L’Italia al centro della nuova mobilità fiscale internazionale

< Torna al blog

Novità Fidinam Italia Consulenza fiscale Europa

La recente abrogazione del regime “Resident Non Domiciled” nel Regno Unito, a partire dal 6 aprile 2025, segna la fine di un’era. Con l’abbandono della storica remittance basis, si apre un nuovo scenario per la fiscalità internazionale, destinato a ridefinire le strategie di residenza fiscale e pianificazione di migliaia di soggetti ad alta capacità economica.

Il nuovo panorama fiscale inglese

Nel nuovo assetto delineato dalle Autorità britanniche, chi incardinerà la residenza fiscale nel Regno Unito potrà beneficiare di una temporanea esenzione dalla tassazione dei redditi esteri non rimpatriati - la cd. “foreign income exclusion” - limitata a soli quattro anni. Si tratta di un regime transitorio che non prevede alcun beneficio per coloro già residenti, i quali perderanno definitivamente la possibilità di continuare ad applicare la remittance basis.

Scaduto il quadriennio, scatterà l’assoggettamento automatico alla worldwide taxation, comportando la piena imponibilità in UK di tutti i redditi ovunque prodotti, inclusi quelli esteri non trasferiti.

A ciò si aggiunge l’intenzione del Governo britannico di riscrivere le regole sull’imposta di successione, superando il concetto tradizionale di “domicile” in favore del criterio della residenza fiscale di lungo periodo. In base alla proposta, chi è stato residente nel Regno Unito per oltre dieci anni sarà considerato soggetto passivo sull’intero patrimonio, compresi beni esteri e asset segregati in trust, che fino ad oggi potevano essere esclusi dall’imposizione successoria.

 

Un’occasione: la proposta italiana

In questo contesto di incertezza e mutamento, l’Italia si propone come una delle giurisdizioni più interessanti e attrattive.

Il regime dei cd. “nuovi residenti” previsto dall’articolo 24-bis del TUIR consente, a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni all’estero nell’arco degli ultimi dieci, di beneficiare di un’imposta sostitutiva di 200.000 euro annui su tutti i redditi di fonte estera, a prescindere dall’effettivo ammontare. È prevista inoltre la possibilità di estendere il beneficio ai familiari, con un’imposta addizionale di 25.000 euro per ciascuno.

I vantaggi non si limitano alla flat tax: durante il periodo di validità dell’opzione - fino a 15 anni - il contribuente è esentato:

  • dagli obblighi di monitoraggio fiscale del patrimonio estero;
  • dal versamento di IVIE e IVAFE, imposte corrisposte sul valore degli immobili ubicati all’estero e delle attività finanziarie

 

L’esonero da imposte su successione e donazione

Un altro punto di forza decisivo del regime in oggetto è l’esonero dall’imposta sulle successioni e donazioni per le attività detenute all’estero.

Si tratta di un beneficio che assume rilievo, soprattutto se confrontato con l’attuale evoluzione normativa del Regno Unito, dove i beni detenuti in trust rischiano di essere attratti nella base imponibile dell’imposta di successione dopo un certo periodo di residenza.

Nel regime italiano, invece, le attività estere restano integralmente escluse dal perimetro impositivo, garantendo protezione patrimoniale e certezza nella pianificazione intergenerazionale. Questo elemento si rivela cruciale per chi detiene asset complessi, come partecipazioni societarie, immobili, opere d’arte o patrimoni finanziari distribuiti in diverse giurisdizioni.

 

 

Una combinazione fiscalmente efficiente

Il quadro italiano si arricchisce di ulteriori vantaggi se si considera l’utilizzo del trust come strumento di pianificazione per i nuovi residenti.

In particolare, chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e opta per il regime agevolato dei “neo domiciliati” può integrare nella propria strategia patrimoniale la possibilità di conferire beni esteri in un trust, beneficiando -in determinate condizioni- dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione.

Questo risultato si potrebbe ottenere grazie alla combinazione tra il regime 24-bis del TUIR e la cosiddetta “tassazione in entrata” del trust: un meccanismo che consentirebbe di cristallizzare il valore dei beni esteri al momento del conferimento nel trust, evitando che vengano assoggettati ad imposizione in un secondo momento, anche se il trasferimento ai beneficiari dovesse avvenire solo dopo la fine del regime agevolato.

In pratica, il nuovo residente avrebbe la possibilità di istituire una struttura fiscalmente efficiente, capace di garantire al contempo riservatezza, protezione e continuità nella trasmissione del patrimonio, sfruttando le agevolazioni previste dalla normativa italiana.

Si tratta di un’opportunità di grande rilevanza, che meriterebbe, tuttavia, ulteriori conferme interpretative ufficiali, data la complessità dell’intreccio normativo coinvolto.

 

L’alternativa italiana

In un momento storico in cui diverse giurisdizioni -tra cui il Regno Unito- stanno progressivamente restringendo i vantaggi offerti a soggetti ad alta mobilità, l’Italia propone un impianto normativo collaudato, che unisce certezza del diritto, stabilità e competitività.

L’opzione per il regime dei nuovi residenti consente non solo un’imposizione forfettaria dei redditi esteri, ma anche opportunità di pianificazione successoria e patrimoniale di ampio respiro, specialmente in combinazione con strumenti fiduciari come i trust.

In questa prospettiva, l’ordinamento italiano si presenta non solo come meta culturale o turistica, ma anche come giurisdizione di riferimento per chi necessita di una strategia fiscale sostenibile.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza fiscale, è possibile contattarci tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: