Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- DM 27 giugno 2025, commentato in “Perdite infragruppo alla prova del merger leveraged buy out”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.07.2025: Il DM in analisi stabilisce che le perdite si considerano “infragruppo” solo se realizzate in anni in cui tutte le società coinvolte appartenevano già al gruppo dall’inizio dell’esercizio. In caso contrario, come quando il controllo è acquisito in corso d’anno, tali perdite devono essere “omologate” tramite specifici test fiscali. Questo impatta soprattutto le operazioni di merger leveraged buy out (MLBO), nelle quali la società veicolo (SPV), pur essendo strumentale, produce perdite iniziali non automaticamente qualificate come infragruppo. Tali perdite possono comunque essere salvaguardate tramite l’interpello disapplicativo. In caso di fusioni tra più società del gruppo, il DM impone di considerare, quale anzianità di partecipazione al gruppo, l’anzianità minore tra quelle delle società partecipanti alla fusione. Ciò può penalizzare fortemente le strutture di acquisizione mediante MLBO complesse, per cui si auspica che l’Agenzia delle Entrate continui a riconoscere la natura meramente formale della SPV, rendendone irrilevante la presenza ai fini della determinazione dell’anzianità di appartenenza al gruppo.
- Schema di D.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri, commentato in “L’interpello semplificato? Chiedere prima all’IA”, ItaliaOggi del 15.07.2025: Lo schema di decreto correttivo approvato il 14 luglio 2025 dal Consiglio dei ministri introduce importanti novità. In particolare, viene rafforzato l’interpello semplificato, destinato ai contribuenti minori, attraverso l’obbligo di consultazione preventiva di una banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Solo se tale consultazione non dà risposte univoche, sarà possibile presentare un interpello ordinario, ma con criteri più stringenti. Il decreto prevede anche l’emanazione di un regolamento ministeriale che definirà le modalità di funzionamento del servizio di consultazione. Si amplia inoltre l’ambito dell’autotutela obbligatoria, includendo anche gli atti sanzionatori, e viene stabilito che il termine minimo per rispondere a uno schema di atto notificato non può essere inferiore a 60 giorni. Infine, si estende il principio della derivazione rafforzata anche alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
- Schema di D.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri, commentato in “In caso di ravvedimento, niente confisca in Dogana”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.07.2025: Il D.lgs. correttivo approvato il 14 luglio 2025 introduce una modifica significativa in ambito doganale, ossia la possibilità di evitare la confisca amministrativa della merce tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Finora, in caso di illecito amministrativo con dazi inferiori a 10.000 euro o IVA all’importazione sotto i 100.000 euro (novità introdotta dal D.lgs. n. 81/2025), l’Agenzia delle Dogane era obbligata a disporre la confisca dei beni oggetto del controllo. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 93/2025, ha ritenuto questa misura sproporzionata se il contribuente ha già pagato quanto dovuto, compresi interessi e sanzioni. In tale contesto, si inserisce la bozza del D.lgs. che riscrive l’art. 118 comma 8 delle DNC, stabilendo che, salvo i casi di confisca penale o di merci vietate, i beni possono essere restituiti previo pagamento integrale dei tributi, degli interessi, delle sanzioni e delle spese. In alternativa, è possibile il riscatto della merce, versando anche il suo valore.
- L. n. 74/2025, commentata in “Addio alla doppia cittadinanza automatica: ecco che cosa cambia per i figli degli svizzero italiani”, Il Corriere del Ticino del 14.07.2025: L’Italia, con la pubblicazione in GU della legge in oggetto, ha modificato la legge n. 91/1992 e ha introdotto limitazioni alla cittadinanza automatica per i figli di italiani nati all’estero. La cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) si applicherà solo fino alla seconda generazione e, quindi, potranno ottenerla alla nascita solo coloro con almeno un genitore o un nonno nato in Italia. Di conseguenza, i figli di italiani residenti all’estero, come quelli con doppio passaporto svizzero-italiano, non avranno più diritto automatico alla cittadinanza, a meno che non nascano in Italia o nel caso in cui uno dei genitori abbia vissuto in Italia per almeno due anni prima della nascita.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 8716/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Deducibili i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.07.2025: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ribadisce con forza la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti, evidenziando le diverse conseguenze fiscali in termini di deducibilità dei costi. Secondo la Corte, i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero prive di qualunque riscontro reale, non sono deducibili fiscalmente perché manca un effettivo fatto economico che li giustifichi. Diversamente, per le operazioni soggettivamente inesistenti, in cui l’attività economica è realmente avvenuta ma coinvolge soggetti fittizi, è possibile la deduzione dei costi, purché siano rispettati i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. La sentenza sottolinea che la valutazione deve basarsi sulla sostanza dell’operazione e sull’eventuale consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, evitando che irregolarità formali precludano il riconoscimento di costi reali e pertinenti.
- Sentenza n. 2286/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Per la stabile organizzazione spazio a criteri diversi dalla mera produzione del reddito”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.07.2025: La recente giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo la necessità che una sede fissa d’affari sia almeno potenzialmente produttiva di reddito, ha talvolta attribuito maggiore rilievo ad altri requisiti per qualificare una stabile organizzazione materiale. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in analisi, ha ribadito che, anche nel caso della base fissa di un professionista, è necessaria la presenza fisica, tramite attrezzature e personale, del soggetto non residente, a evidenziare un collegamento territoriale con lo Stato. Oltre alla necessaria continuità temporale, deve essere presente un elemento “funzionale”, rappresentato dalla capacità della sede di svolgere effettivamente un’attività economica, orientata alla produzione di reddito.
- Sentenza n. 18056/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Il donatario non è “possessore” dei beni ereditari”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.07.2025: Con la sentenza in analisi, la Corte ha chiarito i limiti dell'applicazione dell'art. 485 c.c., che disciplina l'accettazione involontaria dell'eredità da parte del possessore di beni ereditari in assenza di inventario. Nel caso esaminato, la figlia del defunto, destinataria in vita di una donazione da parte del padre, era stata ritenuta erede da un professionista creditore del defunto. Tuttavia, la Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 485 c.c., precisando che il possesso derivante da una donazione non costituisce titolo per l’accettazione tacita dell’eredità. Di conseguenza, il donatario può esercitare azioni a tutela del possesso senza che ciò implichi l’acquisto della qualità di erede, poiché questa norma si applica esclusivamente ai beni che fanno parte del patrimonio ereditario al momento dell’apertura della successione.
Prassi
- Consulenza giuridica n. 7/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Imposta sostitutiva sulle mance valida anche per i lavoratori somministrati”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.07.2025: Con la consulenza giuridica in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance può essere applicata anche ai lavoratori dipendenti da soggetti terzi, come le agenzie di somministrazione, purché impiegati presso strutture alberghiere o di ristorazione. L’agevolazione, riservata al settore privato e ai lavoratori con reddito annuo non superiore a 75.000 euro, si applica alle somme elargite dai clienti, anche con strumenti elettronici, fino al limite del 30% del reddito annuale derivante da lavoro. L’Agenzia specifica che la norma non richiede che il lavoratore sia formalmente dipendente della struttura ricettiva o dell’esercizio di somministrazione, purché vi presti servizio. Per quanto riguarda gli obblighi di sostituzione d’imposta, questi ricadono sull’agenzia di somministrazione, che assume il ruolo di datore di lavoro, anche quando le mance siano corrisposte direttamente dalla struttura utilizzatrice.
Dottrina e Attualità
- “Non servono valide ragioni extrafiscali per la scissione asimmetrica “stand alone””, Il Quotidiano del Commercialista del 15.07.2025: La scissione asimmetrica rappresenta una particolare forma di scissione societaria nella quale le partecipazioni delle società beneficiarie non vengono attribuite ai soci della società scissa in modo proporzionale. Anzi, in taluni casi, essa può condurre all’esclusione totale di uno o più soci dall’assegnazione di azioni o quote nelle beneficiarie, comportando anche la loro fuoriuscita dalla compagine sociale della società scissa. Tale operazione è disciplinata dall’art. 2506, co. 2, del codice civile, che ne subordina la validità al consenso unanime dei soci. Questo strumento risulta efficace per separare i soci senza ricorrere alla liquidazione, mantenendo la neutralità fiscale e l’applicazione di imposte in misura fissa. Inoltre, l’operazione in analisi è stata riconosciuta come legittima, dopo un lungo periodo di incertezza interpretativa, sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla dottrina, purché non sia inserita in un disegno elusivo più ampio. Resta aperta, invece, l’attenzione verso i casi in cui la scissione venga usata per attribuire beni a società riconducibili a singoli soci con finalità meramente personali.
- “Lingotti e monete: in caso di vendita rischio maxi-prelievo del 26%”, IlSole24Ore del 14.07.2025, pagina 19: L’articolo sottolinea come l’investimento in oro fisico richieda di prestare attenzione a vari aspetti normativi, informativi, fiscali e di antiriciclaggio. In primo luogo, viene sottolineata la distinzione tra l’oro da investimento, che comprende lingotti e monete con requisiti specifici di purezza e forma, e l’oro industriale, che include materiali grezzi destinati a lavorazioni. In secondo luogo, il trasferimento di frontiera dell’oro, se pari o superiore a diecimila euro, va segnalato alla UIF, anche se effettuato a titolo gratuito o mortis causa, e anche quando più operazioni con la stessa controparte superano tale soglia in un mese. Infine, per chi non opera in regime d’impresa, viene evidenziato che le plusvalenze generate dalla cessione di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato (come lingotti e granuli) sono soggette a imposizione in misura del 26%, secondo la riforma introdotta dalla L. n. 213/2023. Nel caso in cui il possessore non sia in grado di documentare il costo di acquisto, l’imposta si applica sull’intero corrispettivo percepito.
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