Italia - Rassegna stampa settimanale dal 1 al 9 gennaio 2026

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione



  • Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) commentata in:
    - “Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2025: La legge di bilancio 2026 conferma definitivamente la rottamazione-quinquies per i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, con riferimento alla data di consegna del ruolo. Nello specifico, il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 e compensi di riscossione, restando dovuto il solo capitale. In particolare, la misura è circoscritta ai carichi da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, ai contributi INPS dichiarati e non versati e alle sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali. Possono accedervi anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni, se non in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025 e se i carichi rientrano nelle tipologie ammesse. Infine, la decadenza opera in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano
    -“Nuovo limite per la comunicazione delle operazioni in contanti con turisti esteri, Il Quotidiano del Commercialista del 06.01.2026: La Legge di Bilancio 2026 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale commercianti al minuto e agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti con turisti esteri. L’obbligo riguarda le operazioni di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro effettuate da persone fisiche non residenti e di cittadinanza non italiana. In particolare, resta fermo il limite massimo di utilizzo del contante pari a 15.000 euro per gli acquisti legati al turismo, in deroga al limite ordinario di 5.000 euro previsto dal DLgs. 231/2007. Infine, permangono gli obblighi di (i) identificazione del cliente, (ii) autocertificazione della residenza estera e (iii) versamento tempestivo del contante su conto corrente intestato all’operatore.
    - "Locazioni brevi con nuova soglia, Il Quotidiano del Commercialista dell’08.01.2026: La Legge di Bilancio 2026 ha modificato anche a disciplina delle locazioni brevi, riducendo a due il numero massimo di appartamenti destinabili a tale finalità senza che operi la presunzione di imprenditorialità. Dal periodo d’imposta 2026, il superamento della soglia di due appartamenti comporta l’esclusione dal regime delle locazioni brevi e la presunzione assoluta di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale. Nello specifico, nel conteggio rilevano esclusivamente gli appartamenti locati con contratti di locazione breve, restando esclusi quelli concessi in locazione ordinaria o a canone concordato.
    -Per i forfetari la soglia di redditi di lavoro dipendente rimane a 35.000 euro, Il Quotidiano del Commercialista del 05.01.2026: È stato confermato l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di redditi da lavoro dipendente rilevante per l’accesso al regime forfetario, in luogo del limite ordinario di 30.000 euro. La novità consente l’applicazione del regime nel 2026 anche a chi nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati entro tale soglia, fermo il rispetto delle altre condizioni. Nello specifico, l’incremento è limitato al biennio 2025 - 2026 e, in assenza di ulteriori interventi, dal 2027 la soglia tornerà a 30.000 euro. Ai fini del calcolo, rilevano i redditi percepiti secondo il principio di cassa, con esclusione delle componenti non imponibili, mentre restano irrilevanti gli emolumenti arretrati tassati separatamente.



Giurisprudenza

 

  • Sentenza 613/2/2025 della Cgt di I grado di Bergamo, commentata in Impatriati, agevolazione anche in caso di rientro dopo il distacco all’estero, IlSole24Ore del 07.01.2026, pagina 19: La sentenza in esame conferma l’applicabilità del regime degli impatriati ex art. 16 D.lgs 147/2015 anche in caso di rientro da distacco internazionale presso il medesimo datore di lavoro. In particolare, viene affermato che il beneficio spetta quando risultano integrati i requisiti normativi di (i) residenza estera, (ii) permanenza in Italia almeno biennale, (iii) svolgimento dell’attività lavorativa in Italia e (iv) assunzione di ruoli direttivi, senza che possano rilevare condizioni ulteriori introdotte dalla prassi amministrativa. Infine, la Corte ha riconosciuto la rilevanza dell’incremento di carriera maturato all’estero, evidenziando come la mobilità internazionale nei gruppi multinazionali costituisca ordinaria modalità di progressione professionale.
  • Sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue dell’11.12.2025, commentata in Cessionario IVA responsabile anche se il cedente è cessato, Il Quotidiano del Commercialista del 05.01.2026: Con la sentenza in esame, resa nella causa C-121/24, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la responsabilità solidale in materia di IVA può essere attivata anche qualora il debitore principale abbia perso la propria personalità giuridica, in quanto, ai sensi dell’art. 205 della direttiva 2006/112/CE, l’elemento determinante non è l’esistenza del debitore, bensì la condotta del soggetto chiamato a rispondere in solido. Ne consegue che la responsabilità del cessionario risulta legittima laddove l’Amministrazione dimostri che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere del mancato versamento dell’imposta, fermo restando il necessario rispetto dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto. Tale impostazione si pone in linea con l’art. 60-bis del DPR 633/1972 e con la consolidata giurisprudenza unionale in materia di frodi IVA.


Prassi

 

  • Circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane, commentata in Ravvedimento operoso frazionato valido in ambito doganale, Il Quotidiano del Commercialista del 03.01.2026: Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti operativi in materia di ravvedimento operoso, ammettendo espressamente anche in ambito doganale il ravvedimento frazionato. È stato precisato che il perfezionamento dell’istituto è ammesso anche in caso di pagamenti non contestuali di tributo, interessi e sanzione, a condizione che il tributo sia integralmente versato prima di interessi e sanzione. La circolare disciplina, inoltre, il regime degli interessi applicabili e le modalità di versamento della sanzione, inclusi i codici tributo da utilizzare. Infine, si specifica che il beneficio resta precluso in presenza di atto di irrogazione sanzioni già notificato.
  • Risposta ad interpello del 19/12/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in Ammesso il cumulo dei regimi per impatriati e neo residenti, Il Quotidiano del Commercialista del 09.01.2026: L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta ad interpello in oggetto non pubblicata, ha confermato la possibilità di cumulare il nuovo regime dei lavoratori impatriati, applicabile dai trasferimenti di residenza dal 2024, con il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. In particolare, il chiarimento si basa sull’assenza di una specifica preclusione normativa dopo l’abrogazione del vecchio regime degli impatriati. Pertanto, la cumulabilità consente di applicare, nello stesso periodo d’imposta, le agevolazioni sui redditi prodotti in Italia e la flat tax sui redditi di fonte estera.


Civile e impresa

 

  • Legge n. 182/2025, commentata in “Donazioni ante 2026, soltanto sei mesi per procedere all’azione di restituzione”, IlSole24Ore del 07.01.2026, pagina 22: L’articolo 44 della legge in esame ha abolito l’azione di restituzione delle donazioni lesive della quota di legittima per le successioni mortis causa aperte dal 18 dicembre 2025, indipendentemente dalla data della donazione. Per le successioni aperte prima di tale data, l’azione resta esperibile solo se sia già stata notificata e trascritta una domanda di riduzione entro il 18 dicembre 2025, ovvero se entro il 18 giugno 2026 venga notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione. Rimane distinta l’azione di riduzione, volta al reintegro della legittima, dall’azione di restituzione, esperibile in caso di incapienza del donatario. La riforma, in sintesi, incide in modo significativo sulla circolazione dei beni donati, eliminando il rischio restitutorio per gli aventi causa.



Dottrina e Attualità

 

  • Cessazione della S.O. senza continuità di valori”, Il Quotidiano del Commercialista del 07.01.2026: La cessazione di una stabile organizzazione comporta rilevanti effetti fiscali, in quanto impone di garantire la tassazione in Italia dei plusvalori maturati durante l’attività, in coerenza con il principio di territorialità. In caso di chiusura definitiva e trasferimento all’estero dei beni, la fattispecie integra un’ipotesi di exit tax ai sensi dell’art. 166 del TUIR, con realizzo dei plusvalori latenti, come chiarito dalla risposta a interpello n. 164/2022 e dalla Circolare n. 6/2016. Diversamente, il conferimento della stabile organizzazione in una società residente può beneficiare della neutralità fiscale di cui all’art. 176 del TUIR, trattandosi di un mero mutamento soggettivo senza discontinuità economica, secondo quanto precisato dalla risoluzione n. 63/2018. Infine, la cessione della stabile organizzazione a terzi determina l’emersione di una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 86 del TUIR.
  • Via il raddoppio dei termini per violazioni penali”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2025: Nella disciplina anteriore alla L. 208/2015, il raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 operava in presenza di violazioni penali con obbligo di denuncia presentata entro i termini ordinari, consentendo notifiche fino all’ottavo o decimo anno. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, il raddoppio è stato abrogato, con la conseguenza che non trova più applicazione né per le violazioni penali né lo slittamento generalizzato di 85 giorni. Restano applicabili i termini più lunghi solo per l’omessa dichiarazione relativa alle annualità anteriori, come chiarito anche dal D.lgs. 81/2025. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente interpretato il raddoppio in senso estensivo, prescindendo dalle vicende del processo penale. Tuttavia, l’introduzione dell’art. 21-bis del DLgs. 74/2000 attribuisce efficacia al giudicato penale assolutorio nel processo tributario, con possibili riflessi sull’operatività del raddoppio. Sul punto permangono incertezze applicative, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale e del rinvio alle Sezioni Unite.




 

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