Italia - Rassegna stampa settimanale dal 7 al 13 marzo 2026

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione

 

    •  Schema di D.lgs. attuativo della direttiva UE 2024/1640, commentato in “Registro titolari effettivi aperto ma chi lo interroga è tracciato”, IlSole24Ore del 11.03.2026, pagina 29: Lo schema di decreto legislativo, esaminato dal Consiglio dei ministri, disciplina nuovamente l’accesso al relativo registro, finora oggetto di contenziosi e ancora pendente davanti alla Corte di giustizia Ue. La riforma mira a bilanciare esigenze di trasparenza nella prevenzione del riciclaggio con la tutela della privacy. L’accesso diretto e senza previa informativa è riconosciuto alle autorità competenti e ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, previa procedura di accreditamento telematico biennale. Possono accedere anche soggetti con legittimo interesse, tra cui giornalisti, enti del terzo settore, ricercatori e soggetti che intendono avviare operazioni economiche con l’entità interessata. Il decreto definisce inoltre le informazioni consultabili e introduce meccanismi di tracciamento degli accessi. L’ostensione dei dati avviene su richiesta motivata alla Camera di commercio, che deve rispondere entro 12 giorni lavorativi. È infine prevista la possibilità per il titolare effettivo di opporsi all’accesso in presenza di circostanze eccezionali che comportino rischi per la sicurezza personale.
    • Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05144/2026, commentata in “In arrivo una revisione della Convenzione Italia-Bulgaria”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2026: Con la risposta in analisi, il Governo è tornato sul tema dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Bulgaria, prospettandone una possibile revisione. La criticità deriva dalla definizione convenzionale di “residente”, che per la Bulgaria richiede il possesso della nazionalità bulgara. In base a tale interpretazione, già confermata da prassi dell’Agenzia delle Entrate, INPS e dalla Cassazione, i pensionati italiani trasferiti in Bulgaria ma privi della cittadinanza bulgara non possono essere considerati residenti ai fini convenzionali e quindi non possono beneficiare dell’esenzione dalla tassazione italiana prevista per le pensioni private. In questi casi le pensioni restano quindi imponibili in Italia secondo la normativa interna. Alla luce delle criticità emerse, il Governo ha dichiarato di aver avviato con la Bulgaria un confronto per modificare la Convenzione ed eliminare questa anomalia applicativa.


 

Giurisprudenza

 

  •  Sentenza n. 93/7/26 della C.G.T. II grado dell’Abruzzo, commentata in Discriminatorio il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili a soggetti extra-Ue”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2026: La sentenza in analisi ha riconosciuto a una società statunitense il diritto al rimborso della maggiore ritenuta applicata sui dividendi distribuiti nel 2018 dalla controllata italiana. I giudici hanno ritenuto discriminatorio il trattamento rispetto a quello previsto per società residenti in UE/SEE, in quanto contrario al principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 TFUE. È stato quindi confermato che l’applicazione di una ritenuta più elevata ai soggetti extra-UE, in presenza di cooperazione fiscale e di tassazione dei dividendi nello Stato di residenza, costituisce una restrizione ingiustificata. Il collegio ha inoltre riconosciuto la qualifica di beneficiario effettivo della società americana sulla base della documentazione prodotta. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea e nazionale e rappresenta un precedente rilevante per eventuali richieste di rimborso da parte di società controllanti extra-UE, anche se l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate resta restrittivo.   
  • Ordinanza n. 5258/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Relazione di attestazione da adeguare alle modifiche del concordato”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.03.2026: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha esaminato un concordato preventivo in continuità, soffermandosi sulla corretta determinazione del valore di liquidazione del patrimonio della società debitrice ai fini del confronto con la proposta concordataria. Nel caso di specie, dopo il deposito della relazione del professionista indipendente, la società aveva ottenuto un accreditamento del Servizio sanitario nazionale che ampliava le prospettive di business e il valore dell’azienda. Tuttavia, tale elemento non era stato adeguatamente quantificato nelle relazioni attestative, limitandosi a un generico riferimento ai maggiori flussi di cassa attesi. La Cassazione ha confermato la revoca dell’omologazione disposta dalla Corte d’Appello, affermando che le relazioni del professionista e del commissario devono fornire una valutazione puntuale delle sopravvenienze rilevanti che incidono sull’attivo o sul passivo. In mancanza di stime attendibili e dati tecnici, i creditori non sono posti in condizione di esprimere un voto consapevole, con conseguente impossibilità di procedere all’omologazione del concordato.


Prassi

    • Risposta ad interpello n. 75/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in IVA dovuta sui compensi professionali erogati da una società cancellata, Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale della cessione di un credito professionale da parte di un professionista trasferitosi negli Stati Uniti e con partita IVA italiana cessata. Il compenso percepito dalla società cessionaria mantiene la natura di reddito di lavoro autonomo e, in base al principio di cassa, è imponibile nel momento della percezione. Nel caso esaminato il pagamento è avvenuto quando il contribuente era già fiscalmente residente negli Usa, con applicazione delle regole convenzionali tra Italia e Stati Uniti. Ai fini IVA, la cessione del credito non anticipa il momento impositivo: l’imposta diventa esigibile solo quando il debitore paga il corrispettivo al cessionario. Il professionista deve quindi emettere fattura entro 12 giorni dall’incasso. Nonostante la cessazione della partita IVA, resta necessario aprirne una nuova in Italia per adempiere agli obblighi fiscali relativi ai rapporti ancora pendenti.

    • Risposta ad interpello n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Detassato al 70% l’impatriato nel 2023 che si trasferisce in Regioni senza la misura rafforzata”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.03.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per la fruizione dell’agevolazione “rafforzata” per lavoratori impatriati trasferiti nel Centro-Sud Italia, che per il periodo 2020-2023 prevede la detassazione del 90% del reddito (anziché del 70%). Il beneficio maggiorato richiede che la residenza anagrafica sia acquisita e mantenuta in una delle Regioni agevolate per tutto il periodo di fruizione. Nel caso esaminato, il contribuente si era trasferito nel 2023 in Puglia ma nel 2024 aveva spostato la residenza a Roma. L’Agenzia ha chiarito che in tale situazione non spetta la detassazione al 90% fin dall’anno di rimpatrio, ma resta applicabile il regime ordinario con detassazione al 70%. La maggiore imposta dovuta per il 2023 deve essere regolarizzata tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Il trasferimento successivo in una Regione non agevolata non comporta quindi la perdita totale del regime, ma solo il passaggio alla misura ordinaria.
    • Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05145/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Prima casa alle condizioni ordinarie per chi si trasferisce all’estero non per lavoro”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in analisi, ha chiarito l’ambito applicativo delle condizioni speciali per l’agevolazione “prima casa” previste per i soggetti trasferiti all’estero. A seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 69/2023 alla Nota II-bis del DPR n. 131/1986, tali condizioni si applicano solo a chi si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro, consentendo l’acquisto dell’immobile senza l’obbligo di trasferire la residenza in Italia entro 18 mesi, purché l’acquirente abbia risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni e l’immobile sia situato nel Comune di nascita o in uno di quelli di precedente residenza o attività. L’Agenzia esclude che tale disciplina possa estendersi ai soggetti trasferiti all’estero per motivi diversi dal lavoro, i quali possono fruire del beneficio solo secondo le regole ordinarie. Analoga esclusione vale anche nei casi di successione relativa all’unica abitazione in Italia.

Civile e impresa


    • Più istituti in gioco se un erede nel testamento non vuole succedere”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.03.2026: Il codice civile disciplina l’ipotesi in cui un erede designato nel testamento non possa o non voglia accettare l’eredità attraverso tre istituti che operano in ordine progressivo: sostituzione, rappresentazione e accrescimento. In primo luogo, rileva la sostituzione (art. 688 c.c.) che ricorre quando il testatore ha previsto un soggetto destinato a subentrare all’erede originariamente indicato. In assenza di tale previsione può operare la rappresentazione (art. 467 c.c.), che consente ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del loro ascendente che non possa o non voglia succedere, purché ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla legge. Qualora anche la rappresentazione non sia applicabile, può trovare spazio l’accrescimento (art. 674 c.c.), in base al quale la quota rimasta vacante si aggiunge a quella degli altri eredi chiamati congiuntamente nel medesimo testamento. Se neppure l’accrescimento è possibile, la quota dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi secondo le regole della successione legittima (art. 677 c.c.).


Dottrina e Attualità

    • Separazione dei patrimoni: lente sulle holding di famiglia”, IlSole24Ore del 09.03.2026, pagina 22: La creazione di una holding di famiglia può avvenire tramite scissione asimmetrica della holding esistente, operazione spesso utilizzata nei gruppi familiari per separare i rami della famiglia e stabilizzare la governance. Tuttavia, secondo un orientamento dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione può essere valutata come abuso del diritto quando consente di ottenere un vantaggio fiscale rispetto all’alternativa del conferimento di partecipazioni da parte delle persone fisiche, potenzialmente tassato al 26%. Il rischio di contestazione emerge quando la riorganizzazione non produce effetti economici rilevanti oltre al risparmio d’imposta. L’assenza di abuso può invece essere riconosciuta se l’operazione è supportata da valide ragioni extra-fiscali, come la razionalizzazione della struttura societaria, la stabilità della governance o la separazione degli asset tra i diversi rami familiari. In situazioni di incertezza può risultare opportuno ricorrere all’interpello.
    • Disputa sul trust tra Fisco e Cassazione”, IlSole24Ore del 12.03.2026, pagina 36: Il trust è spesso percepito come un trasferimento definitivo dei beni dal proprietario al trustee, ma in realtà l’istituto si fonda su un rapporto di affidamento. Proprio il confine tra controllo del disponente e autonomia del trustee è al centro di numerose controversie, soprattutto nei casi in cui il disponente mantenga poteri gestionali o dispositivi, con il rischio di configurare trust fasulli definiti “trust sham”. In Italia l’Agenzia delle Entrate ha adottato un orientamento particolarmente restrittivo, ritenendo “interposti” e quindi fiscalmente inesistenti i trust nei quali il disponente conserva poteri rilevanti, fino a considerare i beni ancora parte del suo patrimonio anche ai fini successori. Un diverso orientamento emerge però dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 34208/2025, ha riconosciuto la validità di un trust disciplinato dalla legge di Jersey nonostante alcuni poteri riservati al disponente, affermando che tali prerogative sono compatibili con l’istituto quando previste dalla legge regolatrice. La decisione evidenzia quindi il contrasto tra l’impostazione dell’amministrazione finanziaria e quella della Corte.
    • Trust, plusvalenze a reddito o capitale secondo la detenzione”, IlSole24Ore del 12.03.2026, pagina 30: Nella gestione del patrimonio in trust, il trustee deve affrontare il problema della corretta imputazione dei proventi e degli oneri tra reddito e capitale, aspetto rilevante sia ai fini della rendicontazione sia per il rispetto del principio di imparzialità verso i beneficiari. Spesso, infatti, i beneficiari si distinguono tra titolari del reddito e titolari del capitale, imponendo al trustee di mantenere un equo bilanciamento tra le diverse categorie (“duty of impartiality”). In linea generale, nel diritto dei trust si considera capitale il valore del patrimonio e gli effetti derivanti dalla sua dismissione, mentre costituisce reddito l’utile generato dall’impiego del capitale. Con riferimento alle partecipazioni societarie, i dividendi distribuiti sono normalmente imputati al reddito, mentre rimborsi di capitale o operazioni come aumenti gratuiti di capitale sono imputati al capitale. Questa distinzione rende non neutrale la scelta di detenere beni direttamente o tramite società, poiché incide sulla ripartizione dei benefici tra le diverse categorie di beneficiari.
    • L’imposta di successione netta ai fini reddituali si imputa pro quota ai beni ereditati”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2026: Ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ereditate è pari al valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione (o al valore normale per i beni esenti). In caso di cessione, la plusvalenza è determinata confrontando il corrispettivo con tale costo, aumentato degli oneri inerenti, tra cui l’imposta di successione. Quando nell’asse ereditario sono presenti più beni e incidono passività e franchigie, l’imposta pagata va ripartita proporzionalmente al valore dei beni ereditati, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/2001, e solo la quota riferibile alle partecipazioni ne incrementa il costo fiscale. Eventuali passività specificamente collegate a determinati beni riducono il loro valore ai fini del riparto, incidendo sulla quota di imposta imputabile agli altri beni.




 

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