Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

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Sulla Gazzetta Ufficiale europea del giorno 15.11.2022 è stata oggetto di pubblicazione la risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2022/C 433/01 con la quale è stato riveduto il Codice di condotta europeo in materia di tassazione delle imprese inizialmente licenziato nel lontano 1997 come strumento finalizzato a ridurre le distorsioni nell’ambito del mercato unico e per prevenire consistenti perdite di gettito.

Nel rivisto Codice di condotta entrano nel mirino del Consiglio EU le “misure fiscali preferenziali (..) che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali nell’ambito del territorio dell’Unione” o anche incidere sulla localizzazione delle “attività svolte all’interno di un gruppo di società”.

In particolare, la lotta al fenomeno della concorrenza fiscale all’interno dell’Unione, deve concentrarsi su tutte quelle misure fiscali adottate dai singoli Stati che determinano un livello d’imposizione effettivamente nettamente inferiore, se non nullo, rispetto ai livelli generalmente applicati all’interno dello stesso Stato membro.

Ai fini dell’individuazione di tali “misure fiscali preferenziali” pregiudizievoli, il Consiglio EU ha individuato i seguenti quattro indizi di cui dover tenere conto:

  1. se le agevolazioni sono completamente isolate di fatto o di diritto dall’economia nazionale come quelle riservate esclusivamente ai soggetti non residenti ovvero per operazioni effettuate con non residenti, o come quelle che non incidono sulla base imponibile nazionale;
  2. se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale nello stesso Stato membro che offre la medesima misura fiscale;
  3. se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività svolte all’interno di un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale ed in particolare alla normativa concordata in sede OCSE;
  4. se le misure fiscali difettano di trasparenza, comprese i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione del Codice, in quanto considerate potenzialmente dannose, anche tutte le misure fiscali adottate da uno Stato membro che possano creare opportunità di doppia non imposizione o che possano comportare il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali, in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni.

Il rispetto delle disposizioni previste dal “nuovo” Codice da parte degli Stati membri non riguarda solo il futuro – laddove gli Stati si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali preferenziali – ma riguarda anche il passato con l’impegno degli stessi Stati a riesaminare, alla luce dei nuovi principi, la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti.

A tale ultimo fine, la risoluzione appena approvata prevede, nell’ambito dei principi di trasparenza e collaborazione che devono connaturare i rapporti fra gli Stati membri, lo scambio reciproco delle informazioni relative alle misure fiscali interne attualmente in vigore, passibili di rientrare nell’ambito di applicazione del Codice in modo che le stesse, eventualmente su richiesta di un singolo Stato membro ovvero della Commissione Europea, possano essere oggetto di valutazione da parte del gruppo “Codice di condotta”, a tale scopo istituito dal Consiglio EU fin dal 1998.

Da ultimo, infine, data la possibile sovrapposizione delle misure fiscali contemplate dal Codice con le disposizioni in materia dei cd. “Aiuti di Stato”, la risoluzione prevede espressamente come in caso di apertura di un procedimento in materia di aiuti di Stato avente ad oggetto una misura fiscale, il gruppo “Codice di condotta” dovrebbe sospendere ogni attività valutativa sulla stessa misura ed aspettare il giudizio della Commissione EU.

 

Fidinam & Partners

Questo articolo è a cura di Luca Guidotti, del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners.

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