Legislazione
- D.Lgs. n. 148/2026, commentato in “Labirinto interpretativo per i titoli obbligazionari”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.09.2026: Il decreto Omnibus ha modificato le disposizioni in tema di reddito d'impresa, le quali, nella versione vigente, prevedono che i titoli obbligazionari immobilizzati e similari siano valutati secondo le disposizioni dell'art. 94 del TUIR, disapplicando la misurazione al fair value applicata in bilancio ai sensi dell'IFRS 9. Più nel dettaglio, nell’attuale assetto normativo, le plusvalutazioni del portafoglio obbligazionario sono sistematicamente sterilizzate ai fini fiscali, mentre per i titoli immobilizzati è sancita l'assoluta irrilevanza delle svalutazioni di ogni genere. Sul punto, a parte l'evidente ed onerosa gestione di un doppio binario, per i titoli posseduti da lungo tempo si pongono incertezze sul corretto trattamento tributario.
- Art. 9 D.Lgs. n. 148/2026, commentato in “Nel conferimento di partecipazioni minusvalenti rileva in capo alla conferitaria il valore contabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.09.2026: L’articolo in esame è intervenuto sui conferimenti di partecipazioni minusvalenti. Nel merito, se il valore di realizzo risulta inferiore sia al costo fiscale sia al valore normale, viene rideterminato nel minore tra i due, con la conseguenza che il conferente non subisce una penalizzazione permanente, poiché la minusvalenza eccedente resta "sospesa" fino alla futura dismissione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente. Per quanto riguarda la conferitaria, invece, nessun intervento: la partecipazione dovrebbe mantenere, per derivazione, il valore rilevato in contabilità.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 1869/2026 della Corte di giustizia tributaria di Milano, commentata in “Impatriati, agevolazioni con paletti”, ItaliaOggi del 29.09.2026, pagina 26: Con la sentenza in esame, la Cgt di Milano ha stabilito che non vi sono agevolazioni fiscali per l’avvocato impatriato senza discontinuità nel rapporto di lavoro dopo il rientro, non rilevando l’acquisita esperienza all’estero in posizione apicale dello studio legale con sede in Gran Bretagna. Nello specifico, la Corte, osservando che la norma agevolativa debba essere interpretata in modo restrittivo, richiama le circolari n. 17/2017 e n. 33/2020, per sottolineare che, sebbene la norma non preveda espressamente il requisito della “discontinuità sostanziale” del rapporto di lavoro, vi sia la necessità “dell’apporto di nuova professionalità al sistema produttivo nazionale”.
- Ordinanza n. 24651/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “La possibilità di revocare la rinuncia all’eredità non fa sorgere debiti tributari”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.10.2026: Con l’ordinanza in analisi, la Cassazione ha sottolineato che la possibilità di revocare la rinuncia all’eredità non consente all’Amministrazione finanziaria di considerare il rinunciante come un erede e di chiamarlo a rispondere dei debiti tributari del defunto. Più nello specifico, la rinuncia produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. e la revocabilità prevista dall’art. 525 c.c. non equivale all’accettazione dell’eredità; soltanto l’accettazione, infatti, determina l’acquisto della qualità di erede.
- Sentenza n. 498/2026 della Corte di giustizia tributaria di Pescara, commentata in “Sì al rimborso al lavoratore in Arabia”, ItaliaOggi del. 01.10.2026, pagina 24: Con la sentenza in oggetto, la Cgt di Pescara ha accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego della richiesta di restituzione delle ritenute subite per Irpef 2021-2023. Nel merito, il contribuente aveva prodotto ampia documentazione attestante la sua residenza estera, tra cui tessera d’identità, patente di guida, permesso di lavoro permanente, conto corrente presso una banca di Riyadh e contratto di locazione. Di conseguenza, appare pienamente rispettata ogni condizione prevista all’art. 2 TUIR oltre che dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia-Arabia Saudita.
Prassi
- Risposta in Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Trasferimento a esenzione limitata per la nuda proprietà di quote”, IlSole24Ore del 29.09.2026, pagina 40: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il trasferimento al figlio della nuda proprietà di quote di società di persone, con riserva di usufrutto al padre, fruisce dell'esenzione ex articolo 3 comma 4-ter del TUSD solo se il figlio acquisisce la titolarità piena di ogni potere gestorio. Sul punto, nell’articolo l'autore mette in evidenza che la norma una condizione del genere non la pone e che la posizione appare in contrasto con l'ordinanza n. 7619/2026 della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione spetta anche se sulla quota è costituito usufrutto, purché l'impegno quinquennale sia assunto dal nudo proprietario.
Civile e impresa
- “Amministratori, stretta sulle attività in concorrenza con la propria società”, IlSole24Ore del 28.09.2026, pagina 24: Il D.Lgs. n. 47/2026 ha modificato in senso restrittivo l'art. 2390 c.c. e non è più sufficiente una generica autorizzazione assembleare o statutaria, ma serve una specifica autorizzazione assembleare che descriva in modo puntuale l'attività concorrenziale, un'autorizzazione ad personam che riguarda quello specifico amministratore. Inoltre, le nuove norme hanno ampliato i divieti, aggiungendo quello di assumere il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. Più nel dettaglio, è legittimo continuare a svolgere le attività in concorrenza avviate prima del 29 aprile sulla base di clausole statutarie o di precedenti autorizzazioni, ma per assumere nuove attività sono necessarie specifiche autorizzazioni. Infine, va sottolineato che per le Srl l'art. 2390 c.c. non è espressamente richiamato, ma potrebbe essere applicato l'articolo 2475-ter c.c. sul conflitto di interessi degli amministratori.
- “Assemblee societarie, nuove regole per l’utilizzo della modalità telematica”, IlSole24Ore del 01.10.2026, pagina 38: Terminata la normativa emanata durante l'epidemia da Covid-19 (art. 106, D.L. 18/2020), cambia l'inquadramento delle assemblee societarie. Nel merito, nelle Srl è in ogni caso lecito il collegamento via audio o video, mentre nelle Spa occorre un'apposita previsione statutaria, salvo l'assemblea totalitaria. Più nel dettaglio, il segretario deve trovarsi nel luogo fisico, mentre il presidente può dirigere da remoto. Infine, per quanto riguarda le società quotate, in base all'art. 11 della legge n. 21/2024, lo statuto può prevedere il solo rappresentante designato.
Dottrina e Attualità
- “Impatriati e ricercatori con benefici in dichiarazione dei redditi”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.09.2026: Nella dichiarazione dei redditi le persone fisiche possono beneficiare dei regimi agevolati per gli impatriati o per i docenti e ricercatori. Sul punto, i lavoratori dipendenti ne beneficiano in dichiarazione se il datore di lavoro non ha applicato le ritenute in misura ridotta direttamente in busta paga, mentre per imprenditori individuali e lavoratori autonomi la dichiarazione rappresenta la modalità “naturale” di accesso ai benefici. Più nel dettaglio, ciascuna categoria di beneficiari è tenuta ad adempimenti specifici, con indicazione dei relativi codici nei quadri della dichiarazione. In tutti i casi, i soggetti che si avvalgono dell’agevolazione in dichiarazione devono indicare il codice dello Stato estero in cui sono stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia.
- “Per le cripto-attività vanno indicati in dichiarazione i valori della piattaforma”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.09.2026: Le cripto-attività possedute nel 2025 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali devono essere indicate nel quadro RW del modello REDDITI 2026 (o nel quadro W del 730/2026), con i valori ricavabili dalla piattaforma exchange su cui sono detenute. In proposito, non vanno indicate le cripto-attività per le quali il contribuente dimostri, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.
- “Conferimenti di partecipazioni con minusvalenza piena, ridotta o azzerata”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.09.2026: Quando il “valore di realizzo controllato” di una partecipazione conferita, determinato ai sensi degli artt. 175 e 177 del TUIR, è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, il conferente resta nel regime del realizzo controllato, ma la rilevanza fiscale della minusvalenza è limitata all'ammontare che trova riscontro anche nel valore normale. Più nel dettaglio, la minusvalenza fiscale (i) resta pari alla differenza tra valore di realizzo controllato e costo fiscalmente riconosciuto se il valore normale è inferiore al valore di realizzo controllato, (ii) è pari alla minore differenza negativa tra valore normale e costo se il valore normale è superiore al valore di realizzo controllato ma inferiore al costo, (iii) è pari a zero se il valore normale supera anche il costo.
- “Tie breaker rules per la residenza nei rapporti tra Italia e Monaco”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.09.2026: Nei rapporti tra Italia e Monaco, l’Accordo del 2 marzo 2015 (ratificato dall’Italia nel 2016) è un Accordo ibrido che, oltre allo scambio di informazioni, disciplina l’eliminazione della doppia imposizione e, soprattutto, la risoluzione dei casi di doppia residenza. Nel merito, le tie breaker rules sono quelle tipiche del modello OCSE, nella gerarchia di (i) abitazione permanente, (ii) centro degli interessi vitali, (iii) dimora abituale, (iv) nazionalità e (v) accordo tra giurisdizioni. Quindi, il cittadino italiano emigrato nel Principato, in caso di contestazioni circa la sua residenza, può fare leva su tali criteri convenzionali al fine di escludere la residenza italiana. Tuttavia, va evidenziato che tale conclusione risulta talvolta contestata dalla giurisprudenza: la C.G.T. I Vicenza n. 374/1/26 ha escluso l’attivabilità delle tie breaker rules, mentre la C.G.T. II Sicilia n. 149/8/23 ne ha dato conto, precisando che non potevano applicarsi alle annualità 2012-2015 data l’entrata in vigore dell’Accordo solo nel 2017.
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