Legislazione
- DM 7 agosto 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15.09.2025, commentato in “Verifiche sugli ETS attese per primi mesi del 2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.09.2025: A partire dai primi mesi del 2026 partiranno i controlli ordinari sugli enti del Terzo settore, secondo quanto disposto dal D.M. in commento. Ai sensi degli artt. 8 e 21 del decreto, le attività di verifica saranno svolte da soggetti qualificati: iscritti ad Albi professionali, al Registro dei revisori legali, o in possesso di specifica formazione ed esperienza. Le verifiche avverranno prevalentemente in forma documentale, sulla base dei dati presenti nel RUNTS e delle informazioni fornite dagli enti, con possibilità di accessi in loco qualora siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio. Previste specifiche modalità semplificate per i micro-enti (con entrate annue inferiori ai € 60.000 euro), e obblighi di verifica rafforzati per le fondazioni, anche in merito alla permanenza dello scopo statutario e alla legittimità degli atti.
- Disegno di legge sull’intelligenza artificiale, commentato in “Regime impatriati anche per chi ha fatto ricerca nell’IA”, IlSole24Ore del 23.09.25, pagina 35: Il Senato, recependo il Regolamento UE 2024/1689, ha approvato in via definitiva il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale. In particolare, l’art. 22 del disegno estende chirurgicamente il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5, lett. d), D.Lgs. 209/2023, includendo tra i beneficiari coloro che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nel campo delle tecnologie IA. Tali soggetti potranno quindi beneficiare della detassazione del 50% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, nel limite di € 600mila annui. L’art. 23, inoltre, prevede un rafforzamento del Fondo nazionale innovazione, gestito da Cdp Venture Capital, con una dotazione di 1 miliardo di euro, di cui una parte significativa destinata al settore cybersecurity. Non sono stati introdotti nuovi incentivi fiscali settoriali, ma rimangono applicabili le misure già vigenti, quali il credito d’imposta R&S, il nuovo patent box e le agevolazioni per le start-up innovative.
Giurisprudenza
- Ordinanza n. 25761/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Agevolazioni prima casa applicabili al contratto di cambio camere”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.09.2025: Con l’ordinanza in esame, la Corte ha confermato la spettanza delle agevolazioni prima casa anche nell’ambito del contratto di permuta immobiliare con costruzione futura (c.d. “cambio camere”), purché l’unità abitativa sia effettivamente destinata a residenza principale e la costruzione sia completata entro tre anni dalla registrazione dell’atto, ai sensi dell’art. 76, co. 2, DPR 131/1986. La Corte ha ribadito che la finalità abitativa prevale sullo stato di costruzione del bene, richiamando orientamenti consolidati (Cass. n. 5180/2022 e n. 3913/2025). Rimane controverso, tuttavia, il termine entro cui trasferire la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile da edificare. In assenza di specifica previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17867/2022) ritiene applicabile il termine di 18 mesi dall’acquisto, analogamente agli immobili già ultimati, anche se ciò può generare effetti penalizzanti in caso di ritardi nell’edificazione.
- Ordinanza n. 25992/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “La disapplicazione delle società di comodo passa per motivazioni oggettive”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.09.2025: La Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina delle società non operative ex art. 30, L. 724/94, esaminando un caso in cui una società in liquidazione, per gli anni 2013 e 2014, non aveva superato il test di operatività. La società aveva giustificato l’inattività con la mancata concessione delle autorizzazioni amministrative necessarie all’avvio di due strutture socioassistenziali e per la sproporzione tra mezzi richiesti rispetto ai ricavi e redditi attesi. La Corte, tuttavia, cassa con rinvio, richiamando la necessità di un’analisi puntuale circa l’esistenza di impedimenti oggettivi, come richiesto dal comma 4-bis dell’art. 30 citato. La giurisprudenza recente, Cass. n. 24731/2025, evidenzia che il mero decorso del tempo in stato di inattività, pur in presenza di ostacoli burocratici o difficoltà finanziarie, può essere ricondotto a scelte imprenditoriali e non a cause oggettive. La Corte appare restrittiva nel riconoscere la disapplicazione della disciplina in presenza di ostacoli di natura soggettiva o di inadeguata pianificazione imprenditoriale, ribadendo che l'onere della prova di circostanze oggettive impeditive grava sul contribuente.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 251/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Detraibile l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività liquidatoria della società”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.09.2025: Con la risposta, l’Agenzia chiarisce che la fase di liquidazione volontaria costituisce parte integrante dell’attività d’impresa, seppur l’ultima, rendendo possibile la detrazione dell’IVA anche per ipotesi di attività riconducibili a quelle esenti ex 10 DPR 633/72. Il diritto alla detrazione sussiste se sussistono i requisiti di inerenza e afferenza, purché le operazioni siano finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte in un arco temporale congruo. Rilevante, in tal senso, anche la giurisprudenza dell’Unione Europea (CGUE, causa C-182/20) e della Corte di Cassazione (Cass. n. 3875/2025), secondo cui la cessazione dell’attività esente, esercitata nel periodo in cui la società era in bonis, consente il ritorno all’ordinario regime impositivo. Nello specifico, l’IVA assolta su spese legali e attività di recupero crediti è detraibile in quanto funzionale alla fase liquidatoria. L’Agenzia conferma, infine, la possibilità di rettifica mediante dichiarazioni integrative ex art. 8, c. 6-bis, DPR 322/98.
Civile e impresa
- “Testamenti, formule a confronto: solo lo 0,1% sceglie quello segreto”, IlSole24Ore del 22.09.2025, pagina 11: Giorgio Armani ha scelto una forma rara e poco utilizzata per esprimere le sue ultime volontà: il testamento segreto, previsto dal Codice Civile agli artt. 604-605, ma impiegato solo nello 0,1% dei casi (83 casi su oltre 87.000 nel 2024). Diversamente dalla maggioranza dei testatori, che preferiscono il testamento olografo (79%) o pubblico (21%), Armani ha optato per uno strumento che garantisce massima riservatezza: né il notaio né i testimoni conoscono il contenuto dell’atto, che viene consegnato al notaio in busta sigillata. Il testamento segreto può essere redatto dal testatore o da terzi, anche con mezzi meccanici, purché sottoscritto in calce e sigillato. Viene poi consegnato al notaio che ne redige l’atto di ricevimento alla presenza di due testimoni. Tale forma testamentaria unisce i vantaggi della riservatezza dell’olografo con la sicurezza conservativa del pubblico, essendo custodito dal notaio e registrato nel Registro Generale dei testamenti. Tuttavia, come l’olografo, presenta il rischio di disposizioni giuridicamente imperfette se redatto senza consulenza tecnica, compromettendone la validità o l’efficacia.
- “Convenzioni matrimoniali con dubbi con alcuni beni fuori dalla comunione”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.09.2025: Con la comunione convenzionale, è possibile derogare alle regole della comunione legale. Per convenzione matrimoniale si intende ogni accordo volto a modificare il regime di comunione (ex 210 c.c.), escluderne l’applicazione, optando per la separazione dei beni (art. 215 c.c.) o modulando convenzionalmente il contenuto della comunione stessa. Le convenzioni matrimoniali si distinguono in programmatiche (regolano in astratto le vicende di acquisti futuri) e dispositive (che includono o escludono beni già oggetto dalla comunione). Tali convenzioni pongono interrogativi circa l’ammissibilità di modifiche ampliative o restrittive della comunione legale. Le convenzioni ampliative sollevano dubbi in ordine all’art. 771 c.c. poiché costituirebbero una liberalità o un atto dispositivo a titolo gratuito di diritti su beni futuri non ancora esistenti; tuttavia, si potrebbe escludere l’applicabilità dell’art. 771 c.c. riconoscendo alle convenzioni causa familiare. Più controversa l’ammissibilità delle convenzioni di esclusione, ritenute da taluni ammissibili solo per l’azienda exart. 191 c.3 c.c.; per la tesi estensiva, invece, anche altri beni potrebbero esserne oggetto, purché nel rispetto delle forme prescritte legate alla natura del bene.
Dottrina e Attualità
- “Realizzo controllato anche se la conferitaria non acquisisce il controllo”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.09.2025: L’art. 177 c. 2-bisdel TUIR estende il regime fiscale del “realizzo controllato” anche quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società ex 2359 c. 1 n. 1 c.c., né incrementa la percentuale di controllo. Tale estensione è subordinata al verificarsi delle condizioni espressamente previste dalle lett. a) e b) del comma 2-bis dell’art. 177 TUIR: (i) quelle oggettive, il conferimento deve riguardare partecipazioni qualificate; e quelle soggettive (ii) la conferitaria deve essere partecipata esclusivamente dal conferente o, se persona fisica, dai suoi familiari. La disciplina dell’art. 177 del TUIR è poi stata recentemente integrata dai commi 2-ter e 2-quater: il primo chiarisce le percentuali di “qualificazione” necessarie ai fini della neutralità fiscale in caso di conferimenti in società holding con particolare rifermento alle controllate di questa tenendo in considerazione l’effetto demoltiplicativo; il secondo estende “l’holding period” a 60 mesi per la participation exemption.
- “Imponibile la cessione del preliminare di vendita”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.09.2025: Con la Risoluzione n. 6 del 19 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha considerato imponibile come reddito diverso la cessione a titolo oneroso del contratto preliminare di compravendita immobiliare da parte di soggetti non imprenditori. Il preliminare non possiede effetti reali poiché non trasferisce la proprietà del bene ma produce effetti obbligatori. L’Agenzia, ha ritenuto che il corrispettivo percepito dal cedente debba essere inquadrato tra i redditi diversi ex 67, comma 1, lett. l) del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Di conseguenza, il reddito imponibile si determina secondo l’art. 71, comma 2 del TUIR, sulla base della differenza tra il corrispettivo percepito e i costi specificamente sostenuti. Sul punto, si era già espressa la sentenza C.T. Prov. Firenze n. 150/16/12 la quale ha escluso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
- “Contributi deducibili per i redditi tassati con le retribuzioni convenzionali”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.09.2025: Ai sensi dell’art. 51 co. 8-bisTUIR, i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero da soggetti residenti sono determinati con retribuzioni convenzionali. La Cassazione con sentenza n. 9446/2025 ha riconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali esteri, anche se non previsti dalla norma letterale, attraverso l’art. 10 TUIR. Si evita così disparità con i redditi prodotti in Italia. La Corte ha ribadito che l’impossibilità di dedurre in sede di determinazione del reddito non preclude la deduzione dal reddito complessivo. Sul punto, rimane comunque incerta la modalità di deduzione: direttamente nel quadro RC, al netto di tali oneri pagati nello Stato estero ovvero di scomputare gli stessi dal reddito complessivo inserendoli nel quadro RP.
- “Studi associati, Stp o Sta: i nodi nell’adesione al Cpb 2025-26”, IlSole24Ore del 22.09.2025, pagina 24: Con l’approssimarsi della scadenza del 30 settembre 2025 per l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026, rilevano le novità introdotte dall’art. 11 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 81/2025. In particolare, i lavoratori autonomi che partecipano ad associazioni professionali, Stp o Sta devono aderire congiuntamente al Cpb, pena l’impossibilità di accesso. Tale obbligo non si estende, tuttavia, a soggetti che partecipano a società “ordinarie”a base non professionale. Non è stato ancora chiarito se la perdita dei requisiti da parte di un singolo soggetto comporti la decadenza dell’intera compagine. Infine, il vincolo congiunto si applica a prescindere dalla quota detenuta, suggerendo valutazioni in ordine all’eventuale fuoriuscita da società o studi per preservare l’accesso individuale al regime.
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