Legislazione
- Comunicato pubblicato il 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro, commentato in “In arrivo la proroga per bonus donne, bonus giovani e bonus ZES unica”, Il Quotidiano del Commercialista del 19.02.2026: Il Ministero del Lavoro ha reso noto che si potranno utilizzare, anche nel 2026, le misure a sostegno dell’occupazione, ovverosia il bonus donne, il bonus giovani e il bonus ZES. Con particolare riferimento al bonus ZES unica, si prevede il differimento fino al 30 aprile 2026 (e non fino al 31 dicembre 2026). Anche in questo caso si prevede una riduzione al 70% della misura dell’esonero contributivo. Come per il bonus giovani, anche per il bonus ZES unica la misura dell’esonero contributivo sarebbe del: (i) 100% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025; (ii) 70% per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026; e (iii) 100% per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 582/2025 della Cgt di I grado di Modena, commentata in “Criptovalute, monitoraggio fiscale anche per le annualità ante 2023”, IlSole24Ore del 17.02.2026, pagina 36: Con la sentenza in analisi, la Corte di giustizia tributaria ha stabilito che la detenzione di criptovalute tramite intermediario estero che custodisca le chiavi private integri un’attività finanziaria estera soggetta a monitoraggio fiscale, con obbligo di compilazione del quadro RW, anche per le annualità anteriori al 2023, sebbene la disciplina espressa sia stata introdotta solo con la Legge 197/2022. La decisione si inserisce in un quadro interpretativo secondo cui, tale obbligo, fosse già desumibile dal sistema, in linea con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e con precedenti giurisprudenziali, tra cui quello del TAR Lazio e della Corte di giustizia dell'Unione Europea (causa C-264/14), valorizzando il concetto di custodia estera ai sensi dell’art. 4 Dl. 167/1990.
- Sentenza n. 139/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Termini di prescrizione in scadenza nel 2020 e 2021 con proroga biennale”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.02.2026: La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha sancito che ai sensi dell’art. 12 co. 2 del DLgs. 159/2015, i termini di prescrizione che sarebbero scaduti nel periodo di sospensione (quindi nel 2020 e nel 2021) sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del periodo di sospensione. Si tratta di una delle prime pronunce della giurisprudenza di vertice in merito all’ambito applicativo delle sospensioni/proroghe emergenziali in tema di prescrizione. Il periodo di sospensione o la proroga della prescrizione, come regola generale, va ad aggiungersi secondo i criteri di legge al normale termine, che è secondo la giurisprudenza dominante: (i) di 10 anni per le imposte e di 5 anni per i tributi locali; (ii) di 5 anni per sanzioni e interessi a prescindere dal fatto che il tributo goda di una prescrizione maggiore. Il legislatore sancisce che la proroga è “al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, quindi considerato che la sospensione si è protratta anche nel 2021, lo slittamento è di diritto al 31 dicembre 2023.
Prassi
- Messaggio n. 536/2026 dell’INPS, commentato in “Invio all’INPS dei dati sui fringe benefit e stock option 2025 entro il 28 febbraio”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.02.2026: Con il messaggio in esame, l’INPS ha fissato al 28 febbraio 2026 il termine entro cui i datori di lavoro devono comunicare i fringe benefit e le stock option erogati nel 2025 ai dipendenti cessati con diritto a pensione, poiché l’Istituto di previdenza, quale sostituto d’imposta, deve effettuare il conguaglio fiscale e predisporre le certificazioni. La disciplina si coordina con le soglie agevolate introdotte dalla Legge di bilancio 2025, che escludono dal reddito determinati benefit entro limiti rafforzati, il cui superamento comporta l’imponibilità integrale. L’invio tardivo dei flussi impedisce il conguaglio di fine anno e determina la successiva rettifica delle Certificazioni Uniche, con obbligo dichiarativo in capo al contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire tramite l’applicativo telematico dedicato presente sul portale istituzionale, secondo le specifiche tecniche rese disponibili dall’Istituto.
- Provvedimento n. 56564/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Dal 15 aprile comunicazione per il bonus ZES unica aggiuntivo per il 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.02.2026: Con il provvedimento in analisi, l’AdE stabilisce che, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, le imprese interessate potranno trasmettere la comunicazione per il credito d’imposta ZES unica aggiuntivo 2025, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, utilizzando il modello approvato. L’agevolazione, pari al 14,6189%, si somma al credito già riconosciuto fino al 75% dell’investimento, a condizione che per i medesimi interventi non sia stato fruito il bonus Transizione 5.0, circostanza che deve essere dichiarata in sede di comunicazione. Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, previa ricevuta autorizzativa, nel periodo dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti pubblica le nuove norme di comportamento, commentate in “Enti del terzo settore, l’organo di controllo supervisore sui requisiti”, IlSole24Ore del 19.02.2026, pagina 30: Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato l’aggiornamento delle norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, rafforzandone ruolo e poteri in una fase di transizione normativa che incide su assetti organizzativi e profili fiscali. Il documento attribuisce particolare rilievo alla vigilanza su Odv e Aps, con verifica del numero minimo di associati e della prevalenza dell’apporto volontario, nonché all’inclusione del whistleblowing, imponendo controlli sull’effettiva funzionalità dei canali interni ai sensi del D.lgs. 24/2023. Viene inoltre ribadita la necessità di un coordinamento strutturato con revisore legale e organismo di vigilanza, al fine di assicurare coerenza nel sistema dei controlli.
- Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Regime forfetario aperto anche a ODV e APS commerciali”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.02.2026: Con la prima circolare del 2026, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate affronta la nuova disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore. In particolare, l’AdE chiarisce che i proventi derivanti da attività di raccolta fondi svolte con carattere di continuità e qualificabili come entrate commerciali in quanto ottenuti nell’ambito di rapporti aventi natura corrispettiva non assumono rilievo nel confronto tra attività commerciali e non commerciali. Diversi profili di novità si concentrano sul regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017, riservato a ODV e APS: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “poiché la norma fa riferimento in modo generico a tali enti e non specifica alcuna condizione relativa alla loro qualificazione fiscale, si ritiene che possano accedere al regime anche le ODV e le APS che assumono natura commerciale”.
Civile e impresa
- Sentenza del Tribunale di Milano, commentata in “Mediazione, sanzionata la parte che non si presenta”, IlSole24Ore del 16.02.2026, pagina 22: Con la sentenza del 22 dicembre 2025, il Tribunale di Milano ha affermato che la partecipazione al primo incontro di mediazione costituisce condotta doverosa, la cui omissione, in assenza di un impedimento assoluto e non temporaneo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12-bis del D.lgs. n. 28/2010, come introdotto dalla riforma Cartabia. Nel caso di specie, la compagnia assicurativa, rimasta assente senza valido giustificato motivo, è stata condannata sia al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato in favore dello Stato, sia al versamento di un importo equitativamente determinato in favore dell’attrice. Il giudice ha escluso che tale condotta integri automaticamente responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., richiedendosi a tal fine un abuso del processo. La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a rafforzare l’effettività della mediazione obbligatoria, anche alla luce dei bassi tassi di partecipazione registrati in taluni settori, quali quello assicurativo e bancario.
- Ordinanza n. 3442/2026 della Corte di cassazione, commentata in “Separazione, accordi patrimoniali omologati impugnabili dai creditori”, IlSole24Ore del 18.02.2026, pagina 34: Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che gli accordi patrimoniali inseriti in una separazione consensuale omologata, quando eccedono il contenuto tipico della crisi coniugale e assumono autonoma causa negoziale, restano assoggettati alle ordinarie regole civilistiche e possono quindi essere impugnati dai creditori con azione di simulazione. La decisione conferma che il trasferimento di beni tra coniugi, ove diretto a svuotare la garanzia patrimoniale del debitore, è sindacabile dal terzo pregiudicato, anche se formalmente recepito nel verbale di separazione. La Corte ha richiamato l’orientamento per cui la validità delle clausole traslative riconosciuta dalla giurisprudenza non esclude la loro contestabilità sul piano simulatorio, qualora emerga la divergenza tra assetto dichiarato e volontà effettiva. Ne deriva che l’omologazione giudiziale non attribuisce agli accordi una stabilità tale da sottrarli al controllo dei creditori.
Dottrina e Attualità
- “Esimente unica per evitare il regime CFC”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.02.2026: L’articolo analizza la disciplina CFC che prevede la tassazione per trasparenza quando coesistano bassa imposizione effettiva e prevalenza di passive income, salvo che il socio dimostri l’esimente dell’attività economica effettiva, la cui prova non richiede interpello obbligatorio e può essere fornita anche in sede di controllo. La prassi dell’AdE ha chiarito che l’istanza preventiva è ammessa entro i termini dichiarativi e che permane l’obbligo di segnalazione delle partecipazioni CFC, la cui omissione comporta sanzioni anche in presenza di redditi negativi. Superando il precedente orientamento restrittivo, la circolare 29/2022 ha riconosciuto che il regime può cessare non solo per effetto dell’esimente, ma anche quando vengano meno i test ETR o passive income, ferma la facoltà del contribuente di continuare ad applicarlo. Nei periodi di fuoriuscita resta tuttavia necessario il monitoraggio dei tax assets della controllata, qualora se ne voglia preservare l’utilizzabilità in future imputazioni per trasparenza.
- “Requisiti soggettivi pex immediati con lo scorporo di azienda mediante scissione”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.02.2026: L’articolo chiarisce che, nella scissione mediante scorporo ex art. 2506 comma 1 Cod. Civ., ove vengano trasferiti complessi aziendali qualificabili come aziende o rami d’azienda, la partecipazione ricevuta dalla società scissa nella beneficiaria giova di una retrodatazione sia ai fini del possesso sia dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Ne deriva che, già dal giorno successivo all’efficacia della scissione, possono risultare integrati i “requisiti soggettivi” della participation exemption di cui all’art. 87 TUIR, ossia il possesso ininterrotto e la classificazione contabile. Con riguardo ai “requisiti oggettivi” di residenza e commercialità, la prassi dell’AdE richiede, nelle operazioni neutrali, una verifica estesa anche alla società dante causa per il periodo di monitoraggio. Ne consegue che l’immediata applicabilità della pex presuppone la continuità storica dei requisiti in capo alla scissa, ferma la possibilità che quelli oggettivi maturino in un momento successivo.
- “Il Vietnam entra nella black list dell’Unione europea”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.02.2026: Con aggiornamento del 17 febbraio 2026, il Consiglio dell'Unione europea ha inserito Vietnam e Isole Turks e Caicos nella black list delle giurisdizioni non cooperative, eliminando invece Figi, Samoa e Trinidad e Tobago, con effetti rilevanti ai fini dell’art. 110, co. 9-bis ss., TUIR. L’inclusione del Vietnam, motivata da carenze nello scambio di informazioni fiscali secondo le valutazioni OCSE, assume particolare impatto per l’intenso interscambio commerciale con l’Italia, imponendo alle imprese un rafforzato onere documentale. I costi sostenuti verso controparti residenti in tali giurisdizioni restano deducibili entro il valore normale, mentre l’eventuale eccedenza richiede la prova dell’effettivo interesse economico, ferma in ogni caso la dimostrazione della concreta esecuzione dell’operazione. Le modifiche producono effetti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, che costituisce il dies a quo per il monitoraggio delle operazioni.
Fidinam può aiutarti
La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.