Legislazione
- D.L. 84/2025, commentato in “Ravvedimento speciale, focus su costi e termini decadenziali”, NT+Fisco Norme e tributi Plus de IlSole24Ore del 01.09.2025: Dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 i contribuenti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale potranno aderire al ravvedimento speciale. La misura consente di regolarizzare gli anni di imposta 2019-2023 versando un’imposta sostitutiva calcolata sui dati già dichiarati, con aliquote variabili in base al periodo, al tipo di imposta e al punteggio ISA. Chi aderisce beneficia della sospensione dei controlli fiscali su quegli anni, a differenza del ravvedimento ordinario che considera la gravità delle violazioni. L’Amministrazione finanziaria, quindi, sarà impossibilitata a effettuare delle rettifiche per i periodi d’imposta 2019-2023 sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo e sull’IVA, per la quale l’inibizione è limitata alle rettifiche fondate su omissioni o false/inesatte indicazioni desunte indirettamente o tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Decreto attuativo MEF 8 agosto 2025, art 12, commentato in “Ires premiale, vantaggi misurati sul costo degli investiment”, IlSole24Ore del 02.09.2025 pag.29: L’IRES premiale consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 20% sull’imponibile 2025, ma il decreto attuativo MEF 8 agosto 2025 all’articolo 12 introduce un limite. Infatti, il beneficio fiscale (pari al 4% dell’imponibile agevolato) non può superare il costo degli investimenti 4.0 o 5.0 rilevanti e rimasti a carico dell’impresa. Il meccanismo, pensato per evitare vantaggi sproporzionati rispetto a investimenti di modesta entità, comporta che l’agevolazione si arresti al livello corrispondente agli investimenti effettuati. Restano però irrisolti due aspetti applicativi: se il costo da considerare debba essere quello minimo previsto quale condizione di accesso o quello effettivamente sostenuto (anche oltre soglia), con i conseguenti obblighi di mantenimento nel periodo di sorveglianza; e se, in presenza di crediti d’imposta 4.0 o 5.0, il costo da assumere vada calcolato al lordo o al netto di tali agevolazioni.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 18084/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Trust, le norme italiane guidano l’iter del fallimento”, IlSole24ore del 01.09.2025, pagina 21. La Corte, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che per poter essere opponibili ai creditori, la costituzione di un trust e i relativi atti di trasferimento patrimoniale devono risultare da formalità recanti data certa anteriore al fallimento, anche quando l’ordinamento straniero che regola il trust preveda norme meno stringenti. Il trust è infatti soggetto a tutte le norme imperative nazionali poste a tutela dei terzi, quali nel caso di specie i creditori del fallito. La ratio della decisione è quella di punire abusi dell’istituto volti a sottrarre beni dalla massa, realizzati attraverso costituzione e conferimenti nel trust successivi al fallimento, in frode ai creditori del disponente. Tali atti sarebbero perciò aggredibili dalle revocatorie del curatore.
- Ordinanza n. 23526/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Impatriati agevolati con istanza di rimborso”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.09.2025: La Corte di Cassazione ha confermato che i contribuenti che possiedono i requisiti previsti dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal DL 34/2019, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte versate anche in assenza di una preventiva richiesta al datore di lavoro o di una specifica indicazione in dichiarazione dei redditi. Si tratta della terza pronuncia favorevole al contribuente in materia, che ribadisce la non necessarietà degli adempimenti formali richiesti dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, laddove siano presenti i requisiti di legge, il lavoratore può fruire dell’agevolazione mediante richiesta al datore di lavoro per l’applicazione delle ritenute ridotte, tramite la dichiarazione dei redditi oppure, qualora non abbia adottato nessuna delle due modalità, attraverso istanza di rimborso nei termini previsti.
- Sentenza n. 1461/2025 dalla Cgt di II grado della Lombardia, commentata in “Imposte estere, niente riduzione proporzionale non prevista negli accordi”, IlSole24Ore, del 01.09.2025, pagina 18: La Corte, con la sentenza, si è pronunciata in tema di credito per imposte estere sui dividendi provenienti dall’Argentina. Il caso riguardava una società italiana che aveva percepito dividendi da una controllata argentina, già assoggettati a tassazione nello Stato della fonte. In Italia, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del TUIR, soltanto il 5% degli utili è stato assoggettato a Ires, con conseguente versamento dell’imposta. La società, in dichiarazione (Modello Unico SC 2018), ha quindi indicato come credito d’imposta l’imposta estera corrisposta, ritenendo di applicare correttamente sia l’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Argentina sia l’articolo 165, comma 1, del TUIR. L’Agenzia, invece, ha contestato l’importo, ritenendo applicabile il comma 10 dello stesso articolo 165, che limita il credito qualora il reddito estero sia imponibile solo parzialmente in Italia. Tale interpretazione ha portato a ridurre in misura significativa il credito spettante. Il giudice tributario ha però accolto il ricorso della contribuente, chiarendo che la riduzione prevista dal comma 10 non trova fondamento nella Convenzione con l’Argentina, la quale non contiene alcuna clausola analoga. Laddove altre convenzioni (come quelle con Hong Kong, Romania o Taiwan) prevedono espressamente tale limitazione, l’accordo con l’Argentina ne è privo: di conseguenza, l’applicazione della norma interna non può prevalere sulla disciplina pattizia.
- Sentenza n. 1144/2025 dalla Cgt di I grado di Milano, commentata in “Il fisco paga se non evita l’emissione dell’atto”, ItaliaOggi, del 01.09.2025, pagina 26: Il principio stabilito dalla sentenza in analisi afferma che l’emissione dell'atto impositivo, seppur successivamente sgravato sulla scorta di una pretesa per la quale il contribuente aveva ottemperato ai pagamenti dovuti, espone l'ufficio alla condanna alle spese di lite per non aver evitato a monte di emettere e notificare quell'atto. A seguito della notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente rappresentava di aver utilizzato il ravvedimento operoso già a seguito di notifica della precedente comunicazione di irregolarità procedendo a un primo versamento, poi seguito dal saldo e che, pertanto, la cartella di pagamento impugnata non avrebbe dovuto affatto essere emessa dall'ufficio. La Corte ha condiviso le affermazioni del ricorrente in quanto l'ufficio avrebbe potuto verificare il corretto versamento effettuato dal contribuente e ha condannato lo stesso alle spese.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 228/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Fuori dal regime speciale la NASPI per gli impatriati”, IlSole24ore, del 2.09.2025, pag. 33: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono agevolabili in virtù del vecchio regime degli impatriati, di cui all'art. 16 del D.lgs. 147/2015, le somme corrisposte a titolo di NASPI, le quali devono quindi essere assoggettate a tassazione per l'intero importo. La "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" di cui all'art. 1 del D.lgs. 22/2015 costituisce un'indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Si tratta quindi di somme non corrisposte a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa ma a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto, ad avviso dell'Agenzia, le stesse non sono agevolabili in base al regime degli impatriati, diretto ad incentivare lo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia.
- Risposta ad interpello n. 206/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Ritenuta convenzionale per i pagamenti verso la Russia”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.09.2025: L’Agenzia, con la risposta in analisi, ha chiarito la perdurante efficacia della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Russia, nonostante la sospensione unilaterale disposta da Mosca con decreto dell’8 agosto 2023. L’Amministrazione ha quindi confermato l’applicabilità della ritenuta convenzionale ridotta sui flussi outbound, in luogo dell’aliquota domestica del 26 per cento, ritenendo che la sospensione unilaterale non determini la cessazione formale del Trattato ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. Rimane invece incerto il trattamento dei flussi inbound: secondo la prassi consolidata, l’onere del rimborso dell’indebito grava sullo Stato che ha violato la Convenzione, senza incrementare il credito d’imposta riconosciuto in Italia.
- Risposta ad interpello n. 220/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Società all’estero con bilanci Ias: spazio alla derivazione rafforzata”, IlSole24Ore del 03.09.2025, pag. 29: La risposta chiarisce che una holding trasformata in NV olandese, pur restando fiscalmente residente in Italia, può determinare il reddito imponibile IRES e IRAP sulla base del bilancio singolo redatto secondo principi IAS/IFRS derivati dal consolidato (semplificazione “Combination 3” olandese). L’Agenzia conferma l’applicazione del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, riconoscendo quindi validità a tale bilancio come base fiscale, in linea con l’obiettivo di semplificazione.
- Risposta ad interpello n. 230/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Prima casa, superbonus e Covid: più tempo per spostare la residenza”, IlSole24Ore del 04.09.2025, pag. 32: L’Agenzia conferma che la sospensione dei termini attinenti all’agevolazione “prima casa” dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 (introdotta in conseguenza dell’epidemia da Covid-19) risulta applicabile anche al termine di 30 mesi per trasferire la residenza nel Comune in caso di immobili oggetto di superbonus. In altre parole, il termine che stava decorrendo al 23 febbraio 2020 è stato sospeso a tale data e ha ripreso a decorrere il 31 ottobre 2023 (dovendosi sommare i giorni decorsi prima del 23 febbraio 2020 a quelli decorsi dopo il 30 ottobre 2023); il termine la cui decorrenza avrebbe dovuto iniziare dal 23 febbraio 2020 in avanti, ha iniziato il suo decorso (da zero) il 31 ottobre 2023. I termini, quindi, ripartono dal 31 ottobre 2023, con scadenza al 30 aprile 2026. La sospensione, per esaustività, si evidenzia che produce i suoi effetti anche per tutti gli altri termini collegati all’agevolazione (riacquisto entro 1 o 2 anni, vendita entro 1 o 2 anni, credito d’imposta).
Civile e impresa
- Decreto 1° luglio 2025 del Tribunale di Mantova, commentato in “Revocabile dal giudice l’estinzione della società cancellata dal registro”, IlSole24Ore del 02.09.2025, pagina 32: Il tribunale di Mantova, con il decreto in analisi, ha disposto la “cancellazione della cancellazione”. A tale risultato, basato sull’articolo 2191 del Codice civile, si è arrivati dopo che il tribunale ha riconosciuto che il rappresentante legale della società avrebbe dovuto richiedere tempestivamente l’apertura della liquidazione giudiziale, in luogo della liquidazione volontaria. Non è possibile, infatti, utilizzare gli strumenti del diritto societario per sottrarsi alla responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori: il giudice ha dichiarato la cancellazione illegittima e disposto la sua revoca, provocando la resurrezione dell’ente.
Dottrina e Attualità
- “Nuova tassa immobiliare nel Regno Unito: cosa cambierebbe”, Londra da Vivere del 19.08.2025: Nel Regno Unito è in fase di studio un'ampia riforma fiscale in ambito immobiliare che, da un lato, sostituirebbe l'attuale stamp duty (imposta di registro a carico degli acquirenti) con una nuova imposta nazionale calcolata sul valore della vendita e a carico dei venditori e, dall'altro, rivedrebbe la council tax (imposta municipale), ancora basata su valori catastali degli anni ’90. Le anticipazioni indicano che la misura colpirebbe soprattutto gli immobili di fascia alta, in particolare quelli sopra le £500.000, con effetti rilevanti a Londra. I venditori, specie di abitazioni di lusso, subirebbero una maggiore pressione fiscale, mentre i compratori beneficerebbero della riduzione dei costi di acquisto, con un possibile aumento delle transazioni e una maggiore accessibilità al mercato. In tale contesto resta inteso che non mancano le critiche, poiché la riforma si tradurrebbe in un rialzo dei prezzi e avrebbe effetti significativi su chi ha investito nel mattone.
- “Sulla fiscalità Ue va superato il vincolo dell’unanimità”, IlSole24Ore del 3.09.2025, pag. 31: Le recenti tensioni internazionali hanno riportato l’attenzione sulla fiscalità comunitaria e sulla competenza impositiva dell’UE. Nel dibattito sul bilancio pluriennale è emersa l’ipotesi di ampliare la carbon tax, destinandone il gettito – stimato fino a 705 miliardi entro il 2035 – alla copertura delle spese comuni. Il nodo principale riguarda la competenza fiscale dell’UE: l’art. 113 TFUE impone l’unanimità per le decisioni tributarie, bloccando di fatto ogni riforma. L’eventuale ricorso all’art. 116, che prevede il voto a maggioranza qualificata in caso di distorsioni del mercato interno, non ha finora trovato applicazione. L’unanimità appare sempre più inadeguata, anche in considerazione della valenza simbolica e politica del tributo come strumento di cittadinanza europea e partecipazione al bene comune. Storicamente limitata a Iva, accise, dazi e, più di recente, alla fiscalità ambientale (carbon tax e CBAM), l’azione tributaria europea deve oggi rafforzarsi.
Fidinam può aiutarti
La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.