In arrivo la detassazione al 50% per le “società impatriate”

Novità Fidinam Italia Consulenza fiscale

Il Governo italiano, nello schema preliminare del Decreto in materia di fiscalità internazionale, prevede un regime del tutto nuovo - in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 - per i redditi relativi alle attività d’impresa e di lavoro autonomo c.d. “impatriate”, ovvero trasferite nel territorio dello Stato.

La ratio ispiratrice

L’art. 3 comma 1 lett. d) della Delega di riforma fiscale, disponendo l’introduzione di misure incentivanti in ambito fiscale, si pone l’obiettivo di colmare il gap con i maggiori competitors attraverso la promozione dell’esercizio delle attività economiche nel territorio dello Stato, secondo il più basilare principio di economia basato sull’attrazione degli investimenti esteri e sulla circolazione del denaro.

L’ambito di applicazione 

  • Dal punto di vista soggettivo il regime è rivolto ai titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate, necessariamente, “in forma associata”. Da ciò, deriva l’esclusione dall’elenco dei beneficiari degli imprenditori individuali.
  • Dal punto di vista oggettivo, viene previsto un requisito temporale e territoriale, nella parte in cui si prevede che: risulta agevolabile il reddito relativo, quantomeno nei 24 mesi antecedenti l’accesso al regime, in un Paese extra-UE e trasferite nel territorio dello Stato. Non si applica quindi, oltre a società provenienti da Paese Ue, anche a quelle provenienti dallo Spazio economico europeo.

 

La misura dell’agevolazione 

Il 50% dei redditi prodotti da attività svolte in Paesi extra-Ue successivamente trasferite in Italia non concorre alla formazione del reddito imponibile (ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi) ed alla formazione del valore della produzione netta (ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - “IRAP”).

La durata dell’agevolazione 

La detassazione opera a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e si estende per i successivi cinque periodi d’imposta, incardinando un periodo complessivo pari a sei periodi d’imposta.

Lo schema di decreto delegato prevede altresì la decadenza dal beneficio qualora nei cinque periodi d’imposta successivi al termine del regime agevolato il beneficiario trasferisca, anche parzialmente, in uno Stato Extra-Ue le attività precedentemente “impatriate” in Italia.

In caso di decadenza, l’Amministrazione Finanziaria recupera le imposte non versate durante il regime agevolato ed applica le relative sanzioni ed interessi.

Spunti e riflessioni

Premesso che l’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ex art. 108 § 3 TFUE (disciplina sugli aiuti di Stato), la norma sembrerebbe coinvolgere tutte le attività che, a fronte delle “operazioni internazionaliex art. 1 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 19/2023 (i.e. a titolo esemplificativo: trasferimenti diretti, fusioni e scissioni) determinano l’ingresso di nuovi business nel territorio dello Stato.

Inoltre, la Relazione illustrativa precisa che fra le attività economiche trasferite rientrano anche le attività d’impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo.

D’altro canto, non mancano aspetti di difficile inquadramento, tra cui, per esempio:

  • la possibilità o meno di accedere al regime per mezzo di una costituzione ex novo con apporto di funzioni svolte in precedenza all’estero;
  • l’interpretazione della locuzione “attività economiche trasferite”;
  • la specificazione delle operazioni che comportino il rientro in Italia (cd. reshoring aziendale).

Ora spetta al Governo italiano delineare con maggior dettaglio la disciplina. Infatti, una disposizione non sufficientemente chiara sarebbe foriera di asimmetrie fiscali idonea a generare molteplici giudizi avverso l’Amministrazione Finanziaria. 

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace Filippo Ghanaymi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

In caso di chiarimenti oppure per richiedere una consulenza fiscale, è possibile contattarci tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: