La residenza fiscale delle persone fisiche: modifiche in arrivo

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La Delega al Governo per la riforma fiscale, in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, detta i criteri ed i principi posti a fondamento dell’individuazione della residenza ex art. 2 del TUIR, cui l’Esecutivo dovrà conformarsi, “tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia tributaria”.

La disciplina vigente

Sulla scorta della legislazione tributaria italiana, si considerano residenti in Italia i soggetti che per almeno 183 giorni nel corso dell’anno (184 se l’anno è bisestile) sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del Codice civile. In particolare:

  • il domicilio corrisponde al luogo in cui si perfeziona la sede principale degli affari ed interessi;
  • la residenza è il luogo in cui può essere rilevata la dimora abituale.

Se almeno uno dei predetti criteri è soddisfatto - in ossequio al principio dell’alternatività - il contribuente si ritiene residente fiscalmente in Italia per l’intero periodo di imposta.

Nonostante siano ben definiti i requisiti di residenza fiscale, accade che ci siano delle situazioni (ancora) ambigue che comportano problematiche applicative e che, talvolta, possono sfociare nella cd. doppia imposizione fiscale.

Le aree di intervento

Al fine di garantire una corrispondenza delle norme interne ed i principi e la giurisprudenza comunitaria, gli ambiti in cui il Governo dovrebbe intervenire saranno (i) l’adozione di uno split year interno e (ii) la residenza estera pregressa per adesione a regimi speciali interni e (iii) la regolamentazione della residenza in tema di lavoro agile.

 

…i) Lo split year interno

Nell’ambito di tale intervento potrebbe rientrare una identificazione dettagliata degli effetti del cd. cambio di residenza infrannuale; infatti, nel modello OCSE si raccomanda, nel caso di trasferimenti intervenuti durante l’anno, ci sarà un frazionamento del periodo di imposta, in applicazione del quale la persona si considera residente in uno Stato fino al momento del trasferimento all’estero e residente all’estero per la restante parte del periodo d’imposta.

L’Italia, invero, ha recepito questo principio solamente in talune convenzioni (Svizzera e Germania).

L’adozione dello split-year interno, oltre ad evitare - come già accaduto - di ingolfare il sistema giudiziario-tributario, consentirebbe, senza ricorrere alla disciplina convenzionale, di porre rimedio alle situazioni di dual residence e dual nonresidence, attualmente emergenti nel caso in cui la persona si trasferisca in corso d’anno.

…ii) Regimi speciali interni

Altra questione, a cui il Governo deve porre rimedio, riguarda i cd. regimi speciali di attrazione delle persone nel territorio dello Stato, i quali condizionano il beneficio, oltre che al soddisfacimento di un periodo minimo di residenza estera pregressa, anche all’acquisizione della residenza in Italia.

Si pensi ad esempio agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori, al regime degli impatriati, al regime dei neo residenti e il regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha specificato che occorre riferirsi unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nel citato art. 2 del TUIR; a nulla rileverebbero, invece, i criteri convenzionali di valutazione della residenza.

Infatti, nonostante sembrerebbe superata l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia che ancorava la fruizione dei benefici alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente - riconoscendo l’accesso ai benefici ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi - l’Agenzia ha precisato che relativamente al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera, non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente.

…iii) Lavoro agile

Infine, la norma evidenzia la necessità di coordinare i criteri di individuazione della residenza con lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart woorking. Quest’ultimo punto risulta sicuramente di non facile attuazione, posto che la nozione di residenza risulta tradizionalmente ancorata a quella della presenza fisica.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace e Filippo Ghanaymi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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