Legislazione
- L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), commentata in:
- “Ancora agevolata l’assegnazione di beni ai soci”, IlSole24Ore del 09.01.2026, pagina 22: La legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 35-41) riapre le assegnazioni e le cessioni agevolate di beni ai soci, la trasformazione agevolata delle società immobiliari di gestione in società semplici e l’estromissione degli immobili strumentali degli imprenditori individuali. Le operazioni agevolate possono essere effettuate entro il 30 settembre 2026, mentre l’estromissione degli immobili strumentali deve avvenire entro il 31 maggio 2026. L’agevolazione consente il trasferimento di immobili non strumentali e di beni mobili registrati con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative), calcolata sulla differenza tra valore normale (o catastale rivalutato) e costo fiscalmente riconosciuto. Sono previste riduzioni anche sulle imposte indirette, mentre l’Iva resta disciplinata dalle regole ordinarie; sono inoltre stabilite specifiche scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva.
-“Partecipazioni, rivalutazione più cara con aliquota al 21%”, IlSole24Ore del 09.01.2026, pagina 22: La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 co. 144) innalza dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, mantenendo invece al 18% quella applicabile ai terreni edificabili e agricoli. Dopo dieci anni di allineamento delle aliquote, il legislatore differenzia il carico fiscale tra partecipazioni e terreni, con conseguente diversificazione dei calcoli di convenienza. Per le partecipazioni, la soglia di equilibrio si colloca quando l’imposta ordinaria del 26% sulla plusvalenza equivale al 21% sul valore di mercato, mentre per i terreni restano validi i criteri di convenienza già vigenti nel 2025. La facoltà di rideterminazione è ormai strutturale, ma la scadenza del 30 novembre per il versamento dell’imposta limita operativamente l’utilizzo dell’istituto; restano infine rilevanti i costi di perizia e le peculiarità del regime impositivo applicabile ai terreni.
- "Nuove norme sui dividendi con riflesso nei rapporti cross border”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.01.2026: La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina dei dividendi per i soggetti imprenditori con effetti anche nei rapporti transfrontalieri, applicabili alle delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal periodo di formazione degli utili. Per i dividendi esteri ordinari percepiti da società residenti, l’esclusione del 95% dal reddito d’impresa è ora subordinata al possesso di una partecipazione qualificata (almeno 5% del capitale o valore fiscale minimo di 500.000 euro); in mancanza, l’imponibilità è integrale, con conseguente possibilità di detrazione piena della ritenuta estera. Analoghe soglie partecipative sono richieste anche per gli utili esteri “privilegiati”, che concorrono al reddito nella misura del 50% e consentono il credito d’imposta indiretto solo se rispettati i requisiti minimi. Le novità incidono anche sui dividendi di fonte italiana corrisposti a società UE/SEE: l’aliquota ridotta dell’1,20% è ora subordinata alle stesse condizioni partecipative previste per i soci italiani.
- D.lgs. n. 210/2025, commentato in “Titolare effettivo, privati con doppio requisito per l’accesso ai dati”, IlSole24Ore del 10.01.2026, pagina 27: La disciplina sulla comunicazione del beneficiario effettivo è tornata al centro dell’attenzione a seguito delle conclusioni dell’Avvocato generale UE e dell’entrata in vigore del D.lgs. 210/2025, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640. Le cause riunite UE C-684/24 e C-685/24, originate da ricorsi di società fiduciarie italiane, pongono dubbi di compatibilità con i diritti fondamentali in relazione all’inclusione dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini ai trust, all’accesso ai dati sulla titolarità effettiva fondato sull’«interesse legittimo» e all’effettività della tutela giurisdizionale. L’Avvocato generale ha ritenuto conforme al diritto UE la nozione di istituti affini ai trust nonché compatibile con la Carta il sistema di accesso ai dati, purché l’interesse legittimo sia applicato in modo restrittivo e sia garantito un successivo ricorso giurisdizionale. Il D.lgs. 210/2025 recepisce tali indicazioni, limitando l’accesso ai dati ai soggetti titolari di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, confermando al contempo le criticità della disciplina previgente, oggi sospesa nelle more delle decisioni della Corte UE.
Giurisprudenza
- Sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia della CEDU, commentata in “Limitare la discrezionalità del fisco sui conti bancari”, IlSole24Ore del 09.01.2026, pagina 31: Con la sentenza in analisi, la CEDU ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 della Convenzione in materia di accesso ai dati bancari dei contribuenti, qualificando la decisione come “misura generale” ex art. 46 per l’esistenza di un problema strutturale dell’ordinamento. La Corte ha censurato il sistema italiano, fondato su autorizzazioni interne non motivate e prive di controllo giurisdizionale effettivo, ritenendo violati i principi di legalità sostanziale, proporzionalità e diritto a un ricorso effettivo. In particolare, è stata giudicata inadeguata la tutela interna, poiché l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari non è autonomamente impugnabile e l’eventuale sindacato del giudice tributario è differito e privo di reale efficacia correttiva. Strasburgo impone quindi all’Italia di adottare misure generali che definiscano limiti chiari ai poteri ispettivi, obblighi motivazionali stringenti e un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo.
- Sentenza n. 34444/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Accertamenti sulle locazioni del Centro operativo di Pescara annullabili per incompetenza”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.01.2026: Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che gli accertamenti notificati dal Centro operativo di Pescara sono annullabili per incompetenza territoriale. Infatti, secondo la Corte, l’art. 28 del DL 78/2010 attribuisce al Centro di Pescara esclusivamente poteri istruttori e di controllo, mentre il potere impositivo resta in capo alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il principio, riferito in particolare agli accertamenti su locazioni non dichiarate, potrebbe avere effetti rilevanti sul contenzioso. Tuttavia, l’interpretazione è discutibile, poiché la norma richiama espressamente anche le attività di accertamento e, sul piano processuale, la competenza del giudice e la tutela del contribuente restano comunque ancorate alla Direzione provinciale competente.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Agevolato l’impatriato che lavora in smart working per la società estera”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.01.2026: Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime degli impatriati ex art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 è applicabile anche ai lavoratori rientrati in Italia che svolgono attività in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a condizione che l’attività sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, ritenuto applicabili al nuovo regime i chiarimenti forniti in relazione alla precedente disciplina, confermando che sono agevolabili i redditi di lavoro prodotti in Italia anche se corrisposti da soggetti esteri e che l’agevolazione non richiede che il datore di lavoro sia residente in Italia.
- Risposta ad interpello n. 5/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Contributi versati all’estero deducibili dalle retribuzioni convenzionali in dichiarazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.01.2026: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha confermato la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero per legge da lavoratori residenti in Italia che applicano il regime delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, co. 8-bis, del TUIR. Poiché tale regime deroga ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, i contributi non sono deducibili nella determinazione del reddito di categoria, ma restano deducibili dal reddito complessivo. L’Agenzia richiama precedenti interpretativi e la sentenza della Cassazione n. 17747/2024, che conferma la deducibilità “a valle” in dichiarazione, sulla base del rapporto di specialità tra le norme di determinazione dei redditi e quelle del reddito complessivo. I contributi esteri obbligatori possono quindi essere indicati in dichiarazione, restando invece incerta la possibilità di scomputo “a monte” in sede di ritenute, con conseguente incertezza per i sostituti d’imposta.
Civile e impresa
- Sentenza n. 34221/2025 della Corte di cassazione, commentata in “I dividendi non hanno la natura di frutti civili”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.01.2026: Con la sentenza in analisi, la Corte di cassazione ha affermato che i dividendi non costituiscono frutti civili. La Suprema Corte ha escluso che i dividendi maturino automaticamente, rilevando che essi dipendono dall’attività d’impresa e da una successiva delibera assembleare di distribuzione, configurandosi prima di tale momento una mera aspettativa. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 1148 c.c., in quanto i dividendi non presentano i caratteri di periodicità e automatica maturazione propri dei frutti civili. Pur non qualificabili come frutti civili, i dividendi rientrano comunque nelle utilità spettanti all’usufruttuario di partecipazioni ex art. 981 c.c., mentre gli utili emergenti dalla liquidazione della società, in quanto frutti civili, spettano all’usufruttuario.
Dottrina e Attualità
- “Con scissione mediante scorporo di azienda il valore dell’avviamento va alla beneficiaria”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.01.2026: La scissione “mediante scorporo” ex art. 2506.1 c.c. è fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi, al pari della scissione tradizionale ex art. 2506 c.c., ai sensi dell’art. 173 del TUIR. La neutralità opera sia in capo alla società scissa, senza realizzo o distribuzione di plus/minusvalenze, sia in capo alle società beneficiarie, che subentrano nella continuità dei valori fiscali degli elementi ricevuti, irrilevanti essendo avanzi o disavanzi da concambio. Il comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR chiarisce che, nello scorporo, la partecipazione ricevuta dalla società scissa assume un valore fiscale pari alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi trasferiti, anche se non costituenti azienda. È inoltre confermato il trasferimento in continuità dei valori fiscali degli elementi scissi, incluso l’avviamento se oggetto di scorporo, con coerenza rispetto alla disciplina dei conferimenti d’azienda e possibile estensione del principio anche alle scissioni tradizionali.
- “Compensi e spese professionali a cavallo d’anno al vaglio del principio di cassa”, Il Quotidiano del Commercialista del 15.01.2026: L’applicazione del principio di cassa impone particolare attenzione all’incasso dei compensi e al sostenimento delle spese a cavallo d’anno. Per i redditi di lavoro autonomo prodotti dal 2024, il D.lgs. 192/2024 ha introdotto una regola specifica per i compensi corrisposti da committenti sostituti d’imposta, i quali devono essere imputati al periodo in cui sorge l’obbligo di operare la ritenuta, così da evitare disallineamenti tra certificazione della ritenuta e dichiarazione del percipiente. Ne consegue che, se il committente dispone il pagamento entro fine anno, il compenso è imponibile per il professionista nello stesso periodo, anche se l’accredito avviene nell’anno successivo. Se il committente è un soggetto privato, continuano ad applicarsi le regole ordinarie di cassa: rileva la consegna del contante, la materiale consegna dell’assegno (presunta dalla data del titolo) o, in caso di bonifico, la data di accredito. Per le spese professionali pagate con bonifico, invece, rileva la data dell’ordine di pagamento impartito alla banca.
- “Tassazione del trust in entrata a rischio in caso di esenzione”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.01.2026: Con l’introduzione dell’art. 4-bis nel D.lgs. 346/90, l’imposta su successioni e donazioni si applica ai trasferimenti derivanti da trust che determinano un arricchimento gratuito dei beneficiari, tassabile al momento dell’attribuzione dei beni (regime ordinario) oppure, su opzione, al momento dell’apporto dal disponente al trustee (tassazione “all’entrata”). I due regimi seguono la stessa logica impositiva, differendo solo per il momento del prelievo, senza incidere su base imponibile, aliquote e franchigie, che restano legate al rapporto tra disponente e beneficiario. Tuttavia, una formulazione normativa ambigua e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al nuovo modello di successione sollevano dubbi sulla possibilità di applicare esenzioni e agevolazioni nel regime opzionale, in particolare per i trasferimenti agevolati di aziende, partecipazioni e azioni. L’impostazione amministrativa rischia di introdurre una disparità di trattamento, rendendo necessario un intervento chiarificatore dell’Agenzia tramite apposita circolare.
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