Italia - Rassegna stampa settimanale dal 29 novembre al 5 dicembre 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione



  • Decreto correttivo Irpef Ires approvato il 20.11.2025, commentato in “Derivazione, micro imprese con la coda del doppio binario”, IlSole24Ore del 3.12.2025, pagina 37: Il decreto in esame interviene in materia di derivazione rafforzata, modificando i soggetti che lo applicano; prevederebbe, infatti, l’estensione della derivazione alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, a partire dal periodo d’imposta 2025. Rimangono in regime di derivazione semplice le micro imprese che redigono il bilancio in base all’art. 2435-ter. Tra i motivi che possono indurre ad abbandonare il 2345-ter, più semplice, vi sarebbero maggiori e più complete informazioni per gli stakeholders e in particolare per il sistema bancario. In realtà, per le micro imprese la scelta era già possibile dal punto di vista civilistico, con il problema però di dover gestire il doppio binario civilistico-fiscale, rimosso dal 2025.
  •  Ddl di bilancio 2026, commentato in “Dividendi, la manovra guarda alla UE: soglia al 5% in cinque paesi”, IlSole24Ore del 1.12.2025, pagina 3: Con le modifiche alla versione iniziale del Ddl di Bilancio 2026, dal 1° gennaio cambierà in modo rilevante la tassazione dei dividendi in Italia: la dividend exemption del 95% sarà riconosciuta solo per partecipazioni pari almeno al 5%, detenute per un periodo minimo di tre anni, anche se sono circolate ipotesi diverse. In mancanza di tali requisiti, i dividendi saranno interamente tassati a Ires con aliquota del 24%, con un incremento dell’imposizione molto significativo rispetto all’attuale prelievo effettivo. La riforma allinea in parte l’Italia ad alcuni ordinamenti europei, ma introduce uno dei periodi di possesso più lunghi tra i Paesi UE. L’inasprimento inciderà soprattutto sui dividendi di fonte italiana, mentre quelli esteri beneficeranno del tax credit per le imposte pagate all’estero. 
  • D.lgs. “titolari effettivi” del Mef, commentato in “Accesso al registro titolari, ecco la norma Ue”, IlSole24Ore del 4.12.2025, pagina 36: Il decreto legislativo sui titolari effettivi approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2025 ridefinisce i criteri di accesso ai registri delle Camere di commercio in attuazione della direttiva UE 2024. Viene superato il principio dell’accesso generalizzato al pubblico previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 231/2007 e, di conseguenza, l’accesso sarà consentito solo a soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante, diretto, concreto e attuale. È richiesta anche la prova documentata della non corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva. Per gli enti portatori di interessi diffusi, l’interesse non deve coincidere con quello dei singoli associati. Tuttavia, restano aperti i profili di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali UE e la Cedu in tema di privacy e di criticità in merito alla discrezionalità lasciata agli Stati nella definizione di “legittimo interesse”. Infine, sono attese per l’11 dicembre le conclusioni dell’Avvocato generale UE sui dubbi sollevati.



Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 1224/2025 della Cgt I grado di Milano, commentata in “Pignoramento a terzi, sollecito inopportuno”, ItaliaOggi del 1.12.2025, pagina 26: Con la sentenza in esame la corte ha ritenuto atto non dovuto e da annullare quello con cui l’Amministrazione intima il versamento di somme che, per effetto di un pignoramento presso terzi, sono già in corso di corresponsione. L’esecuzione, infatti, era già stata attivata attraverso detto pignoramento presso il datore di lavoro, che stava provvedendo ad effettuare le dovute ritenute sullo stipendio mensile della contribuente. Quest’ultima affermava, dunque, la natura indebita del nuovo atto esattoriale, chiedendone l’annullamento. La corte, rilevando che nel sollecito non vi fosse puntuale indicazione delle somme, ma soprattutto che la contribuente stesse già versando il dovuto per mezzo delle trattenute, ha ritenuto l’atto “inopportuno”, annullandolo e compensando le spese di lite.

  • Sentenza n. 297/1/2025 della Cgt I grado di Como, commentata in “Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia”, IlSole24Ore del 1.12.2025, pagina 36: Le imposte pagate all’estero su redditi di capitale sono detraibili in Italia se gli stessi redditi sono tassati obbligatoriamente anche nello Stato italiano. Infatti, la Cgt di Como, con la sentenza n. 297/1/2025, ha riconosciuto il diritto alla detrazione per dividendi di fonte svizzera. Il caso riguardava un contribuente che aveva subito una ritenuta in Svizzera e successivamente la ritenuta del 26% in Italia a seguito del negato rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate per mancanza di una certificazione formale dell’autorità estera. I giudici hanno invece ritenuto sufficiente la certificazione del sostituto d’imposta estero, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui la detrazione spetta se la tassazione italiana è obbligatoria. La prova del pagamento definitivo può essere fornita anche in modo non formalistico. La decisione si inserisce, quindi, in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
  • Sentenza n. 29335/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Avvisi, requisiti ad hoc per le motivazioni”, ItaliaOggi del 1.12.2025, pagina 24: Con la sentenza in esame, la Corte ha stabilito che l’atto accertativo contenente la “provocatio ad opponendum”, ossia l’invito a difendersi, non comporta in automatico la completezza motivazionale del provvedimento. I giudici hanno ribadito che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell’atto tributario, non riconducibile alla mera provocatio ad opponendum, ma integra un elemento essenziale dell’atto stesso, sulla cui base viene definito il thema probandum e decidendum dell’eventuale successivo giudizio di impugnazione. In particolare, la motivazione deve consentire il controllo interno e giurisdizionale dell’atto al fine di accertare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, come già si sono espresse le Sezioni Unite, avallate dalla Corte Costituzionale.
  • Sentenza n. 573/1/2025 della Cgt I grado di Bergamo, commentata in “Criptovalute, vanno tassate anche le plusvalenze ante 2023”, IlSole24Ore del 4.12.2025, pagina 36: Le plusvalenze su criptovalute realizzate prima del 2023 restano tassabili anche in assenza di una disciplina specifica vigente all’epoca. Lo ha stabilito, con la sentenza in analisi, la Corte di giustizia tributaria di Bergamo. Infatti, il comma 127 della legge 197/2022 viene qualificato come norma interpretativa e non innovativa, escludendo quindi profili di retroattività illegittima. I giudici negano l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere, accogliendo la qualificazione di quest’ultime come strumenti finanziari, con tassazione ex art. 67, comma 1, lett. c-quater e c-quinquies del TUIR. Tale decisione richiama la sentenza della Cassazione n. 44378/2022 in tema di attività finanziaria. Tuttavia, resta però aperto il dubbio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.




Prassi

 

  • Risposta ad istanza di interpello n. 299/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “La tassazione disallineata non è abuso del diritto”, IlSole24ore del 2.12.2025, pag. 41: Con la risposta ad interpello in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che integri abuso del diritto il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti, effettuata per cassa alla scadenza in un’obbligazione “one coupon”, e la deduzione degli interessi passivi in capo alla società emittente, operata per competenza pro rata temporis lungo la durata del prestito. Lo sfasamento è ricondotto esclusivamente alla diversa logica di imputazione dei componenti reddituali e alla struttura finanziaria dello strumento e non ad un vantaggio fiscale indebito. Richiamando l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, l’Agenzia precisa che l’abuso del diritto ricorre solo in presenza di schemi negoziali circolari privi di sostanza economica, mentre nel caso di specie la finalità è il reperimento di risorse per investimenti strategici.
  • Provv. n. 321918/2025 e provv. n. 375356/2024 dell’Agenzia delle Entrate, commentati in “Cambiano le regole per la delega ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate”, Il Quotidiano del Commercialista del 3.12.2025: Con i provvedimenti in esame, si precisa che dall’8 dicembre 2025 entrano in vigore le nuove regole sulla delega unica per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, mentre fino al 5 dicembre 2025 restano utilizzabili le attuali modalità di rinnovo. Le deleghe già attive manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 è previsto il fermo dei servizi per consentire l’aggiornamento dei sistemi, con sospensione temporanea dell’area riservata. La nuova delega potrà riguardare diversi servizi, tra cui il cassetto fiscale, il portale “Fatture e Corrispettivi”, l’acquisizione dati ISA e i servizi dell’Ade-Riscossione. Essa potrà essere conferita a un massimo di due intermediari, in forma cartacea o elettronica. La durata della delega è stabilita fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento.




Civile e impresa

  • Legge n. 182/2025, commentata in “Al via le nuove norme sull’acquisto degli immobili donati”, Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2025: La nuova legge in analisi introduce rilevanti modifiche alla disciplina civilistica in materia successoria e di circolazione degli immobili donati. In primo luogo, vengono dimezzati i termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta. Inoltre, la riforma consente di trascrivere nei registri immobiliari, mediante dichiarazione sostitutiva, l’accettazione tacita o presunta dell’eredità. Parallelamente, la legge ridisegna profondamente la disciplina degli immobili di provenienza donativa: viene infatti eliminato il diritto dei legittimari di agire contro i terzi acquirenti, prevedendo che essi possano rivolgersi solo al donatario – o, entro limiti circoscritti, ai suoi aventi causa gratuiti – per ottenere la restituzione o un’indennità. La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025, con un regime transitorio che tutela le opposizioni già trascritte o da trascrivere entro sei mesi.



Dottrina e Attualità

 

  • Holding di famiglia, i vantaggi dalla pianificazione alla governance”, IlSole24Ore del 1.12.2025, pagina 37: La holding di famiglia, costituita tramite il conferimento delle partecipazioni nelle società operative, consente di centralizzare la gestione e perseguire obiettivi sia fiscali sia organizzativi. Il regime agevolato dell’art. 177 del TUIR favorisce tali operazioni, mentre è attesa una possibile revisione della tassazione dei dividendi dal 2026. Sul piano extra-tributario, la holding isola eventuali conflitti familiari, evitando impatti diretti sulle società operative. Essa garantisce una gestione unitaria delle partecipazioni, in particolare nei casi di controllo. La stabilità del controllo facilita operazioni straordinarie come cessioni, ingressi di fondi o quotazioni. Fondamentale è la corretta struttura di governance e la disciplina statutaria delle partecipazioni. La holding è inoltre uno strumento efficace per pianificare il passaggio generazionale. Tuttavia, la destinazione delle quote agli eredi richiede attenzione per gli effetti sulla legittima e sulle valutazioni delle partecipazioni.
  • No degli svizzeri alla super tassa sui ricconi”, ItaliaOggi del 2.12.2025, pagina 2: La Svizzera ha respinto con una maggioranza prossima all’80% il referendum volto a introdurre un’imposta di successione del 50% sui patrimoni oltre i 50 milioni di franchi. Il governo federale si era espresso per il no, ritenendo la misura dannosa per l’attrattività del Paese. Infatti, la sola proposta di introdurre tale imposta aveva già spinto alcuni grandi patrimoni a valutare il trasferimento all’estero. Il risultato conferma l’orientamento svizzero verso delle politiche stabili e prevedibili e si inserisce nel contesto internazionale di concorrenza tra Paesi per attrarre contribuenti facoltosi. Fra questi Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong e Singapore offrono forti incentivi fiscali.
  • Trust opachi, la stretta via per neutralizzare il regime dell’imposizione integrale”, IlSole24Ore del 4.12.2025, pagina 38: L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR prevede l’integrale imposizione in Italia dei redditi attribuiti ai beneficiari residenti da trust opachi esteri localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, imponendo altresì le attribuzioni di cui non sia provata la natura patrimoniale. Tuttavia, tale rinvio comporta l’uso del solo criterio dell’aliquota nominale, con effetti spesso penalizzanti. In molti casi i redditi risultano però già assoggettati a congrua imposizione estera, rendendo irragionevole la doppia tassazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di disapplicazione tramite prova della tassazione effettiva. Dunque, la seconda esimente (art. 47-bis, comma 2) e l’interpello probatorio risultano oggi di fatto inaccessibili nella maggior parte dei casi. Ne derivano distorsioni applicative e profili di incostituzionalità. È auspicata una riforma normativa che consenta la neutralizzazione dell’imposizione integrale in presenza di prelievo estero congruo.
  • In partenza lo scambio automatico mondiale dei dati degli immobili esteri”, Il Quotidiano del Commercialista, 5.12.2025: L’IPI MCAA introduce un meccanismo multilaterale di scambio automatico dei dati sugli immobili esteri, affiancandosi alla direttiva 2011/16/UE e agli altri standard internazionali esistenti. L’accordo ha rilevato 25 adesioni, tra cui l’Italia, vari Stati UE, alcuni Paesi europei extra-UE e sette Stati extraeuropei. Il sistema prevede due moduli: il primo riguarda dati relativi ad acquisti, vendite e possesso di immobili da parte di non residenti, con uno scambio “one-off” iniziale e uno scambio annuale; il secondo riguarda i redditi ricorrenti connessi agli immobili, in particolare le locazioni. Le informazioni trasmesse saranno quelle immediatamente disponibili alle amministrazioni (registri immobiliari o equivalenti) e saranno utilizzate dagli Stati riceventi per verificare la corretta tassazione degli immobili esteri, inclusi redditi, imposte patrimoniali e tributi successori. L’entrata in vigore operativa è attesa tra il 2029 e il 2030, con possibile futura estensione ad altri Paesi.



 

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