Italia - Rassegna stampa settimanale dal 18 al 24 aprile 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione

 

    • Disegno di legge AS 1495 commentato in “Allo studio nuove agevolazioni per il trasferimento in Italia di pensionati, Il Quotidiano del Commercialista del 18.04.2026: Il disegno in analisi intende introdurre una nuova agevolazione riservata ai titolari di redditi da pensione italiana, introducendo il nuovo art. 24-quater. Tale articolo prevede un’imposizione forfetaria sostitutiva pari al 4% sui redditi di qualsiasi categoria, anche prodotti all’estero, precisando che tali redditi beneficiano dell’agevolazione limitatamente alla parte, totale o parziale, non già assoggettata a tassazione in Italia. L’articolo in esame supererebbe alcune limitazioni di carattere territoriale. Secondo tale disposizione, i trasferimenti potrebbero avvenire in qualunque regione d’Italia, ma alla condizione che il Comune interessato sia incluso nelle aree SNAI e abbia una popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

    • Legge 20 aprile 2026 n. 50 commentata in “In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto “PNRR”, Il Quotidiano del Commercialista del 21.04.2026: In sede di esame parlamentare alla Camera è stata introdotta una semplificazione delle modalità di fatturazione da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese. In particolare, il nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 8 del decreto dispone che, tra le operazioni suscettibili di fatturazione differita, siano ricomprese anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatturate, in nome e per conto delle singole imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo, da parte dell’impresa mandataria. Inoltre, introducendo i commi 5-quater e 5-quinquies all’articolo 25 del DL 19/2026, la L. 50/2026 disciplina un regime transitorio per la fruizione della detrazione del 65% sugli investimenti in start up innovative prevista dall’art. 29-bis del DL 179/2012. In particolare, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, le imprese beneficiarie possono presentare istanza di accesso all’agevolazione anche successivamente alla realizzazione dell’investimento.
    • Schema di decreto legislativo, commentato in “Registro dei titolari effettivi strumento operativo centrale dell’antiriciclaggio”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.04.2026: Nei giorni scorsi è stata pubblicata la memoria della Banca d’Italia relativa allo schema di decreto legislativo di recepimento di talune disposizioni della Direttiva Ue 2024/1640. In particolare, viene confermato l’accesso non filtrato per le autorità competenti, ampliando peraltro il novero dei soggetti legittimati, mentre per i soggetti obbligati si ribadisce la possibilità di consultazione esclusivamente in funzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, rafforzando così il vincolo di scopo. Ancora più articolata risulta la disciplina dell’accesso da parte dei terzi, che viene ricondotta a un modello selettivo fondato sul requisito del legittimo interesse, con l’introduzione di ipotesi di legittimo interesse presunto per specifiche categorie, nel tentativo di coniugare esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.


Giurisprudenza

 
    • Sentenze nn. 6614 e 6616 del 19 marzo 2026 della Corte di Cassazione, commentate in “Passaggi generazionali: il diritto all’utile può far venire meno l’esenzione Il Sole24Ore del 21.04.2026, pagina 34: Le sentenze in analisi restringono l’esenzione da donazione nei passaggi generazionali: se il genitore usufruttuario conserva il potere di decidere sulla distribuzione degli utili, il controllo societario non si considera trasferito ai figli. In particolare, l’art. 3, comma 4-ter del Dlgs. 346/1990 stabilisce che i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. Tale normativa prevede, tra le altre condizioni per l’esenzione, il trasferimento del controllo ai discendenti. Sul punto, la Corte ha negato l’esenzione in quanto il potere di stabilire come si ripartiscano gli utili, fra esigenze di autofinanziamento e diritto agli utili per il socio, integra il controllo della società che, nel caso di specie, non risultava effettivamente trasferito.

    • Ordinanza n. 10456/2026 della Corte di Cassazione, commentata in Costi infragruppo deducibili quando l’utilità è effettiva e documentata, Il Quotidiano del Commercialista del 22.04.2026: L’ordinanza in esame è intervenuta sulla deducibilità delle consulenze addebitate dalla propria società controllante per rapporti di “servizi infragruppo”, regolati da scritture private. Nel caso di specie, la Cassazione rileva che la genericità delle fatture, prive dell’indicazione della quantità e qualità delle prestazioni, impedisce di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente, il quale deve dimostrare l’effettività dei servizi e la loro riferibilità all’attività d’impresa. Come chiarito dalla giurisprudenza, non si considerano sufficienti l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi, occorre invece una prova concreta della natura delle prestazioni, della loro specificità, dell’utilità anche potenziale per la consociata e della dettagliata documentazione degli esborsi e dei costi correlati.
    • Ordinanza n. 7619/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Quote, donazioni costose”, ItaliaOggi del 23.04.2026, pagina 25: Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione si pronuncia in materia di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alla donazione della nuda proprietà di partecipazioni in società semplice agricola. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 57 TUSD, non assumono rilievo, ai fini del coacervo, le donazioni anteriormente esenti secondo la disciplina vigente al momento del loro perfezionamento; inoltre, individua nel nudo proprietario il soggetto onerato del rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, co. 4-ter, TUSD. La pronuncia estende, altresì, alle società di persone il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa per cinque anni, oltre al mantenimento della partecipazione. Tale interpretazione appare, tuttavia, non conforme al dato letterale della disciplina previgente e non coerente con il successivo intervento normativo di cui al D.Lgs. 139/2024, che, per le società di persone, richiede il solo mantenimento della partecipazione per il quinquennio successivo al trasferimento.
    • Sentenza n. 10382/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Legame con la futura successione se i beneficiari della polizza vita sono gli eredi”, il Quotidiano del Commercialista del 24.04.2026: La Cassazione con la sentenza in analisi presenta alcune criticità emergenti sotto il profilo giuridico concernenti la stipulazione dell’assicurazione sulla vita, con particolare riguardo alla designazione generica degli “eredi” quali beneficiari. Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11421/2021, hanno chiarito che la designazione del beneficiario costituisce un atto tra vivi, i cui effetti sono destinati a prodursi solo al momento della morte dell’assicurato. Pertanto, nell’ipotesi in cui il contraente abbia individuato i beneficiari in modo generico negli “eredi”, senza una specifica indicazione nominativa, e abbia successivamente disposto per testamento, si rende necessaria un’operazione di eterointegrazione del contratto assicurativo. Tale operazione consiste nell’interpretare la clausola alla luce della volontà del testatore, così come emergente dal testamento, al fine di individuare concretamente i soggetti destinatari della prestazione assicurativa.


Prassi

    • Circolare n. 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Le Entrate incontrano il Terzo settore, Il Sole24Ore del 23.04.2026, pagina 37: La circolare in oggetto si colloca nell’ambito dell’attività interpretativa e di indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, con la quale vengono illustrate le nuove misure fiscali destinate al Terzo settore. Approfondimenti, anche alla luce della Comfort letter del marzo 2025 della Commissione europea, mediante la quale è stata riconosciuta la conformità fiscale della riforma al diritto comunitario. L’attività di interpretazione dell’agenzia si coniuga con la consapevolezza che per valorizzare il nuovo fisco occorre agire in alleanza con gli attori che lavorano nel Terzo settore. In questa prospettiva, a decorrere dal mese di maggio, è prevista l’organizzazione di un ciclo di incontri itineranti, articolato in cinque tappe, lungo la penisola, finalizzato all’individuazione delle realtà del Terzo settore nei territori in cui operano. Scopo dell’iniziativa è favorire una lettura condivisa del nuovo impianto fiscale e ridurre le incertezze applicative, inserendosi in un quadro di collaborazione istituzionale.


Civile e impresa

    • Ordinanza n. 10388/2026 della Corte di Cassazione, commentata in Prova rigorosa dello spirito della liberalità per la donazione indiretta tra coniugi o conviventi, Il Quotidiano del Commercialista del 22.04.2026: La Cassazione con l’ordinanza in analisi ha affrontato il problema della fondatezza delle pretese restitutorie avanzate dall’ex coniuge nei confronti dell’altro per prestazioni patrimoniali rese in costanza di matrimonio e prive di una valida causa giustificativa. L’intervento chiarificatore della Suprema Corte si sofferma sui requisiti necessari affinché il contegno del coniuge che abbia attribuito all’altro beni immobili o mobili registrati possa essere legittimamente ricondotto all’istituto della donazione indiretta ex art 809 C.c. La Cassazione ha quindi affermato che, nell’ambito dei rapporti coniugali o di convivenze affettive qualificabili come unioni di fatto, l’attribuzione di beni immobili o mobili registrati da parte di un partner in favore dell’altro può essere ricondotta alla donazione indiretta solo in presenza di una prova e di una motivazione rigorosa circa la sussistenza del cosiddetto animus donandi.

    • Sentenza n. 4272/2025 del Tribunale di Milano, commentata in “Competenza sulla comunione con parametri frammentati”, Il Sole24Ore del 22.04.2026, pagina 42: Il Tribunale di Milano ha statuito che, nell’ambito di un giudizio di divisione concernente beni immobili ubicati in diverse circoscrizioni territoriali e derivanti da differenti titoli di acquisto, la competenza territoriale debba essere individuata con riferimento a ciascuna massa patrimoniale. Ne consegue che il giudice adito è competente a pronunciarsi esclusivamente in ordine allo scioglimento della comunione relativa ai beni situati nel proprio circondario, dovendo, per i restanti, declinare la competenza. Il principio si fonda sulla qualificazione della comunione quale pluralità di rapporti giuridici distinti, ciascuno originato da un autonomo titolo, cui corrispondono masse patrimoniali tra loro indipendenti, ancorché riferibili ai medesimi soggetti. Tale impostazione, pur coerente sul piano sistematico, si espone a rilievi critici sotto il profilo dell’economia processuale; al fine di ovviare alla frammentazione del contenzioso, è riconosciuta ai condividenti la facoltà di procedere all’unificazione convenzionale delle masse mediante la stipulazione del c.d. “atto di messa in comunione”.


Dottrina e Attualità

    • Approccio look through per il quadro RW quando il Paese non è collaborativo” il Quotidiano del Commercialista del 21.04.2026: Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 167/1990, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale e alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate fiscalmente residenti in Italia che detengono, nel periodo d’imposta, investimenti o attività finanziarie all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato. Particolare rilievo assumono le partecipazioni di società residenti in Stati non collaborativi. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, in questo caso si deve indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio “look through”, si deve dare rilevanza al valore dei beni di tutti i soggetti controllati situati in Paesi non collaborativi.

    • Permangono le criticità sulla residenza delle holding” il Quotidiano del Commercialista del 22.04.2026: La valutazione della residenza fiscale delle holding di partecipazione presenta profili parzialmente differenziati rispetto a quelli propri delle società industriali, commerciali e di servizi. In particolare, permane l’esigenza di definire il rapporto tra i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, con specifico riferimento alle holding. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2023, le attività di supervisione e monitoraggio esercitate dai soci devono ritenersi ontologicamente distinte dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente. A tal fine, assume rilievo che i soci non rivestano la qualifica di amministratori e che l’atto costitutivo non attribuisca loro poteri decisionali incidenti sulla direzione strategica e sulle scelte di business della società.
    • Rateizzare le plusvalenze richiede l’individuazione del momento di realizzo”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.04.2026: L’articolo in analisi interviene circa la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa. Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2026, le componenti concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. La novità si applica, per espressa previsione normativa, alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, quindi, dal periodo di imposta 2026 per i soggetti “solari”. Per definire la decorrenza delle disposizioni introdotte (oltre che per individuare il corretto momento di imputazione temporale) occorre quindi individuare il “momento di realizzo”. Per i soggetti che non applicano il principio di derivazione rafforzata, trovano applicazione le regole di competenza fiscale di cui all’109 commi 1 e 2 del TUIR, le quali pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali.
    • Ubs, il Governo svizzero chiede aumento di capitale da 20 miliardi”, Il Sole24Ore del 23.04.2026, pagina 34: Il Consiglio federale svizzero ha confermato, con marginali correttivi, il progetto normativo volto all’introduzione di requisiti patrimoniali aggiuntivi in capo a UBS, ente di rilevanza sistemica. Il progetto prevede un incremento patrimoniale pari a 20 miliardi di dollari, funzionale alla separazione dei rischi connessi alle attività estere e al rafforzamento degli strumenti volti a gestire eventuali crisi, in coerenza con le esigenze di stabilità finanziaria.
    • Banche, possibili i rimborsi Irap per i dividendi maturati infra UE”, Il Sole24Ore del 23.04.2026, pagina 38: In data 22 aprile è stato pubblicato il modello di istanza per il rimborso dell’IRAP relativa ai dividendi provenienti da società Ue o See percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese assicurative. Il modello è utilizzabile con riferimento ai dividendi tassati ai fini IRAP, nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025. In via generale, il diritto al rimborso dell’Irap può essere esercitato entro il termine di 48 mesi dal versamento, decorrente al momento del versamento del saldo.
    • Polizze catastrofali, imprese scoperte: solo il 15% è in regola”, Il Sole24Ore del 22.04.2026, pagina 19: Nonostante la forte rischiosità del territorio italiano, meno di due imprese su dieci hanno la copertura dalle catastrofi naturali. A fine marzo, è stato rilevato come solo il 15% delle aziende italiane aveva assicurato fabbricati, macchinari e attrezzature dal rischio di terremoto, alluvione, esondazione, inondazione e frana come prescritto dalla norma. Ad oggi, il 15% stimato evidenzia un divario rispetto ai mercati europei, sebbene in miglioramento rispetto al periodo precedente alla riforma.

 


 

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