Legislazione
- Art. 54-bis TUIR, commentato in “Immobili strumentali dei professionisti con dubbio plusvalenze”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.05.2026: La norma in esame stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze relative ai soli beni mobili strumentali, essendo perciò deducibili solo le minusvalenze relative agli stessi beni. Nel dettaglio, la nuova disciplina esclude dalla base imponibile del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze relative alla cessione di beni immobili strumentali. Al riguardo, nonostante nella bozza di decreto fiscale di giugno si sia proposta di eliminare la parola “mobili”, questa modifica non è stata recepita.
- Art. 1 commi 448-452 della L. 199/2025, commentato in “Entro il 15 maggio comunicazione per il tax credit ZES unica aggiuntivo”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.05.2026: La Legge di Bilancio 2026 ha previsto il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, ossia il credito d’imposta ZES unica aggiuntivo pari al 14,6189%, per le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione integrativa ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, alla condizione che le imprese abbiano presentato all’Agenzia delle Entrate una comunicazione in cui dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0. In sostanza, le imprese che hanno già diritto al 60,3811% di quanto richiesto potranno ottenere un 14,6189% in più, arrivando a un credito d’imposta pari al 75% di quanto richiesto.
Giurisprudenza
- Ordinanza n. 13568 del 10 maggio 2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Contrasto all’esterovestizione a tutto campo”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.05.2026: Con l’ordinanza in analisi, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’esterovestizione. In particolare, in quanto “principio generale dell’ordinamento”, l’esterovestizione societaria trova applicazione sia nell’ambito delle imposte dirette sia nell’ambito dell’imposta di registro e, più in generale, delle imposte indirette. Il caso oggetto della decisione della Corte riguarda una delibera di aumento di capitale di una società di diritto lussemburghese, adottata dall’assemblea presso la sede sociale in Lussemburgo, mediante conferimento della nuda proprietà di immobili ubicati in Italia, da parte dei due soci. Sul punto, i giudici della Suprema Corte hanno escluso, in riferimento al conferimento immobiliare, l’imposta di registro fissa, affermando l’applicazione dell’imposta proporzionale.
- Ordinanza n. 13752/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “L’intestazione fiduciaria delle quote non evita l’accertamento per il socio di srl”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.05.2026: Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che, nelle srl a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche nei confronti del socio fiduciario. Nello specifico, la Corte distingue fra interposizione fittizia e interposizione reale fiduciaria: in quest’ultima, il fiduciario rimane effettivo titolare delle quote e quindi socio a tutti gli effetti verso terzi ed Erario. Di conseguenza, la sola estraneità alla gestione non è sufficiente per superare la presunzione fiscale di percezione degli utili extracontabili.
- Sentenza relativa alla causa C-603/24 della Corte di Giustizia UE, commentate in “Possibile esclusione da IVA per le rettifiche di transfer pricing”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.05.2026: Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia UE stabilisce che le rettifiche per l’aggiustamento dei prezzi di trasferimento, cd. transfer pricing, non hanno rilevanza ai fini IVA, se tali rettifiche sono state: (i) debitamente stabilite in un accordo infragruppo finalizzato a consentire alla società acquirente di ottenere un margine di profitto determinato ex ante; (ii) attuate tramite l’emissione di una nota di variazione; (iii) calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente.
- Sentenza n. 441/2026 della CGT Lombardia, commentata in “Impatriati, iscrizione all’Aire discriminatoria”, ItaliaOggi del 14.05.2026, pagina 24: Con la sentenza in analisi, la CGT Lombardia si è occupata del tema dell’iscrizione all’AIRE in materia di agevolazioni agli impatriati. Sul punto, la Corte ha evidenziato che l’obbligo dell’iscrizione AIRE discrimina cittadini italiani e cittadini degli altri paesi UE, sprovvisti di tale requisito. In particolare, sarebbe violato il principio di uguaglianza fra cittadini UE, trattandosi di “discriminazione inversa”, ossia di “trattamento difforme tra cittadini italiani e cittadini europei, legati da comuni vincoli giuridici anche in materia di tassazione”. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno aderito ad alcune recenti pronunce della Suprema Corte, le quali sanciscono che il dato formale dell’iscrizione all’Aire non può discriminare il contribuente che abbia validamente dimostrato di possedere tutti gli altri requisito richiesti ex lege, pena anche la violazione del principio di uguaglianza tra cittadini UE.
- Ordinanza n. 12381/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Per la trasparenza, non basta che il beneficiario del trust sia nominato”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.05.2026: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce come, ai fini della trasparenza fiscale del trust, non è sufficiente che il beneficiario sia nominativamente indicato nell’atto, bensì occorre che lo stesso abbia un diritto attuale a pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito. Nel dettaglio, se il trustee mantiene discrezionalità sul se, quando e quanto distribuire, il beneficiario non è individuato in senso fiscale e il trust resta opaco. Nel concreto, il punto operativo è verificare l’atto istitutivo, per cui rileva non la mera qualifica formale di beneficiario, ma l’esistenza di un diritto certo sul reddito. Infine, resta distinto il trattamento delle somme configuranti “patrimonio” del trust, non imponibili come reddito del beneficiario.
Prassi
- Risposta n. 90/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “L’aiuto al socio non è dividendo”, ItaliaOggi del 15.05.2026, pagina 26: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema relativo alla gestione dei flussi finanziari all’interno delle compagini societarie, delineando il perimetro fiscale della distribuzione di dividendi in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. Più precisamente, secondo l’Agenzia, quando la distribuzione degli utili non proporzionale è sottesa a una causa diversa dalla mera divisione, come in ipotesi di sostegno finanziario a un socio, non può essere considerata fiscalmente un dividendo.
- Provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, commentato in “Aggiornate le liste degli Stati per lo scambio dei dati dei conti esteri”, Il Quotidiano del commercialista del 14.05.2026: Con il provvedimento in analisi, sono state aggiornate (i) la lista degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti e (ii) la lista degli Stati e territori dai quali riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani. Nel dettaglio, nella prima lista entrano Belize, Ruanda e Senegal, mentre nella seconda lista entrano Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.
Civile e impresa
- La successione tra misure protettive e cautelari punta a tutelare il patrimonio oltre le scadenze”, IlSole24Ore del 12.05.2026, pag. 36: Il Codice della crisi rischia di interrompere le misure protettive proprio nella fase più delicata del risanamento, ossia nel passaggio dalla composizione negoziata a una procedura concorsuale successiva, dopo l’insuccesso delle trattative ex art. 23, co. 1. Sebbene il giudice possa prorogare tali misure oltre i 240 giorni, resta fermo il limite massimo di 12 mesi previsto dall’art. 8 CCI. Per evitare vuoti di tutela, parte della giurisprudenza ha ammesso misure cautelari “ponte” con contenuto analogo alle precedenti misure protettive. In questo solco si colloca il Tribunale di Nola (Ord. 25 marzo 2026), mentre il Tribunale di Brescia (Ord. 7 gennaio 2026) ha negato ogni possibilità di superare o aggirare il limite annuale.
Dottrina e Attualità
- “Non è mai attività agricola l’allevamento di cavalli da corsa”, Il Quotidiano del commercialista del 09.05.2026: L’articolo in analisi si occupa della natura dell’attività di allevamento di cavalli da corsa. Nello specifico, viene messo in evidenza che per poter esistere un’attività di allevamento, si deve sempre abbinare alla cura degli animali anche lo sviluppo degli stessi, da intendersi quale attività riproduttiva o di ingrasso. Per effetto di tale duplice requisito, non si possono mai considerare imprenditori agricoli i soggetti che, ad esempio, hanno un maneggio, in quanto in tal caso è assente il requisito dello sviluppo. Nel merito, è fermo in questo senso il giudizio dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’allevamento di cavalli quando tale attività sfocia nella partecipazione a gare competitive.
- “Più opzioni per la detrazione delle imposte estere”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.05.2026: L’articolo in esame distingue quattro modalità di detrazione delle imposte estere: (i) la prima è quella “ordinaria”, con utilizzo del credito nella dichiarazione relativa al periodo in cui è dichiarato il reddito estero; (ii) la seconda è la detrazione “anticipata”, ammessa se il pagamento definitivo dell’imposta estera avviene entro il termine della dichiarazione successiva; (iii) la terza opera quando la definitività emerge in un momento successivo, imponendo la richiesta del credito nella prima dichiarazione utile. Infine, una quarta impostazione, sostenuta dalla recente giurisprudenza, riconosce il credito anche in assenza di indicazione nella dichiarazione originaria, nei rapporti con Stati convenzionati ex art. 165, co. 4, TUIR.
- “Solo attività economica di mera gestione patrimoniale per la holding statica”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.05.2026: L’articolo in oggetto si concentra sulla c.d. holding statica. Sul punto, la differenza fra società holding che svolgono attività di direzione e coordinamento delle società partecipate (c.d. “holding di direzione e coordinamento”) e società holding di mera gestione delle partecipazioni (c.d. “holding statiche”) è sostanziale per il tipo di attività economica che esercitano, ossia imprenditoriale le prime, e di mera gestione patrimoniale le seconde. Più nel dettaglio, una società holding è “statica” quando assume partecipazioni in altre società non al fine di esercitare su di esse un’attività di direzione e coordinamento, ma solo per esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali tipici di ogni socio. In tal caso, l’assunzione della partecipazione non è funzionale all’esercizio di un’attività economica organizzata in forma d’impresa, ma all’esercizio di un’attività economica di mera gestione degli asset facenti parte del patrimonio societario.
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