Italia - Rassegna stampa settimanale dal 1 al 8 maggio 2026

< Torna al blog

Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione


    • Decreto-legge 62/2026 commentato in “Bonus ZES per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in tutto il 2026, Il Quotidiano del Commercialista del 07.05.2026: L’art 3 del Decreto in analisi introduce una nuova disciplina in materia del c.d. “bonus ZES 2026”, consistente nell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratori nelle Regioni della ZES unica. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, assume rilievo il fatto che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una della Regioni sopramenzionate. In specie, ai fini dell’accesso al bonus ZES, l’assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Posto ciò, il bonus ZES 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile con la maggioranza del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
    • Proposta di legge di iniziativa popolare commentata in “Proposta di legge popolare in Cassazione: imposta progressiva fino al 3,5% sui patrimoni sopra i 2 milioni”, Il Sole24Ore del 07.05.2026: La proposta di legge in analisi concerne l’introduzione di un’imposta annuale progressiva sui grandi patrimoni; in particolare, in relazione ai patrimoni superiori a due milioni di euro. Più nel dettaglio, si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare che concerne l’applicazione di aliquote comprese tra l’1% e il 3,5% sulla quota di patrimonio eccedente la soglia menzionata, nonché un allineamento delle aliquote dell’imposta di successione alla media europea. In tale contesto, nei prossimi sei mesi sarà avviata la raccolta delle 50mila firme necessarie per la presentazione della proposta.



Giurisprudenza


    • Sentenza n.11744 del 29 aprile 2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Beneficiario effettivo con superamento dei tre test per i benefici convenzionali”, Il Quotidiano del Commercialista del 02.05.2026: La Sentenza in analisi interviene sui criteri di qualificazione di una società quale beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione della ritenuta convenzionale. La Corte ribadisce che è onere della società provare la propria qualità di beneficiario effettivo, superando a tal fine tre test: (i) il substantive business activity test, volto a verificare che la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti; e (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni economiche della società percipiente nel flusso reddituale. Nel caso di specie, la sentenza in esame consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di beneficiario effettivo, come delineata attraverso i tre test “a cascata”, può essere estesa anche alla valutazione dello status di beneficiario effettivo rilevante ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali.
    • Ordinanza n. 7161/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “I trust di gestione scontano la tassazione solo all’uscita”, Il Sole24Ore del 06.05.2026, pagina 34: Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui l’istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri. In particolare, tali atti non determinano effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, tantomeno un incremento del patrimonio del trustee, il quale acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale. Inoltre, è chiarito dalla Suprema Corte che è proprio dell’istituto che il trustee compia atti di gestione del patrimonio conferito in trust, con la conseguenza che ai beneficiari possono essere attribuiti tanto i medesimi beni originariamente trasferiti dal disponente, quanto beni diversi o ulteriori, frutto dell’attività gestoria del trustee.
    • Ordinanza n. 12671/2026 della Corte di Cassazione, commentate in “Cessione delle quote di uno studio associato con registro proporzionale”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.05.2026: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, si è pronunciata in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, a due atti notarili aventi ad oggetto la cessione di quote di partecipazione in uno studio associato di commercialisti, posti in essere da tre cedenti in favore di un unico cessionario. In particolare, nel caso di specie, l’atto di cessione integrava un’unica operazione negoziale con pluralità di venditori, articolata in una pluralità di disposizioni di trasferimento tra loro prive di un nesso di reciproca e oggettiva connessione. Ne consegue che l’atto deve essere ricondotto nel perimetro applicativo dell’art. 21, co. 1 del DPR 131/1986, con la conseguenza che ciascuna disposizione di vendita è assoggettata ad imposizione come se costituisse un atto autonomo. Parimenti, la solidarietà prevista dall’art. 57 del medesimo decreto può operare esclusivamente con riferimento al rapporto tra il singolo cedente e il venditore.
    • Ordinanza n. 13128/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Esenzione “madre-figlia” con certificazioni tardive”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.05.2026: La Cassazione, con l’ordinanza in analisi, ha affermato la spettanza dei benefici previsti “madre-figlia” anche nell’ipotesi in cui le certificazioni attestanti i requisiti del percettore non residente siano prodotte alla società italiana successivamente al pagamento dei dividendi. La questione assume particolare rilievo alla luce dell’art. 27-bis, co. 3, del DPR 600/1973, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili. Nonostante il dato letterale della disposizione richiamata, sia l’Agenzia delle Entrate sia l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale adottano un approccio sostanzialistico. In particolare, è stato chiarito che, qualora la società figlia ometta di applicare la ritenuta sui dividendi in assenza della preventiva acquisizione della documentazione richiesta, “resta impregiudicata l’operatività del regime in questione, fatta salva la responsabilità della partecipata italiana, quale sostituto d’imposta, nell’ipotesi in cui l’esenzione accordata si riveli ex post illegittima per la comprovata assenza dei requisiti sostanziali”.
    • Ordinanza n. 13136/2026 della Corte di Cassazione, commentata in “Transfer pricing non applicabile con garanzia gratuita per valide ragioni economiche”, Il Quotidiano del Commercialista del 08.05.2026: La Suprema Corte con l’ordinanza in esame ha trattato il tema della disciplina del transfer pricing alle operazioni prive di corrispettivo. Nel caso di specie, la Corte afferma il principio di diritto per cui, nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione, e tale operazione sia retta da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.
    • Ordinanza n. 12368/2026 della Corte di Cassazione, commentata in Accertamenti sui conti del coniuge con limitazioni, Il Sole24Ore del 05.05.2026, pagina 42: La Cassazione con l’ordinanza in analisi afferma che è illegittimo l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie sui conti di terzi se l’Ufficio non ha provato la riconducibilità dei movimenti al contribuente. Sebbene negli accertamenti “a tavolino” non sussista un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, la sentenza di merito che ometta di valutare elementi decisivi, quali la tipologia di attività svolta e l'effettivo coinvolgimento del terzo, è censurabile per vizio di motivazione. Infine, in tema di presunzioni legali, la valenza dei prelevamenti come ricavi occulti opera esclusivamente per i titolari di reddito d'impresa, mentre la presunzione relativa ai versamenti ha portata generale per ogni categoria di contribuente.



Prassi


    • Risoluzione n. 17/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Superbonus, verifiche del Fisco con il nodo general contractor”, Il Sole24Ore del 04.05.2026, pagina 30: La risoluzione in oggetto è volta a uniformare i comportamenti dei diversi uffici locali. In particolare, nella pratica, si è riscontrato più frequentemente il caso in cui l’appaltatore assumeva la veste di GC, svolgendo entrambe le attività. Sul punto, l’Agenzia, con la risoluzione in esame, sostiene che non rileva, ai fini fiscali, il modo in cui il GC organizza l’esecuzione delle opere, poiché il costo detraibile è quello dell’appalto, fermo restando il rispetto delle congruità dei corrispettivi applicati rispetto ai prezziari e ai parametri cui rinvia la normativa superbonus. In relazione a ciò, si deve tenere a mente che l’appaltatore non è solo un “coordinatore”, ma assume precise responsabilità nei confronti del committente, derivanti sia dalla legge sia dal contratto.
    • Provvedimento del 22 aprile 2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate commentato in “Dividendi esteri, rimborso Irap con quota minima al 20%”, Il Sole24Ore del 07.05.2026, pagina 34: L'analisi critica del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026 evidenzia un marcato scostamento tra le prassi amministrative e il quadro normativo-giurisprudenziale vigente in materia di rimborso IRAP sui dividendi UE/SEE. In particolare, la principale criticità tecnica risiede nel rigo RI14, ove l'apparente obbligatorietà di includere gli interessi nel computo della compensazione espone il contribuente a rischi, data la complessità del calcolo semestrale ex art. 44 DPR 602/1973. Ne consegue la necessità di un intervento chiarificatore che legittimi la separazione tra quota capitale, destinata alla compensazione, e quota interessi, da estinguersi mediante rimborso ordinario, onde evitare incertezze sulla decorrenza degli accessori nei versamenti in acconto e nelle eccedenze pregresse.


Civile e impresa


    • Sentenza n. 29/2026 del Tribunale di Caltanissetta, commentata in “Errato conferimento di rifiuto da ignoti: condominio salvo dalla sanzione”, Il Sole24Ore del 06.05.2026, pagina 38: Con l’ordinanza in analisi, il Tribunale di Caltanissetta si è pronunciato su una questione ricorrente: l’ imputazione - in caso di errato conferimento di rifiuti all’interno di mastelli in comodato d’uso e in assenza di identificazione dell’autore della violazione - di una responsabilità solidale al condominio in base all’articolo 6 della legge 689/1981. In particolare, il Tribunale ha chiarito che il condominio, in quanto mero comodatario di un bene mobile, non rientra nelle categorie previste dal menzionato articolo, con la conseguenza che la responsabilità solidale della compagine risulta illegittima.


Dottrina e Attualità


    • Se l’accordo transattivo è novativo scattano Iva e obbligo di fatturazione”, Il Sole24Ore del 04.05.2026, pagina 22: In tema IVA, la qualificazione di un accordo transattivo come novativo comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria e la sua sostituzione con un nuovo rapporto sinallagmatico, autonomamente rilevante ai fini impositivi. In tal caso, le reciproche rinunce al credito e al contenzioso, quali obbligazioni di “non fare” o “tollerare”, integrano il corrispettivo di una prestazione imponibile, a prescindere dall’effettivo pagamento. Ove, invece, la transazione sia priva di efficacia novativa, essa non incide sull’originario rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la rilevanza IVA resta ancorata alla prestazione iniziale, anche ai fini dell’esigibilità dell’imposta.
    • Subentro del donatario ma non dell’erede negli strati di acquisto della partecipazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.05.2026: Nel caso in cui oggetto di cessione sia l’intera entità della partecipazione posseduta, è irrilevante se la titolarità di questa partecipazione sia frutto di un unico acquisto. In particolare, il criterio di legge per definire quale “strato di acquisto” sia oggetto di cessione è dato dal comma 1-bis dell’art. 67 del TUIR, ai sensi del quale si considerano cedute per prima le partecipazioni acquisite più di recente (c.d. metodo LIFO). Posto ciò, le azioni o quote acquisite per successione costituiscono un singolo “strato di acquisto” temporalmente collocato in corrispondenza della data di successione, mentre le azioni o quote acquisite per donazione dovrebbero mantenere in capo al donatario la collocazione temporale dell’acquisto alla data di loro acquisizione da parte del donante.
    • Gli acconti sui dividendi distribuiti in modo illegittimo sono da restituire”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.05.2026: L’ordinanza del 30 maggio 2025 emessa dal Tribunale di Cagliari ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine all’applicabilità della disciplina relativa alla distribuzione di acconti sui dividendi nell’ambito di una S.r.l. condotta dagli amministratori verso la liquidazione giudiziale mediante il compimento di talune operazioni in favore della società controllante. In particolare, giova ricordare che la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita, ai sensi dell’art. 2433-bis, co. 1, Cod.civ., esclusivamente alle società “il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico”. Sul punto, il Tribunale di Cagliari evidenzia come il pagamento di acconti sui dividendi sia ammesso unicamente in favore delle società per azioni il cui bilancio sia sottoposto a revisione legale dei conti. Ne consegue che, nell’ambito di una S.r.l., non possono essere effettuati pagamenti ai soci causalmente qualificabili quali “acconti sugli utili”.

 

 

Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: