della residenza rafforzata e, se consolidato, può ridurre la convenienza del ricorso agli EOR e incidere sulle scelte di assunzione transnazionale.
    • Risposta ad interpello n. 65 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Cessioni intra Ue, la consegna è prova, IlSole24Ore del 06.03.2026: L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta ad interpello in oggetto, è tornata sulle condizioni di prova delle cessioni intracomunitarie quando i beni, prima della spedizione, subiscono lavorazioni in Italia e l’invio è effettuato dal cessionario. In tale ipotesi, il termine di 90 giorni non decorre dal trasferimento della proprietà durante la lavorazione, ma dalla consegna della merce per il suo “definitivo invio” nello Stato membro, comprovata con DDT/CMR o altri mezzi di prova. Se entro 90 giorni i beni non risultano pervenuti, si applica la sanzione del 50% dell’imposta, evitabile versando l’IVA e regolarizzando la fattura entro i successivi 30 giorni. Tuttavia, resta salva la possibilità di recuperare l’IVA quando sopraggiunga la prova dell’uscita, mediante nota di variazione in diminuzione o rimborso ex art. 30-ter DPR 633/72.

Civile e impresa

 

    • Termini per presentare la dichiarazione di successione diversi per i coeredi, Il Quotidiano del Commercialista del 06.03.2026: In tema di dichiarazione di successione, il termine ordinario di presentazione resta fissato in 12 mesi dall’apertura della successione, ma per taluni soggetti o eventi l’art. 31 del DLgs. 346/90 prevede una decorrenza differita. Particolare rilievo assume la rinuncia all’eredità, che può far venir meno l’obbligo dichiarativo in capo al rinunciante e far sorgere, per il soggetto subentrato, un autonomo termine decorrente dalla rinuncia o dalla relativa conoscenza. La diversa decorrenza del termine rileva esclusivamente per il soggetto direttamente interessato dall’evento che incide sulla chiamata ereditaria, senza estendersi agli altri coeredi, da cui può derivare un disallineamento temporale, in quanto la dichiarazione di successione conserva carattere unitario e onnicomprensivo, pur a fronte di termini di presentazione non coincidenti tra i diversi chiamati all’eredità.


Dottrina e Attualità

 

    • Quadro RW anche per gli immobili cointestati”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.03.2026: In materia di immobili esteri cointestati, l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW grava su ciascun comproprietario, anche nell’ipotesi in cui l’altro intestatario abbia già provveduto alla relativa indicazione. In particolare, il valore dell’immobile deve essere riportato per intero nel campo del valore finale, ferma restando l’indicazione della sola quota di possesso riferibile al singolo contribuente. Ne consegue che l’omessa compilazione espone ciascun intestatario all’applicazione autonoma delle sanzioni e, in ottica prudenziale, anche l’eventuale ravvedimento operoso va parametrato all’intero valore esposto in RW.
    • Estrazione dal deposito IVA effettuata dal gestore con riflessi dichiarativi”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.03.2026: L’estrazione di beni da un deposito IVA per utilizzazione o commercializzazione in Italia comporta modalità di assolvimento dell’imposta diverse in funzione della provenienza della merce, ai sensi dell’art. 50-bis, co. 6, DL 331/93. Per i beni ceduti con introduzione nel deposito (art. 50-bis, co. 4, lett. c), l’IVA è dovuta dal soggetto che estrae ed è versata dal gestore “in nome e per conto” dell’estrattore, con responsabilità solidale e pagamento tramite F24 ELIDE, senza compensazione orizzontale. In tali casi l’estrattore emette autofattura elettronica, da annotare nel solo registro acquisti con gli estremi del versamento. Sul piano dichiarativo, i dati confluiscono nel quadro VF secondo l’aliquota applicabile e non vanno replicati nel rigo VJ2, né riportati nel quadro VL, per evitare duplicazioni del credito.





 

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