Il Governo italiano, nello schema preliminare del Decreto in materia di fiscalità internazionale, prevede un regime del tutto nuovo - in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 - per i redditi relativi alle attività d’impresa e di lavoro autonomo c.d. “impatriate”, ovvero trasferite nel territorio dello Stato.
L’art. 3 comma 1 lett. d) della Delega di riforma fiscale, disponendo l’introduzione di misure incentivanti in ambito fiscale, si pone l’obiettivo di colmare il gap con i maggiori competitors attraverso la promozione dell’esercizio delle attività economiche nel territorio dello Stato, secondo il più basilare principio di economia basato sull’attrazione degli investimenti esteri e sulla circolazione del denaro.
Il 50% dei redditi prodotti da attività svolte in Paesi extra-Ue successivamente trasferite in Italia non concorre alla formazione del reddito imponibile (ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi) ed alla formazione del valore della produzione netta (ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - “IRAP”).
La detassazione opera a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e si estende per i successivi cinque periodi d’imposta, incardinando un periodo complessivo pari a sei periodi d’imposta.
Lo schema di decreto delegato prevede altresì la decadenza dal beneficio qualora nei cinque periodi d’imposta successivi al termine del regime agevolato il beneficiario trasferisca, anche parzialmente, in uno Stato Extra-Ue le attività precedentemente “impatriate” in Italia.
In caso di decadenza, l’Amministrazione Finanziaria recupera le imposte non versate durante il regime agevolato ed applica le relative sanzioni ed interessi.
Premesso che l’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ex art. 108 § 3 TFUE (disciplina sugli aiuti di Stato), la norma sembrerebbe coinvolgere tutte le attività che, a fronte delle “operazioni internazionali” ex art. 1 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 19/2023 (i.e. a titolo esemplificativo: trasferimenti diretti, fusioni e scissioni) determinano l’ingresso di nuovi business nel territorio dello Stato.
Inoltre, la Relazione illustrativa precisa che fra le attività economiche trasferite rientrano anche le attività d’impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo.
D’altro canto, non mancano aspetti di difficile inquadramento, tra cui, per esempio:
Ora spetta al Governo italiano delineare con maggior dettaglio la disciplina. Infatti, una disposizione non sufficientemente chiara sarebbe foriera di asimmetrie fiscali idonea a generare molteplici giudizi avverso l’Amministrazione Finanziaria.
Questo articolo è a cura di Alessandro Pace e Filippo Ghanaymi del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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