Sulla scorta della legislazione tributaria italiana, si considerano residenti in Italia i soggetti che per almeno 183 giorni nel corso dell’anno (184 se l’anno è bisestile) sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del Codice civile. In particolare:
Se almeno uno dei predetti criteri è soddisfatto - in ossequio al principio dell’alternatività - il contribuente si ritiene residente fiscalmente in Italia per l’intero periodo di imposta.
Nonostante siano ben definiti i requisiti di residenza fiscale, accade che ci siano delle situazioni (ancora) ambigue che comportano problematiche applicative e che, talvolta, possono sfociare nella cd. doppia imposizione fiscale.
L’Italia, invero, ha recepito questo principio solamente in talune convenzioni (Svizzera e Germania).
L’adozione dello split-year interno, oltre ad evitare - come già accaduto - di ingolfare il sistema giudiziario-tributario, consentirebbe, senza ricorrere alla disciplina convenzionale, di porre rimedio alle situazioni di dual residence e dual nonresidence, attualmente emergenti nel caso in cui la persona si trasferisca in corso d’anno.
Si pensi ad esempio agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori, al regime degli impatriati, al regime dei neo residenti e il regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera.
Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha specificato che occorre riferirsi unicamente alla normativa interna e, in particolare, alle disposizioni contenute nel citato art. 2 del TUIR; a nulla rileverebbero, invece, i criteri convenzionali di valutazione della residenza.
Infatti, nonostante sembrerebbe superata l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia che ancorava la fruizione dei benefici alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente - riconoscendo l’accesso ai benefici ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi - l’Agenzia ha precisato che relativamente al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera, non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente.
Questo articolo è a cura di Alessandro Pace e Filippo Ghanaymi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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