Italia - Rassegna stampa settimanale dal 31 ottobre al 6 novembre 2026

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.


Legislazione

    • Legge di Bilancio 2027, commentata in

- “Exit tax, l’antielusione prevale sulle finalità di tassare le plusvalenze”, IlSole24Ore, del 05.11.2026, pagina 34: L’ipotesi di norma sull’exit tax, prevista dall’art. 17 del disegno di legge in esame, appare figlia di un’impostazione latamente antielusiva più che di un’imposizione sistematica delle plusvalenze, come indicano il requisito di sei anni di residenza negli ultimi dieci e l’esclusione del prelievo in caso di mancata cessione entro cinque (o dieci) anni o di rientro in Italia. Sul punto, la soglia di accesso è di 800mila euro di titoli e partecipazioni, con pagamento entro 180 giorni, differibile (con acconto del 50% e idonea garanzia) per i trasferimenti nell’Unione europea e in Stati extra-UE con adeguati accordi.  In ogni caso, va evidenziato che i regimi degli articoli 24-bis e 24-ter del Tuir, pur non espressamente richiamati, rimarrebbero applicabili e prevarrebbero sulla exit tax il cui prelievo è riferito all’ultimo giorno di residenza fiscale italiana, quando il contribuente beneficia ancora del regime speciale”, con “Pur non essendo espressamente richiamati, si è dell’opinione che i regimi agevolativi restino comunque applicabili e, per l’effetto, prevalgano sull’exit tax, il cui prelievo è, infatti, riferito all’ultimo giorno di residenza fiscale italiana, quando il contribuente beneficia ancora del regime speciale. Infine, l’exit tax è estesa anche a società semplici ed enti non commerciali (trust inclusi) e decorre dalle perdite di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027. Alla luce di tutto ciò, si auspica che i lavori parlamentari o il decreto ministeriale chiariscano il punto.

- “Agevolazioni prima casa, termine unico di due anni”, IlSole24Ore del 04.11.2026, pagina 36: L’art. 41 del disegno di legge in analisi armonizza i termini per ottenere l’agevolazione prima casa, modificando il testo unico delle imposte indirette (D.lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2027) anche per chi a quella data si troverà in una situazione in cui non siano “ancora decorsi i termini previgenti”. Nel merito, (i) passa da diciotto mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’abitazione acquistata, decorrente dal rogito, (ii) passa da uno a due anni il termine per riacquistare un’altra casa da adibire ad abitazione principale, evitando la decadenza (e la sanzione) in caso di vendita prima di cinque anni dal rogito e (iii) sale da uno a due anni anche il termine per il riacquisto che dà diritto al credito d’imposta (ex art. 7 della L. n. 448/1998), il quale matura pure quando la vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione avviene entro due anni dal nuovo acquisto.





Giurisprudenza

    • Sentenza n. 2C_588/2026 della II Corte di diritto pubblico del 12 ottobre 2026, commentata in “Trust, conti svizzeri all’Italia”, Italia Oggi del 31.10.2026, pagina 24: Con la sentenza in esame, la II Corte di diritto pubblico è pervenuta alla conclusione per cui schermare i conti svizzeri con un trust non basta a tenerli lontani dal fisco italiano. Nel merito, il Tribunale federale svizzero ha acconsentito alla consegna all’Agenzia delle entrate dei dati bancari di una società lussemburghese controllata da un trust, di cui un contribuente italiano sotto accertamento si era dichiarato disponente. Più nel dettaglio, la richiesta riguardava rapporti bancari non dichiarati per gli anni 2020-2023, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera; la Corte ha ribadito che è sufficiente un collegamento plausibile tra i documenti e l’indagine italiana, mentre la qualificazione fiscale del trust spetta alle autorità italiane.
    • Sentenza n. 12147/2026 della Cgt di I grado di Roma, commentata in “Autotutela, il diniego è impugnabile ma non riapre il caso”, IlSole24Ore del 02.11.2026, pagina 22: Con la sentenza in analisi, la Cgt di I grado di Roma ha affermato che il ricorso contro il diniego di autotutela è impugnabile, ma non può trasformarsi in un mezzo per rimettere in discussione un atto impositivo divenuto definitivo; più nello specifico, la valutazione del giudice resta circoscritta alla legittimità del diniego e non può estendersi ai vizi originari dell’atto, i quali potevano essere fatti valere dal contribuente con l’impugnazione. Ciò posto, resta ferma la possibilità di sindacare il diniego in presenza di ragioni di interesse generale che rendano doverosa la rimozione dell’atto.




Prassi

    • Risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Errori fiscali, come mettersi in regola e ridurre le sanzioni”, Italia Oggi del 02.11.2026, pagina 8: Con la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate istituisce codici tributo ad hoc per pagare, con F24-ordinario, F24-accise ed F24-Elide, la sanzione unica derivante dall’auto-applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso; restano i vecchi codici solo per gli enti che usano l’F24-Enti pubblici. In proposito, il ravvedimento consente una riduzione della sanzione in misura graduata in base al tempo trascorso fra la commissione e la regolarizzazione della violazione, la quale si perfeziona con il contestuale pagamento di sanzione ridotta, tributo e interessi. Sul punto, il D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni dal 1° settembre 2024, attribuisce meno peso al “fattore tempo” e ridimensiona le cause ostative; nel dettaglio, per i tributi dell’Agenzia delle entrate il ravvedimento è precluso solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, mentre non lo è dalle lettere di compliance.
    • Risposta a interpello n. 201/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Va tassata la cessione della partecipazione del trust basato all’estero”, IlSole24Ore del 06.11.2026, pagina 38: Con la risposta in analisi, l’Agenzia ha sottolineato che la cessione da parte di un trust estero, costituito nelle Isole Vergini Britanniche, di una partecipazione in una società anch’essa lì residente, e il cui valore deriva prevalentemente da un immobile situato in Italia, genera una plusvalenza imponibile in Italia, ai sensi dell’art. 23 co. 1-bis TUIR. Nel caso di specie, il trust intendeva qualificare la società come soggetto interposto, così da ricondurre l’operazione alla vendita diretta dell’immobile, detenuto da più di cinque anni, e beneficiare della relativa esclusione da tassazione. Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che l’interposizione non consente di modificare la natura dell’operazione; oggetto della cessione rimane la partecipazione societaria e non l’immobile sottostante, con conseguente applicazione della disciplina fiscale delle plusvalenze finanziarie.




Civile e impresa

    • Sentenza n. 28198/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “I prelievi sul conto corrente del defunto bloccano l’accettazione beneficiata dell’eredità”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.11.2026: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha qualificato il contegno del chiamato all’eredità che, senza avere espressamente accettato la delazione, prelevi somme da un conto corrente intestato al de cuius trasferendole su un conto proprio. Nel caso di specie, il figlio, accettante con beneficio di inventario e avviata la liquidazione individuale ex art. 495 c.c., si era visto opporre dalle sorelle la liquidazione concorsuale. La Corte d’Appello, per i prelievi effettuati a poche ore dalla morte del padre, lo aveva ritenuto erede puro e semplice per accettazione tacita ex art. 476 c.c. Sul punto, la Suprema Corte conferma la qualifica, ma rileva una sottrazione di beni ereditari ex art. 527 c.c. In particolare, la condotta non appariva inequivocabilmente volta a mettere le somme a disposizione dei coeredi, ed è quindi un atto di natura illecita sanzionato con la decadenza dalla facoltà di rinunciare all’eredità e con l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.




Dottrina e Attualità

    • “Per i soci amministratori di Srl il bivio tra compensi e dividendi”, IlSole24Ore del 02.11.2026, pagina 21: Nelle Srl di ridotte dimensioni, dove soci e amministratori coincidono almeno in parte, compensi e dividendi sono modalità alternative, ma combinabili, per trarre risorse dalla società. Il compenso è un costo che riduce l’utile e incide sugli Isa; in proposito, per la deducibilità del compenso serve una delibera assembleare ad hoc, con rischio di sindacato se “sproporzionato”. I dividendi richiedono utili reali, assenza di perdite e riserva legale, con registrazione telematica della delibera. Quanto al Tfm (trattamento di fine mandato), esso, con delibera ante nomina, si attesta tra il 20% e il 30% del compenso dell’amministratore. Infine, sul piano previdenziale i compensi sono soggetti alla gestione separata Inps (35,03%), mentre i dividendi sono neutri, salvo per commercianti e artigiani, dopo le recenti pronunce della Cassazione.
    • “Azioni ai dipendenti quantificate al fair value dello Stato estero”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.11.2026: Le attribuzioni di compensi in natura sotto forma di azioni ai lavoratori con elevata mobilità internazionale vanno attentamente gestite anche in relazione alle conseguenze della successiva cessione. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 289/2023, ha chiarito che il valore normale delle azioni è assunto quale costo fiscalmente riconosciuto anche se l’assegnazione è avvenuta quando il contribuente era residente all’estero e vi è stato assoggettato a tassazione. Tuttavia, restano alcune questioni da approfondire in merito ai criteri di valorizzazione delle azioni e alla possibile divergenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e il fair market value dello Stato estero.
    • “Costituzione di holding statica pura blindata con la finalità del passaggio generazionale”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.11.2026: La costituzione di una holding statica pura mediante conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art. 177, commi 2 o 2-bis, del TUIR può rispondere a una valida finalità extrafiscale non marginale, legata all’attuazione o alla preparazione del passaggio generazionale. In particolare, la holding consente di mettere in sicurezza la società operativa da eventuali futuri dissidi tra gli eredi, mantenendo una gestione unitaria delle partecipazioni. Sul punto, l’effettiva significatività di tale finalità deve tuttavia essere comprovata da circostanze di fatto, soprattutto nei casi in cui il passaggio generazionale venga soltanto preparato e non concretamente attuato.
    • “Montecarlo abbandona la lista grigia riciclaggio”, IlSole24Ore del 21.10.2026, pagina 25: Il Gafi ha annunciato l’uscita ufficiale del Principato di Monaco dalla lista grigia del riciclaggio internazionale, avendo compiuto progressi sufficienti nel colmare le lacune del proprio sistema antiriciclaggio. Il Principato era sotto monitoraggio rafforzato dal giugno 2024. Escono dalla grey list anche Bulgaria, Repubblica Democratica del Congo e Costa d’Avorio. Infine, per superare le carenze, il Principato ha emanato leggi, inasprito gli obblighi di identificazione del cliente, intensificato la cooperazione con i paesi vicini e istituito un organo di controllo sul riciclaggio.





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