Italia - Rassegna stampa settimanale dal 6 al 12 settembre 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • Lavori Commissione Finanze, commentata in Manovra, Centemero: benefici fiscali per i paperoni stranieri solo se investono nell’economia realein MilanoFinanza del 09.09.2025: Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze, ha riportato di essere al lavoro, su proposta del governo, su dei correttivi al regime fiscale dei “paperoni” esteri che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia: l’idea sarebbe quella di imporre investimenti, da effettuare in Italia, per stimolare una crescita virtuosa economica e sociale del Paese. Bocciata invece la proposta del PD di una sovrattassa comunale, poiché, sostiene il leghista, non garantirebbe un gettito significativo e avrebbe l’effetto di ridurne l’attrattività.
  • Ddl riforma degli ordini professionali 04.09.2025 commentata in “Ordini, una riforma storicaItaliaOggi del 09.09.2025, pagina 31: Dopo tredici anni dall’ultima riforma, il Consiglio dei ministri ha approvato la delega per il riordino degli ordinamenti professionali. La riforma dovrà essere attuata entro 24 mesi e punta a modernizzare regole e funzioni in linea con gli standard europei. Nel dettaglio, tra i punti principali figurano: (i) la revisione della formazione continua ed il tirocinio, con percorsi più aderenti alla transizione digitale; (ii) l’introduzione di specializzazioni; e (iii) l’aggiornamento dei parametri sui compensi. Previsti anche snellimenti per l’iscrizione delle Stp, nuove regole sul codice deontologico affidato ai Consigli nazionali, nonché tutele per malattia, infortunio e maternità, con l’obiettivo di garantire qualità, accesso dei giovani ed un sistema più equo.

Giurisprudenza

  • Sentenza n. 2189/2025 Cgt di II grado del Lazio, commentata in “Salvo dall'Imu il coniuge non assegnatario”, ItaliaOggi del 08.09.2025, pagina 23: La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha stabilito, con sentenza n. 2189/2025, che il coniuge non assegnatario della casa familiare, in sede di separazione, non è soggetto passivo Imu per l’immobile attribuito all’altro coniuge, anche se quest’ultimo non ne sia proprietario. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento Imu notificato ad un ex marito, relativo alla precedente residenza familiare. L’immobile, tuttavia, era stato assegnato con provvedimento del tribunale all’ex moglie ed alla figlia minorenne. In appello, la Corte laziale ha richiamato l’art. 4, co. 12-quinquies, del D.l. n. 16/2012, secondo cui, in caso di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale si considera effettuata a titolo di diritto di abitazione. Da tale disposizione discende che l’assegnatario, pur non essendo proprietario, è titolare del diritto di abitazione e quindi unico soggetto passivo dell’imposta municipale propria.
  • Ordinanza n. 24731/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Vincoli amministrativi risalenti non disapplicano le società di comodo”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.09.2025: La Cassazione, con le ordinanze nn. 24731 e 24732 del 7 settembre 2025, ha precisato che i vincoli amministrativi risalenti non giustificano di per sé la disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30, co. 4-bis, L. 724/1994. Nella prima vicenda, i giudici hanno censurato la decisione di merito che aveva riconosciuto efficacia impeditiva a vincoli idrogeologici risalenti senza accertarne la natura temporanea o l’effettiva impossibilità assoluta e definitiva di esercitare l’attività. Nella seconda, la Suprema Corte ha escluso che la mancata agibilità e le difficoltà autorizzative potessero integrare automaticamente condizioni oggettive esimenti, richiamando il principio per cui il protrarsi dell’inattività può derivare da scelte imprenditoriali sindacabili e non da cause esterne insuperabili. In sintesi, solo un impedimento oggettivo, assoluto e non imputabile all’imprenditore consente la disapplicazione.
  • Sentenza n. 30436/2025 della Corte di Cassazione, commentata in L’uso di depositi fiscali fittizi integra il reato di sottrazione al pagamento delle accise, Il Quotidiano del Commercialista del 10.09.2025: La Cassazione, con sentenza n.30436/2025, ha precisato che l’utilizzo di depositi fiscali fittizi integra il reato di sottrazione al pagamento delle accise ex art. 40 del TUA. Non è necessaria l’immissione in consumo né la destinazione commerciale dei prodotti: è sufficiente la detenzione di carburanti o altri prodotti energetici in depositi inesistenti o irregolari. Il reato si configura anche quando il soggetto passivo sia il mero consumatore finale, purché consapevole della natura fittizia del deposito. La condotta fraudolenta si caratterizza per l’elusione dei controlli fiscali e per la creazione artificiosa di spazi di stoccaggio che non rispettano i requisiti di legge.
  • Sentenza n. 30437/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Sequestro preventivo impugnabile dagli amministratori della “società - schermo”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.09.2025: La sentenza n. 30437/2025 della Cassazione ribadisce che, in presenza di società-schermo o società-filtro prive di reale autonomia e utilizzate per commettere reati tributari, gli amministratori siano legittimati ad impugnare il decreto di sequestro preventivo. Nel caso concreto, Alfa srl, unitamente ad altre società interposte, era stata utilizzata per operazioni di frode carosello, con il trasferimento fittizio di beni e fatture false finalizzate a evadere l’IVA. La Corte ha chiarito che non rileva il mero intestatario formale, bensì la disponibilità effettiva del bene o del profitto da parte dell’interposto. La Suprema Corte ha quindi ritenuto legittimo il sequestro e la confisca nei confronti dell’amministratore, in quanto titolare effettivo delle utilità derivanti dalle operazioni fraudolente, pur se formalmente intestate alle società.

Prassi

  • Risposta ad interpello n. 231/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Cessione di immobile strumentale fuori dal calcolo della detrazione Iva, IlSole24Ore del 09.09.2025, pagina 32: La cessione di fabbricati strumentali non rileva ai fini della determinazione della percentuale di detrazione dell’IVA in pro-rata, anche qualora l’immobile venga riclassificato in bilancio come bene merce. Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 231/2025, in relazione all’istanza di un ente che, esercitando attività esente (gestione casa di riposo) e imponibile (locazione di immobili strumentali), riteneva di poter includere nel pro-rata il corrispettivo derivante dalla vendita di un immobile strumentale riclassificato nell’attivo circolante. Sul punto, l’Amministrazione ha precisato che le cessioni di beni ammortizzabili assumono natura straordinaria e occasionale, con conseguente esclusione dal calcolo del pro-rata, indipendentemente da eventuali riclassificazioni contabili.
  • Risposta ad interpello n. 232/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Fattura per l'immobile venduto emessa in nome e per conto dell'erede del debitore esecutato defunto”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.09.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ha chiarito che quando viene venduto un immobile strumentale pignorato nell’ambito di una procedura esecutiva a carico di un imprenditore deceduto, il professionista delegato deve emettere la fattura in nome e per conto dell’erede, a condizione che quest’ultimo abbia proseguito l’attività del defunto. Non rileva il fatto che non siano stati ancora assolti gli adempimenti fiscali legati alla successione: la cessione, infatti, è considerata comunque effettuata nell’esercizio dell’impresa, poiché l’immobile non è mai uscito dalla disponibilità dell’erede. La vendita dell’immobile strumentale in questione va considerata esente da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8-ter, DPR 633/1972, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità. Pertanto, il professionista delegato dovrà emettere fattura elettronica riportando, nella sezione “cedente/prestatore”, i dati della ditta individuale dell’erede e valorizzando la voce “soggetto terzo” nel campo riservato all’emittente.
  • Risposta ad interpello n. 234/2025, commentata in “Variazione IVA anche con infruttuosità del concordato preventivo”, Il Quotidiano del Commercialista 10.09.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito che la nota di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 può essere emessa anche al termine della procedura di concordato preventivo, quando ne sia accertata l’infruttuosità. È stato escluso l’automatismo della “consecuzione tra procedure”, confermando l’autonomia delle singole istanze di concordato. Pur essendo fissato il dies a quo alla data del decreto di ammissione, il creditore può differire l’emissione della nota al momento in cui emerge la definitiva incapienza del patrimonio del debitore. Il diritto alla detrazione dell’IVA si esercita quindi solo quando sussiste la certezza del mancato pagamento.
  • Risposta ad interpello n. 144/2025, commentata in Da rivedere la tesi degli uffici sui dividendi corrisposti a trust esteri”, Il Quotidiano del Commercialista, 10.09.2025: L’articolo esamina la risposta a interpello n. 144/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,20% ai dividendi corrisposti da una società italiana a un trust estero, regolato dalla legge inglese ma tassato a Malta come ente “opaco”. Secondo l’Agenzia, il trust non rientra tra i soggetti beneficiari poiché non assume forma societaria ai sensi dell’art. 27-bis DPR 600/73. L’autore contesta questa posizione, osservando che l’art. 27, comma 3-ter, non richiede la forma societaria, ma solo la residenza in Paesi UE/SEE white list e la soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, condizioni soddisfatte dal trust. Si richiama inoltre la ratio della norma introdotta con la L. 244/2007, volta a evitare discriminazioni rispetto agli enti residenti. Viene ricordato che la disposizione fa espresso riferimento a “società ed enti”, senza distinguere per natura commerciale. In conclusione, la lettera della norma sembrerebbe consentire l’estensione anche ai trust, pur permanendo margini interpretativi a favore della tesi restrittiva degli Uffici.


Civile e impresa

  • Scorporo dell’intero patrimonio: la società scissa diventa holding”, IlSole24Ore del 08.09.2025, pagina 19: Il Dlgs 88/2025 ha innovato la disciplina della scissione mediante scorporo. È ora ammessa l’assegnazione non solo di parte, ma anche dell’intero patrimonio della scissa, che in tal caso non si estingue ma diventa una holding pura. È stato inoltre eliminato il riferimento alla “continuazione dell’attività”, ritenuto superfluo e tecnicamente impreciso. Un’altra novità riguarda le beneficiarie: non più solo di nuova costituzione, ma anche società già esistenti, chiarendo così un punto dibattuto in dottrina. In tali casi può rendersi necessario determinare un rapporto di cambio, specie quando la compagine sociale della beneficiaria differisce da quella della scissa o in operazioni complesse con più soggetti. Le modifiche rafforzano la flessibilità dello strumento e ne precisano i confini giuridici.
  • Meno soldi al passeggero consapevole o non in regola”, IlSole24Ore del 10.09.2025, pagina 30: La Cassazione, con sentenza n. 21896/2025, ha stabilito che il risarcimento al trasportato vittima di incidente può essere ridotto se egli, consapevole dello stato di ebbrezza del conducente, ha accettato volontariamente un rischio anomalo. Nel caso specifico, i parenti della vittima contestavano la riduzione del 30% disposta in appello, sostenendo che il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. fosse applicabile solo in caso di cooperazione attiva. La Suprema Corte ha invece ribadito un orientamento consolidato: rientra nel concorso di colpa anche il comportamento del passeggero che accetta rischi di circolazione insicuri. Non è in contrasto con il diritto Ue la riduzione proporzionale del risarcimento, purché non vi siano esclusioni automatiche. Il principio è che la consapevole esposizione al rischio comporta corresponsabilità e riduzione del danno risarcibile.
  • Il codice della crisi statuisce le deroghe per la postergazione soci”, Il Quotidiano del Commercialista dell’11.09.2025: Il Codice della crisi ha introdotto deroghe alla regola della postergazione dei finanziamenti soci prevista dall’art. 2467 C.c., per favorire l’apporto di nuova finanza nelle imprese in difficoltà. Con autorizzazione del tribunale, i finanziamenti dei soci o infragruppo possono essere riconosciuti prededucibili, ovvero rimborsati con priorità, sia nella composizione negoziata che nelle procedure concorsuali successive. Rientrano tra questi i finanziamenti “interinali”, “ponte” e “in esecuzione”, previsti dagli artt. 99 e 101 CCII, per i quali è prevista la prededuzione fino all’80%, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies C.c. In questo modo si elimina l’incertezza sulla consecuzione tra procedure e si garantisce maggiore tutela ai soci che sostengono la continuità aziendale.
  • Accettazione tacita dell’eredità anche tramite il rappresentante “generale”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.09.2025: L’articolo in esame osserva che l’accettazione dell’eredità non rientra tra i cosiddetti atti “personalissimi”; pertanto, può essere manifestata, in forma espressa o tacita, anche da un soggetto munito di poteri rappresentativi o addirittura da un soggetto che ne sia privo, il cui operato venga successivamente ratificato dal chiamato all’eredità. Inoltre, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l’accettazione possa essere compiuta anche da un soggetto munito di procura generale ad accettare qualsiasi eredità. Infatti, i Giudici di legittimità, con la recente ordinanza n. 15301/2025, hanno ribadito che la procura conferita dal fratello alla sorella per le incombenze legate all’eredità del defunto padre integrava anche l’accettazione tacita della stessa, privando così di effetto la rinuncia compiuta dal medesimo in epoca successiva.


Dottrina e Attualità

  • Legali soci di capitali nelle Stp”, IlSole24Ore del 06.09.2025, pagina 23: La situazione attuale vede la Sta come unica forma societaria che gli avvocati possono utilizzare per l’esercizio della loro professione; la motivazione consiste nel fatto che la legge 247/2012 viene intesa come “speciale” per l’attività forense. Al contrario, i commercialisti potrebbero essere soci professionisti di una Sta con oggetto multidisciplinare, dove è sufficiente che i due terzi dei voti spettino a professionisti e gli avvocati siano in maggioranza nel Cda. Pertanto, una Stp multidisciplinare non potrebbe prevedere l’esercizio dell’avvocatura, ma un avvocato potrebbe essere solo socio di capitale con una quota non superiore al terzo e anche amministratore, purché non esecutivo.
  • Il trasferimento dal disponente decide la franchigia del trust”, IlSole24Ore del 08.09.2025, pagina 19: Il nuovo art. 4-bis del TUS, introdotto dal Dlgs 139/2024, disciplina la tassazione dei trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il nodo principale riguarda l’individuazione della natura del trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee: se disposto per testamento, è atto mortis causa e trova applicazione la franchigia successoria ex art. 7 TUS; se disposto in vita, è atto inter vivos e rileva la franchigia donativa ex art. 56 TUS. Il successivo trasferimento dal trustee ai beneficiari è sempre inter vivos e non incide sulla qualificazione dell’imposta. Pertanto, la natura del distacco patrimoniale dal disponente determina la tipologia di imposta applicabile e la relativa franchigia, a prescindere dalle modalità di istituzione del trust.
  • Non c’è subordinazione per l’avvocato associato”, IlSole24 del 09.09.2025, pagina 36: La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una recente sentenza, ha stabilito che la qualifica di avvocato associato in uno studio legale non implica subordinazione e quindi non compromette l’indipendenza richiesta per la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’UE. Il caso nasce da un ricorso in materia di marchi dichiarato irricevibile dal Tribunale UE, che aveva escluso l’indipendenza dell’associato incaricato. La Corte ha affermato che l’indipendenza si presume in assenza di un contratto di lavoro subordinato, mentre l’onere della prova spetta a chi la contesta. La decisione ha un impatto pratico: gli studi legali possono affidare la difesa a un associato senza temere contestazioni automatiche sulla sua indipendenza, mentre le imprese devono continuare a rivolgersi a professionisti esterni.



 

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