Italia - Rassegna stampa settimanale dal 14 al 20 marzo 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


 
  • Comunicato-legge del 12 marzo 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, commentato in “Iper ammortamento rafforzato dallo svincolo del made in Eu”, IlSole24Ore, pagina 24 del 14.03.2026: Con il Comunicato-legge in esame, il MEF ha annunciato la prossima eliminazione del requisito di origine UE/SEE dei beni ai fini dell’iper-ammortamento, estendendo l’agevolazione anche agli investimenti in beni prodotti extra-UE. La disciplina, introdotta dalla L. 199/2025, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, inclusi quelli destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Nello specifico, il beneficio consiste nella maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, articolata per scaglioni (180%, 100% e 50%), con limite massimo annuale di 20 milioni. Restano tuttavia sospese le disposizioni attuative, soprattutto con riguardo alle procedure di comunicazione al MIMIT, con conseguente incertezza operativa per le imprese. Si segnalano inoltre il divieto di cumulo con i crediti d’imposta 4.0 e l’irrilevanza dell’agevolazione ai fini degli acconti IRES 2026.
  • Regolamento delegato Ue n. 283/2026, commentato in “Pubblicato il regolamento con la tassonomia ESEF 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.03.2026: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento in esame che aggiorna il Regolamento 2019/815 sulle norme tecniche dell’European Single Electronic Format (ESEF), introducendo la tassonomia ESEF 2025 e allineandola alla IFRS Accounting Taxonomy 2025. La novità principale riguarda l’inserimento degli elementi necessari per rappresentare i bilanci redatti secondo il nuovo IFRS 18, restando comunque validi quelli basati sullo IAS 1. In concreto, viene confermato l’obbligo per le società quotate di redigere le relazioni finanziarie annuali in formato digitale (XHTML con marcatura iXBRL), così da renderle leggibili sia dagli utenti sia dai sistemi informatici. In sintesi, la nuova tassonomia amplia le informazioni codificabili, migliorando la comparabilità dei dati finanziari.
 

 

Giurisprudenza

 
  • Sentenza n. 5753/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Costi infragruppo deducibili se sussiste un’effettiva utilità del servizio”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.03.2026: La Cassazione, con la sentenza in analisi, ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi di ripartizione dei costi, i cd. Cost Contribution Agreements. In particolare, ai fini della deducibilità, è necessario che la società beneficiaria dimostri di aver tratto dal servizio ricevuto un’utilità effettiva, oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata. L’onere della prova sull’esistenza, inerenza e il vantaggio economico derivante dai servizi grava sul contribuente, non essendo sufficiente la mera produzione del contratto. Inoltre, viene precisato che la mancata o errata indicazione della norma violata nell’avviso di accertamento non ne determina la nullità qualora l’atto esponga comunque in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.
  • Sentenza n. 2288/2026 della Cgt di primo grado di Roma, commentata in “Il divieto di retroattività delle sanzioni più favorevoli è contrario al diritto Ue”, IlSole24ore, pagina 40 del 19.03.2026: La Corte di Giustizia tributaria, con la sentenza in esame, ha ritenuto l’art. 5 del Dl 87/2024 in contrasto con il diritto unionale, nella parte in cui esclude la retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli. Il caso di specie vedeva il contribuente che, impugnando un avviso di accertamento, chiedeva l’applicazione dello ius superveniens più favorevole, ossia una riduzione della sanzione dal 90% al 70% per dichiarazione infedele. Il Collegio, pur dando atto dell’orientamento non univoco della Corte di cassazione, ha valorizzato i principi sovranazionali di matrice CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’ar. 49, che sancisce il principio del favor rei in materia sanzionatoria. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-544/23) e il primato del diritto UE, i giudici hanno quindi disapplicato la norma interna contrastante e disposto il ricalcolo delle sanzioni secondo il regime più favorevole.
  • Sentenza n. 9C_328/2025 del 27 febbraio 2026 del Tribunale federale svizzero, commentata in “Svizzera, il domicilio fiscale si basa sulla sostanza”, ItaliaOggi, pagina 28 del 19.03.2026: Con la sentenza in esame il Tribunale federale svizzero ha ribadito come in Svizzera il domicilio fiscale non discenda da una dichiarazione formale, ma dal concreto radicamento personale ed economico del contribuente. In particolare, il relativo accertamento va compiuto con riferimento al 31 dicembre, verificando il luogo in cui si concentra il centro degli interessi personali, familiari ed economici. Pertanto, un trasferimento comunicato a metà dicembre non assume rilievo, ove non trovi riscontro in un effettivo mutamento della vita del contribuente. Nel caso esaminato, sono stati ritenuti insufficienti la mera locazione di un appartamento e la comunicazione di partenza, in assenza di prova di un reale trasloco e di un autentico inserimento nel nuovo Cantone. Ne consegue che i trasferimenti di domicilio dichiarati a ridosso della fine dell’anno, se privi di sostanza, restano fiscalmente irrilevanti.

 

Prassi



  • Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Adempimenti da impresa per APS e ODV commerciali anche se di piccole dimensioni, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2026: Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono accedere al regime forfetario di cui all’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, che prevede una tassazione semplificata ai fini IRES ed esonero dall’IVA, applicabile anche agli enti con natura commerciale. Tale regime comporta significative semplificazioni contabili, limitando gli obblighi alla redazione del bilancio e alla conservazione della documentazione fiscale, in presenza di ricavi non superiori a 85.000 euro. Tuttavia, qualora l’ente svolga in via prevalente attività in forma di impresa commerciale, la qualificazione come ETS “commerciale”, determinata sulla base del test di non commercialità, comporta l’insorgenza di ulteriori obblighi. In particolare, permane l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, nonché di redazione e deposito del bilancio secondo le disposizioni codicistiche.
  • Risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Trust estero, interposizione anche con una struttura discrezionale”, IlSole24Ore, pagina 39 del 19.03.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, conferma un orientamento rigoroso in tema di interposizione nei trust esteri, precisando che l’autonoma soggettività fiscale presuppone l’effettivo spossessamento del disponente e la piena indipendenza gestionale del trustee. Nel caso di specie, relativo a un “complex trust” istituito secondo la legge del Delaware, con beneficiaria primaria una persona fisica non residente in procinto di trasferire la residenza fiscale in Italia, l’Amministrazione ha ritenuto irrilevanti sia la formale discrezionalità del trustee sia la sua indipendenza soggettiva. Decisivo è stato, invece, il riconoscimento in capo alla beneficiaria di poteri idonei a incidere, anche indirettamente, sulla destinazione finale del patrimonio e, quindi, a condizionare l’operato del trustee. Ne consegue, secondo l’Agenzia, la qualificazione del trust come interposto, con imputazione diretta dei redditi alla beneficiaria dal momento dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia, nonché i connessi obblighi dichiarativi, di monitoraggio fiscale e di applicazione di IVIE e IVAFE.


Civile e impresa

 

    • Patto di famiglia con i figli soci”, ItaliaOggi, pagina 14 del 16.03.2026: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4376/2026 ha ribadito che il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie tra familiari, ove funzionale al passaggio generazionale dell’impresa, integra un patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c., con conseguente necessità della forma dell’atto pubblico ad substantiam, a pena di nullità ex art. 768-ter c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d’Appello, affermando che la qualificazione dell’operazione prescinde dalla preesistente qualità di soci dei discendenti e dalla natura parziale del trasferimento, rilevando invece lo scopo concreto di riassetto proprietario in funzione della continuità aziendale. Sono stati ritenuti integrati i presupposti tipici dell’istituto: trasferimento - anche parziale - dell’azienda o quote, partecipazione di coniuge e legittimari, e previsione di meccanismi compensativi, anche mediante liberalità indirette. Ne consegue che l’assenza della forma pubblica determina la nullità dell’intero assetto negoziale, incluse le pattuizioni accessorie e transattive, in quanto funzionalmente collegate al patto di famiglia.


Dottrina e Attualità



    • Flessibilità nell’uso dei diritti particolari”, Il Sole24Ore del 16.03.2026, pagina 16: Le quote con diritti particolari, ex art. 2468, comma 3, C.c., costituiscono uno strumento di flessibilità della S.r.l., poiché consentono di attribuire a singoli soci diritti amministrativi o patrimoniali. La loro introduzione o modifica richiede l’unanimità dei soci, con conseguente diritto di recesso per i dissenzienti. Tra i primi rientrano, tra l’altro, poteri di nomina o gestione, diritti di veto, prelazione o recesso; tra i secondi, privilegi nella distribuzione degli utili o del residuo di liquidazione. Tali strumenti sono impiegati per modulare la governance, garantire stabilità del controllo e differenziare le posizioni dei soci. Essi assumono rilievo anche in ambito successorio, nelle operazioni di venture capital e nei sistemi di incentivazione manageriale.
    • Dubai corre ai ripari, test di residenza più leggero”, ItaliaOggi del 19.03.2026, pagina 28: Gli Emirati Arabi Uniti si preparano ad allentare le regole sulla residenza fiscale per gli expat che hanno lasciato il Paese a causa del conflitto con l’Iran. In particolare, il possibile intervento riguarderebbe il requisito dei giorni minimi di permanenza, oggi fissato in 183 giorni annui, ovvero in 90 giorni in presenza di legami significativi, quali lavoro o abitazione stabile. Secondo le indiscrezioni, le autorità fiscali potrebbero adottare un approccio caso per caso, tenendo conto delle difficoltà legate alle limitazioni nei collegamenti aerei. Ovviamente, la questione è particolarmente sensibile per Dubai, che ha rafforzato il proprio ruolo di hub finanziario regionale grazie all’assenza di imposta sul reddito e a un contesto percepito come stabile e sicuro, con l’obiettivo di evitare che i contribuenti temporaneamente all’estero perdano lo status fiscale negli Emirati, con possibile assoggettamento a regimi più onerosi nei Paesi di origine.
    • Immobiliare a Dubai, sukuk in caduta”, IlSole24Ore del 14.03.2026, pagina 21: L’acuirsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare il conflitto tra USA e Iran, incide negativamente sul comparto immobiliare di Dubai, con riflessi anche sul mercato dei sukuk emessi dagli operatori del real estate. L’indice immobiliare locale ha registrato un calo di oltre il 18% dalla fine di febbraio, mentre le obbligazioni, incluse quelle islamiche, segnano tra le peggiori performance dei mercati emergenti, con flessioni rilevanti per emittenti quali Sobha, Binghatti e Arada. Il peggioramento del rischio ha inoltre indotto Fitch a porre il rating di Binghatti in “Rating Watch Negative”, pur in presenza di fondamentali ancora solidi. Il comparto resta esposto anche per l’elevato indebitamento accumulato, a fronte di consistenti scadenze entro il 2030. Permangono, tuttavia, segnali contrastanti, poiché i volumi delle transazioni immobiliari risultano ancora in crescita, mentre le prospettive di medio termine restano condizionate da possibili correzioni dei prezzi e dal rallentamento della domanda.
    • Azioni proprie tassate con nuovo prospetto nel quadro RS”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.03.2026: Con le istruzioni al modello Redditi SC 2026 trova attuazione il nuovo prospetto del quadro RS dedicato al monitoraggio delle deroghe fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2026. In particolare, il prospetto riguarda la tassazione della differenza da cessione di azioni proprie, l’estensione della deducibilità ai piani di azionariato e il recupero fiscale di marchi, avviamento e altre attività immateriali. Le relative variazioni fiscali continuano a transitare nel quadro RF, mentre nel nuovo prospetto del quadro RS vanno indicati gli importi rilevanti ai fini del monitoraggio. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la novità dovrebbe operare dal modello Redditi SC 2027.



 

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