Legislazione
- D.Lgs. Omnibus, commentato in:
- “Perdite estere, regime di favore ampliato”, IlSole24Ore del 05.08.2026, pagina 29: Il testo definitivo del D.Lgs. in esame recepisce i pareri parlamentari sul reddito d'impresa: a partire dal 1° gennaio 2027, ogni riferimento al Tuir attuale rimanderà al nuovo Testo unico (D.Lgs 117/2026). Viene differito al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del Tcf (tax control framework), ampliata la disciplina di favore per le perdite estere definitive, e portata al 36% l'aliquota per l'affrancamento delle partecipazioni black list. Il testo recepisce, inoltre, agli articoli 22, 23 e 24, il trittico dei pareri in tema di accertamento (componenti a efficacia pluriennale, società a ristretta base partecipativa e antieconomicità). Restano immutate le altre norme sul reddito d'impresa: si allinea la svalutazione dei titoli obbligazionari per soggetti Oic e Ias/Ifrs; per i piani di stock option, la deducibilità è consentita alla consegna degli strumenti e, per le attività immateriali a vita utile indefinita, la deducibilità viene legata alla svalutazione effettuata a conto economico.
- “Crescono gli incentivi con il rinnovo del CPB anche per il biennio 2026-2027”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.08.2026: Il D.Lgs. in oggetto introduce misure volte a rafforzare l’attrattività del concordato preventivo biennale, riservando i benefici ai contribuenti che, dopo l’adesione al CPB 2024-2025, rinnoveranno il concordato per il biennio 2026-2027. In particolare, sono previste soglie più elevate per il visto di conformità, la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione degli interessi sulla rateazione e delle maggiorazioni di acconto. Inoltre, viene introdotta una nuova versione del ravvedimento per le annualità 2020-2023, rilevante soprattutto per il 2023 ai fini della riduzione del rischio di decadenza dal CPB 2024-2025. Infine, il decreto chiarisce l’inefficacia dell’adesione in assenza dei requisiti e consente il ricalcolo del reddito concordato tramite dichiarazione integrativa.
- “Codificata la presunzione di distribuzione degli utili ai soci”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.08.2026: Il decreto legislativo in analisi codifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale: in presenza di un accertamento su utili non dichiarati, questi si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria. In particolare, il socio può superare la presunzione dimostrando che gli utili non sono stati percepiti, perché reinvestiti o accantonati, oppure la propria estraneità alla gestione sociale. La disposizione prevede, inoltre, che la presunzione opera in caso di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati e di componenti negativi inesistenti ma dedotti. Sotto il profilo impositivo, gli utili presunti sono tassati in capo ai soci secondo le regole dei dividendi, anche se non è chiaro se permanga il prelievo alla fonte del 26%. Contestualmente, il legislatore supera il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di tassazione dei dividendi in sede di accertamento e inserisce tale disciplina nel nuovo Testo unico adempimenti e accertamento. Ne consegue che, in assenza di una decorrenza specifica, le modifiche dovrebbero trovare applicazione anche ai procedimenti in corso.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 29126/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “La richiesta di concordato preventivo non scusa l’omesso versamento dell’IVA”, Il Quotidiano del Commercialista del 01.08.2026: La sentenza in esame conferma che, ai fini del reato di omesso versamento dell'IVA ex art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, la mera presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude la responsabilità penale, poiché non impedisce il pagamento dei debiti tributari in scadenza. Affinché operi la causa di giustificazione, è necessario che, prima della scadenza dell'obbligo tributario, intervenga il provvedimento di ammissione al concordato o altro provvedimento del tribunale che vieti il pagamento dei crediti anteriori. Ciò posto, la Corte ribadisce che la sola pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese non assume rilievo ai fini della punibilità, in assenza di un successivo provvedimento giurisdizionale.
- Sentenza n. 7694/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Esterovestizione da valutare anche ai fini IVA”, Il Quotidiano del Commercialista del 03.08.2026: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di individuazione del luogo di stabilimento delle persone giuridiche ai fini IVA e sui limiti alle contestazioni di esterovestizione. In particolare, la Corte afferma che la circostanza che gli impulsi gestionali e di direzione provengano dall'Italia non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che la sede della società debba essere localizzata in Italia, essendo necessario provare che la struttura estera sia priva di effettività. Sul punto, la Suprema Corte ribadisce che applicare in via sistematica la legge italiana alle società stabilite in un altro Stato membro, per il solo fatto che svolgano prevalentemente la propria attività in Italia, equivale a introdurre una presunzione di abusività, in contrasto con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE.
- Sentenza n. 23811/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Il creditore particolare del socio non può revocare il trust istituito dalla srl”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.08.2026: Con la sentenza in analisi, la Corte di cassazione ha escluso che il creditore particolare del socio di una S.r.l. possa esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti del trust istituito dalla società. La Corte ribadisce, in primo luogo, il principio di autonomia soggettiva e patrimoniale della società rispetto ai soci, precisando che il creditore personale del socio non assume, per ciò solo, la qualità di creditore della società. Ne consegue che egli può aggredire esclusivamente la partecipazione sociale del debitore, senza poter contestare gli atti dispositivi del patrimonio sociale, salvo le eccezionali ipotesi in cui sia consentito il superamento dello schermo societario. La Suprema Corte esclude, infine, anche la sussistenza di un concreto interesse ad agire, tanto ai fini dell'azione revocatoria quanto della domanda di accertamento della nullità del trust, rilevando come difetti qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile derivante dall'eventuale accoglimento delle domande, in assenza di una posizione creditoria nei confronti della società.
Prassi
- Risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Quote donate, nella holding resta l’esenzione”, IlSole24Ore del 01.08.2026, pagina 16: Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate chiarisce che né il conferimento in una holding di partecipazioni ricevute in donazione, né la successiva cessione di una quota di minoranza della holding stessa, determinano la decadenza dall'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, a condizione che il beneficiario mantenga il controllo per l'intero quinquennio previsto dalla norma. In particolare, precisa che la condizione richiesta ai fini dell'agevolazione è la permanenza della posizione di controllo sulla società, anche qualora questa venga esercitata indirettamente per il tramite della holding conferitaria. Ne consegue che la cessione a terzi di una quota di minoranza non pregiudica di per sé il beneficio fiscale, purché resti fermo il controllo diretto o indiretto richiesto dalla norma agevolativa. Tutto ciò premesso, risulta priva di rilievo decisivo l'individuazione, secondo i criteri FIFO o LIFO, delle specifiche partecipazioni oggetto di cessione, atteso che l'obbligo gravante sul donatario attiene al mantenimento del controllo complessivo e non al divieto di disporre delle singole quote ricevute in donazione.
Dottrina e Attualità
- “Attività economica della conferitaria che trattiene gli utili rilevante ai fini antiabuso”, Il Quotidiano del Commercialista del 04.08.2026: Il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex art. 177 TUIR, effettuato da persona fisica, richiede un'attenta valutazione dei profili di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, non solo in caso di successiva cessione della partecipazione in regime di participation exemption, ma anche laddove la società conferitaria mantenga la partecipazione e incassi dividendi in regime di esenzione da IRES al 95%. Ciò posto, il vantaggio fiscale derivante dal differimento del prelievo IRPEF al 26% risulta coerente con la ratio della disciplina se la conferitaria esercita un'effettiva attività d'impresa, anche in forma di holding con funzioni di direzione e coordinamento. Diversamente, ove la conferitaria si limiti a una mera gestione patrimoniale (c.d. holding statica), il differimento può assumere connotati indebiti. Resta ben inteso che, la sussistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali al conferimento esclude, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 212/2000.
- “Il questionario non blocca il ravvedimento né incide sulla riduzione delle sanzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.08.2026: In materia di ravvedimento operoso, l'art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 472/1997 conferma che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la notifica di un questionario, di una richiesta di documentazione o l'avvio di attività istruttorie non precludono il ricorso al ravvedimento operoso. In particolare, la preclusione opera solo con la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, ferma restando l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni ai sensi dell'art. 13, come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Diversamente, per i tributi locali, quali l'IMU, il questionario del Comune costituisce attività di accertamento idonea a precludere il ravvedimento operoso.
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