Crowdfunding anche per le Srl ordinarie

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È stato pubblicato in gazzetta il (tanto atteso) Decreto legislativo n. 30/2023, in attuazione del Regolamento Ue 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding.
 
La novella ha di fatto previsto una deroga a quanto previsto dall’art. 2468 comma 2 del Cod. Civ. che, in materia di strumenti finanziari partecipativi, vieta(va) la possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle Srl.
 

Il “sistema” crowdfunding

Il crowdfunding altro non è che una “raccolta di fondi non bancaria” basata su piccole quote erogate volontariamente da investitori, al fine di sostenere l’idea imprenditoriale, ricevendo in cambio quote societarie.
Generalmente il crowdfunding prevede la raccolta di piccoli importi, corrisposti da un grande numero di persone, mediante piattaforma digitale che funziona come intermediaria.
Esistono diverse tipologie di crowdfunding e molte prevedono un limite temporale per la raccolta di un certo numero di fondi.

Gli enti competenti e gli aspetti procedurali

Le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del predetto regolamento, che disciplina tra l’altro l’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, sono la Consob e la Banca d’Italia.
Tra i compiti più importanti – e sicuramente più delicati – di tali autorità, ci saranno sicuramente quelli di valutare se i servizi finanziari che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori.
 
Gli investitori dal canto loro dovranno conferire apposito mandato agli intermediari incaricati affinché questi:
  • effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
  • rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote;
  • consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote;
  • accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

Le opportunità per le imprese

Sicuramente, l’apertura a forme di finanziamento alternativo, precedentemente riservato solo a startup e PMI innovative, deve essere accolta con entusiasmo e (almeno potenzialmente) potrà permettere ad imprenditori di reperire somme utili a sviluppare e/o espandere il proprio business, senza che il proprio ambito di attività sia legato – necessariamente – a “prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Alessandro Pace del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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