Italia - Rassegna stampa settimanale dal 20 al 26 giugno 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e attualità.

Legislazione



    • Schema di D.Lgs. Omnibus correttivo della Riforma fiscale, commentato in “Per obbligazioni iscritte nel circolante rileva anche fiscalmente la valutazione contabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.06.2026: Lo schema di D.Lgs. in analisi, approvato in via preliminare il 10 giugno 2026, interviene sulla disciplina della valutazione fiscale delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, riscrivendo quanto previsto dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 "solare"), salvo il regime transitorio previsto per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie dei soggetti diversi da quelli che applicano i principi contabili internazionali. In particolare, per i titoli iscritti nell'attivo circolante assume rilievo fiscale la valutazione effettuata alla chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, con eliminazione del limite del valore minimo introdotto dalla L. 199/2025. Per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze restano deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento, con conseguente sterilizzazione delle oscillazioni di valore fino al realizzo dei titoli.

Giurisprudenza


    • Pronunce nn.17179 e 19983 del 15 giugno 2026 della Corte di Cassazione, commentate in “Per il registro sulla cessione, valore dell’azienda al netto delle passività inerenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.06.2026: Le pronunce in esame consentono di ricapitolare l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in ordine alla corretta determinazione della base imponibile dell’imposta di registro nell’ambito delle cessioni d’azienda in presenza di passività. In particolare, viene ribadito che il criterio legale di commisurazione della base imponibile, dettato dall’art. 51 del DPR 131/1986 e parametrato al valore venale dei beni al netto delle passività, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui il valore sia dichiarato dal contribuente, sia nell’ipotesi in cui esso sia accertato dall’Ufficio. Pertanto, il principio secondo cui il valore dell’azienda deve essere assunto al netto delle passività, operante tanto nei confronti del contribuente quanto dell’Amministrazione finanziaria, deve essere inteso nel senso che i debiti inerenti all’attività d’impresa devono essere scomputati ai fini della determinazione della base imponibile, mentre i debiti accollati all’acquirente ma estranei all’attività d’impresa concorrono alla formazione della stessa.
    • Ordinanza n. 18431/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Deducibilità garantita per gli ammortamenti dei beni dati in comodato”, IlSole24Ore del 19.06.2026, pagina 30: Con l’ordinanza in analisi, la Corte di Cassazione ha confermato la deducibilità degli ammortamenti relativi a beni concessi in comodato a fornitori che li utilizzano per produrre beni o eseguire lavorazioni per conto del proprietario. Il principio assume particolare rilievo nel caso di stampi e altre immobilizzazioni acquistate dal committente e messe a disposizione del fornitore. Pur non essendo utilizzati direttamente dal proprietario, tali beni restano strumentali alla sua attività produttiva e il relativo ammortamento è quindi deducibile. La pronuncia conferma una prassi consolidata e richiama la necessità di adeguata documentazione per superare le presunzioni Iva previste dal Dpr 441/1997.
    • Ordinanza n. 21061/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Fattura sbagliata del cliente, risponde il commercialista”, IlSole24Ore del 24.06.2026, pagina 34: Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione conferma che l'obbligo di diligenza gravante sul commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma comprende un più ampio dovere di verifica e controllo della documentazione ricevuta. Tale obbligo è finalizzato a individuare e segnalare eventuali anomalie o errori, anche con riferimento alla fatturazione attiva, pur se materialmente predisposta dal cliente. Ne consegue che la circostanza che la fatturazione sia stata eseguita direttamente dal cliente non vale a esonerare il professionista dal proprio dovere di supervisione e controllo sulla documentazione acquisita.
    • Sentenza n. 18809/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Il Trust familiare può concorrere con il fondo patrimoniale”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.06.2026: La Cassazione, con la sentenza n. 18809/2026, ha chiarito che trust familiare e fondo patrimoniale sono istituti giuridicamente autonomi e possono coesistere nell'ordinamento italiano senza interferire tra loro. I giudici hanno escluso qualsiasi violazione delle norme inderogabili sul fondo patrimoniale, precisando che tali regole entrano in gioco solo quando i beni vengono attribuiti ai coniugi e non quando il disponente designa direttamente beneficiari minori. Ha inoltre affermato che non esiste un obbligo assoluto di affidare la gestione dei beni familiari esclusivamente a uno dei genitori, confermando così la legittimità della nomina di un trustee terzo. Infine, il trust è stato qualificato come donazione indiretta ex art. 809 c.c. e ritenuto pienamente valido, in virtù dell'art. 356 c.c. che consente espressamente la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati a minori.

Prassi

    •  Risposte a Interpelli nn. 42/2026 e 115/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentate in “Conferimento di partecipazioni seguito da donazione a rischio abuso”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.06.2026: Le risposte a interpello n. 42/2026 e n. 115/2026 confermano che il previo conferimento della partecipazione, seguito dalla donazione della partecipazione nella società conferitaria, può determinare un vantaggio fiscale indebito ai fini dell'imposta sulle donazioni, in assenza dei presupposti per l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/90. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non abusiva l'operazione esaminata con la risposta n. 42/2026, in ragione della sussistenza di finalità extrafiscali non marginali, consistenti nella costituzione di una holding di famiglia per la gestione unitaria delle partecipazioni e il graduale passaggio generazionale. Diversamente, con la risposta n. 115/2026, la creazione di una "holding della holding" è stata ritenuta essenzialmente diretta a conseguire un indebito risparmio d'imposta. Ne consegue che la sostanza economica del previo conferimento appare solida quando si concentrano in una holding conferitaria partecipazioni in due o più società, mentre risulta meno evidente quando vengono conferite partecipazioni in un'unica società.
    • Provvedimento n. 186865/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Parte lo scambio automatico dei dati delle cripto-attività”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.06.2026: Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla direttiva DAC 8, estendendo il perimetro dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività e individuando nel 2026 la prima annualità oggetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione. Il provvedimento identifica nei prestatori di servizi per le cripto-attività i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria, disciplinandone anche gli obblighi di registrazione e le ipotesi di cancellazione. Particolare rilievo assumono le disposizioni concernenti il contenuto delle comunicazioni, che devono riportare, tra l’altro, gli elementi identificativi del soggetto segnalante e dei soggetti monitorati, inclusi il codice fiscale, l’IIN (Individual Identification Number) e l’indirizzo di posta elettronica. Quanto allo scambio automatico delle informazioni, i dati saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alle competenti autorità fiscali degli altri Stati membri dell’Unione europea entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
    • Risposta ad interpello n. 126/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tassazione del frontaliere slegata dal datore”, IlSole24Ore del 23.06.2026, pagina 40: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’accordo intercorso tra Italia e Svizzera, definisce che la tassazione del frontaliere è applicabile anche laddove il datore di lavoro non sia residente in una zona frontaliera. A mente di tale accordo, il reddito da lavoratore percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% dovuto, comprese le addizionali regionali e comunali.
    • Risposta ad interpello n. 131/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Ai fini successori rileva l’acquisto di un BOT prima del decesso”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.06.2026: La risposta ad interpello in analisi chiarisce che, ai fini dell’imposta di successione, il saldo attivo del conto corrente del de cuius deve essere determinato considerando le operazioni perfezionate prima dell’apertura della successione, anche se contabilizzate successivamente dalla banca. Il caso riguardava l’acquisto, nel giorno del decesso, di un BOT esente da imposta, pagato con addebito sul conto corrente ma registrato solo due giorni dopo. L’Agenzia ha riconosciuto agli eredi la possibilità di ridurre il saldo contabile certificato dall’istituto di credito dell’importo relativo all’acquisto del titolo, poiché rileva il saldo effettivo esistente al momento della morte. La conclusione si fonda sulle disposizioni del D.Lgs. 346/1990 e sui principi civilistici che identificano il saldo del conto quale risultato delle operazioni perfezionate, indipendentemente dalla loro successiva annotazione contabile.

Dottrina e Attualità


    • Tassato solo nello Stato di residenza il professionista che va in pensione all’estero”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.06.2026: Pur trattandosi di un fenomeno in calo, sono ancora numerosi i titolari di una pensione italiana che decidono di trasferirsi all’estero. Con riguardo ai professionisti percettori di pensioni erogate dalle Casse professionali italiane, va evidenziato che il trattamento fiscale può variare significativamente in funzione dello Stato di destinazione. In linea generale, i redditi di pensione corrisposti da enti italiani a soggetti non residenti restano imponibili in Italia. Tuttavia, sul piano convenzionale, le pensioni degli ex lavoratori autonomi non rientrano, di regola, tra le pensioni, bensì tra gli “Altri redditi”, imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. Tutto ciò premesso, la regola della tassazione nel solo Stato di residenza potrebbe essere però derogata in ragione delle specificità previste nelle singole Convenzioni internazionali. Da ultimo, si segnala che, nei casi di trasferimento verso Stati che non abbiano stipulato con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni, rimane ferma l’imposizione in Italia dei redditi in esame.
    • Regole differenziate per i capital gain su partecipazioni”, il Quotidiano del Commercialista del 24.06.2026: La cessione di partecipazioni in società immobiliari italiane da parte di soggetti non residenti continua a essere caratterizzata da un quadro di incertezza derivante dalla mancata ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione multilaterale BEPS. In assenza del recepimento dello strumento multilaterale, restano applicabili le disposizioni delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali, nella maggior parte dei casi, attribuiscono allo Stato di residenza del cedente il potere impositivo sulle plusvalenze. La mancata ratifica da parte dell’Italia della Convenzione multilaterale determina pertanto il mantenimento dell’attuale assetto convenzionale e impedisce, allo Stato, l’estensione delle regole che attribuirebbero allo Stato in cui sono localizzati i beni immobili il potere di assoggettare a tassazione le plusvalenze.
    • Cessione della clientela con tassazione separata nel quadro RM”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.06.2026: In seguito alla riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 192/2024, i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali continuano a concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Sebbene nella vigente formulazione del TUIR non sia stata riproposta la disposizione contenuta nel previgente art. 54, comma 1-quater, la relativa imponibilità deve ritenersi implicitamente confermata alla luce del principio di onnicomprensività. Sotto il profilo delle modalità di tassazione, qualora i corrispettivi derivanti dalla cessione siano percepiti, anche in più rate, nel medesimo periodo d’imposta, trova applicazione il regime di tassazione ordinaria. È fatta salva la possibilità per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria mediante espressa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la percezione è avvenuta o ha avuto inizio.
    • Dalla Commissione europea un pacchetto di semplificazione fiscale”, il Quotidiano del Commercialista del 26.06.2026: Con un comunicato stampa, la Commissione europea ha annunciato l’adozione di un pacchetto di semplificazione fiscale volto a ridurre gli oneri di conformità gravanti sulle imprese. Il pacchetto si articola in due proposte legislative: (i) l’omnibus fiscale e (ii) la rifusione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC). L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di semplificare l’acquis dell’Unione europea in materia di imposizione diretta, ridurre gli oneri di conformità superflui, rafforzare la certezza del diritto e favorire lo svolgimento delle attività transfrontaliere nel mercato interno. Tra le principali misure prospettate si segnala l’introduzione di un’esenzione da ritenuta alla fonte per i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e royalties tra società nell’Unione europea.

 

 

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