Italia - Rassegna stampa settimanale dal 20 al 31 dicembre 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Civile e impresa, Dottrina e attualità.

Legislazione



  • DDL di Bilancio 2026, commentato in:
    - “Definitive le modifiche al regime dei dividendi”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2025: Con l’approvazione in Senato della legge di bilancio 2026 diventano di fatto definitive le modifiche al regime fiscale dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori. In particolare, l’esclusione dal reddito nella misura del 95% è ora subordinata, alternativamente, al possesso di una partecipazione almeno pari al 5% del capitale oppure a un valore fiscale minimo di 500.000 euro. Tale assetto, inoltre, sostituisce l’originaria soglia unica del 10% prevista nel disegno di legge iniziale. Contestualmente, e al fine di garantire coerenza sistematica, analoghi requisiti vengono introdotti anche per la participation exemption sulle plusvalenze relative a partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, viene superato il precedente modello di esclusione incondizionata, in vigore da oltre vent’anni. Le modifiche incidono sugli artt. 59 e 89 del TUIR e riguardano società di persone, imprenditori individuali e società di capitali residenti. Inoltre, per i soggetti non residenti Ue o See, l’aliquota ridotta dell’1,20% è mantenuta solo al ricorrere dei medesimi requisiti partecipativi. Restano invece invariati il regime dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori e le discipline speciali applicabili agli enti non commerciali.
    - “Pagamenti dalla P.A. bloccati solo per la parte corrispondente al debito”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2025: La riformulazione dell’emendamento all’art. 48-bis del DPR 602/1973 modifica il meccanismo di blocco dei pagamenti della P.A. verso i professionisti, limitandolo alla sola quota del compenso corrispondente ai debiti iscritti a ruolo. Viene eliminata la soglia dei 5.000 euro ai fini della verifica, che scatterà quindi per qualsiasi importo. Il pagamento della parte eccedente il debito resta comunque dovuto e viene erogato regolarmente, mentre le somme trattenute sono versate direttamente all’ente riscossore. La misura riguarda ogni tipologia di debito a ruolo, inclusi quelli fiscali e contributivi e l’entrata in vigore è prevista dal 15 giugno 2026.
    - Raddoppiano le aliquote proporzionali della Tobin Tax”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2025: Con la legge di bilancio 2026 viene introdotto il raddoppio delle aliquote proporzionali della Tobin tax, con effetti sui trasferimenti e sulle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2026. In particolare, l’intervento riguarda, da un lato, i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e, dall’altro, le operazioni ad alta frequenza, mentre resta invariata l’imposta sui contratti derivati. Pertanto, le operazioni fuori dai mercati regolamentati passano allo 0,4% e quelle effettuate nei mercati regolamentati allo 0,2%. Inoltre, l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza sale allo 0,04%. Di conseguenza, assume rilievo centrale l’individuazione della data del trasferimento, dalla quale dipende l’applicazione della vecchia o della nuova aliquota. A tal fine, la normativa continua a fare riferimento alla data di regolamento o, in alternativa, a quella contrattuale. Restano, invece, inalterati ambito applicativo, esenzioni ed esclusioni. Infine, le stesse modifiche sono state recepite anche nel nuovo Testo unico dei tributi erariali minori, la cui efficacia potrebbe tuttavia slittare al 2027.
  • DLgs. n. 194/2025, commentato in “Scambio automatico esteso alle cripto-attività dal 1° gennaio 2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2025: L’Italia ha dato attuazione alla direttiva DAC 8 con il D.lgs. n. 194/2025, estendendo lo scambio automatico di informazioni fiscali anche alle cripto-attività, con efficacia dal 1° gennaio 2026. La riforma amplia inoltre lo scambio automatico “tradizionale”, aumentando le categorie di redditi oggetto di comunicazione tra Stati membri. Viene rafforzata la disciplina sui ruling transfrontalieri, con obbligo di comunicazione per le operazioni di importo superiore a 1,5 milioni di euro. Il decreto introduce anche l’obbligo di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF) dei soggetti non residenti. Per le cripto-attività, i prestatori di servizi saranno tenuti a comunicare periodicamente all’Amministrazione finanziaria i dati dei clienti e delle operazioni, che saranno poi oggetto di scambio automatico tra le autorità fiscali europee.
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30 dicembre 2025) commentata in:
    - “Iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati da domani”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.12.2025: È stata pubblicata in G.U. la Legge di bilancio 2026, che introduce il nuovo regime di iper-ammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L’operatività della misura è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo, atteso entro il 31 gennaio 2026, che disciplinerà le modalità di accesso tramite apposite comunicazioni. La norma esclude l’applicabilità dell’iper-ammortamento agli investimenti che beneficiano del previgente credito d’imposta beni 4.0. In base al criterio della competenza fiscale, rileva la data di effettuazione dell’investimento, con particolare riferimento alla consegna o, in caso di leasing, alla messa a disposizione del bene. Gli investimenti “prenotati” nel 2025 e rientranti nel perimetro del credito 4.0 restano esclusi dal nuovo beneficio. Diversamente, in assenza di effettiva fruizione del credito 4.0, l’iper-ammortamento risulta applicabile anche a investimenti ordinati prima del 2026. La Legge in analisi istituisce inoltre un Fondo per rifinanziare il credito d’imposta 4.0, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, restano attese indicazioni operative sul coordinamento tra le due agevolazioni.
    - “Tassazione al 33% per le plusvalenze su cripto-attività realizzate dal 1° gennaio”, Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2025: La Legge di bilancio 2026 introduce rilevanti novità in materia di fiscalità delle cripto-attività, delineando un primo regime differenziato. In particolare, viene prevista una disciplina agevolata per le c.d. stablecoindenominate in euro, per le quali i redditi diversi derivanti da detenzione, cessione o impiego saranno assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 33% applicabile alle altre cripto-attività. La norma definisce puntualmente i token agevolabili, richiedendo l’ancoraggio stabile all’euro e la detenzione integrale delle riserve in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE. È inoltre esclusa la rilevanza fiscale della mera conversione tra euro e token di moneta elettronica, nonché del rimborso in euro del valore nominale.
    - “Resta al 4,65% l’aliquota IRAP per le holding industriali”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2025: La Legge di bilancio 2026, come modificata in sede parlamentare, conferma l’incremento temporaneo del 2% dell’aliquota IRAP per intermediari finanziari e imprese di assicurazione, applicabile nel triennio 2026-2028. Rispetto alla versione originaria, l’aumento è circoscritto, escludendo SIM, SGR, SICAV, società di investimento a capitale fisso e holdingindustriali, che continuano ad applicare l’aliquota del 4,65%. Per attenuare l’impatto sui soggetti di minori dimensioni, è introdotta una detrazione fino a 90.000 euro, da scomputare dalla maggiore imposta derivante dall’applicazione delle aliquote transitorie. La detrazione opera nei periodi d’imposta 2027 e 2028 e può azzerare integralmente l’effetto dell’aumento in presenza di basi imponibili contenute. Resta ferma la natura eccezionale e temporanea della misura. L’incremento rileva altresì ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2026, calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione delle nuove aliquote maggiorate.
  • Decreto del 24 dicembre 2025, commentato in Successioni e donazioni, tasso d’interesse al 2,5% da gennaio”, ItaliaOggi del 30.12.2025, pagina 26: Dal 1° gennaio 2026, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni in caso di costituzione di rendite e pensioni, dovrà essere applicato il tasso d’interesse del 2,5%. Lo prevede il Decreto MEF 24 dicembre 2025, emanato a seguito dell’aggiornamento del tasso legale all’1,60%, valore inferiore alla soglia minima fissata dal D.lgs. n. 139/2024. In applicazione di tale disciplina, il tasso legale rilevante ai fini fiscali non può scendere sotto il 2,5%, al fine di garantire il rispetto del principio di capacità contributiva. Il nuovo criterio incide sul calcolo del valore delle rendite perpetue, temporanee e vitalizie, nonché dell’usufrutto a vita. La disposizione si applica agli atti e alle successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 5344/17/2025 della Cgt della Sicilia, commentata in “Stop al ricorso senza deposito della procura”, IlSole24Ore del 22.12.2025, pagina 25: La Cgt Sicilia con la sentenza n. 5344/17/2025 ha affermato che la mancata produzione, con la prima difesa utile, della procura rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione priva il difensore dello ius postulandi e comporta l’inammissibilità dell’appello, senza possibilità di sanatoria. La decisione riguarda un appello proposto sotto la vigenza del previgente articolo 58 del D.lgs. n. 546/92. In primo grado una società aveva ottenuto l’annullamento di un’intimazione di pagamento per mancata prova della notifica della cartella presupposta. In appello, l’Agenzia aveva prodotto la Pec di notifica della cartella, ma la Corte ha ritenuto assorbente l’eccezione sul difetto di rappresentanza processuale. L’assenza della procura alle liti, idonea a dimostrare il potere di firma del difensore, ha reso l’impugnazione inammissibile. La carenza è stata ritenuta insanabile, a prescindere dalla successiva produzione documentale.
  • Sentenza n. 11027/2025 della Cgt di Roma, commentata in “Trust, evita la tassazione il conferimento di un terzo”, IlSole24Ore del 29.12.2025, pagina 17: Nella configurazione tipica del trust, il disponente trasferisce beni al trustee affinché li amministri e li destini, secondo le regole dell’atto istitutivo, nell’interesse dei beneficiari, i quali vantano una mera posizione di aspettativa qualificata e non un diritto soggettivo sul fondo in trust. È tuttavia ammissibile che il patrimonio in trust venga incrementato anche da soggetti diversi dal disponente, i cd. terzi apportatori, i quali aderiscono alle finalità del vincolo di destinazione. I beni conferiti al trustee restano segregati e separati dal suo patrimonio personale, senza determinare alcun arricchimento né in capo al trustee né, in via anticipata, ai beneficiari. In applicazione di tali principi, costituisce ormai ius receptum che il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni si realizzi esclusivamente al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari, e non già con l’atto istitutivo o di dotazione, anche se posto in essere da un terzo. Non appare pertanto condivisibile l’orientamento espresso dalla Cgt di I grado di Roma con la sent. 11027/2025.
  • Ordinanza n. 5318/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Cassazione in fuorigioco sul Presidente del CdA dipendente”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2025: Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha affermato l’incompatibilità assoluta, ai fini fiscali, tra la qualifica di lavoratore dipendente e le cariche di amministratore unico o di presidente del consiglio di amministrazione, con conseguente indeducibilità del relativo costo per difetto del requisito della subordinazione. L’estensione di tale principio anche alla figura del Presidente del CdA appare tuttavia problematica e non pienamente coerente con il precedente orientamento della stessa Suprema Corte. In più pronunce, infatti, è stata riconosciuta la compatibilità tra carica di amministratore e rapporto di lavoro subordinato, ove risulti in concreto l’assoggettamento a un effettivo potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo collegiale.
  • Decreto n. 6231/2025 del Giudice del Registro delle Imprese, commentato in “Il trustee può avere quote di una società semplice e disporre dei proventi”, IlSole24Ore del 29.12.2025, pagina 17: Con il decreto n. 6231/2025, il Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, ha affermato la legittimità dell’indicazione del trustee quale socio di una società semplice per la quota conferita in trust, escludendo invece la possibilità di indicare quali soci i beneficiari del trust. La pronuncia si inserisce nel crescente utilizzo del trust quale strumento di pianificazione e protezione patrimoniale, anche in funzione del passaggio generazionale, in combinazione con la società semplice, apprezzata per i ridotti costi di gestione, il regime fiscale di trasparenza e la flessibilità organizzativa. Lo strumento societario, pur efficiente, presenta limiti strutturali, in quanto il patrimonio sociale è vincolato al perseguimento dell’oggetto sociale e le distribuzioni avvengono necessariamente pro quota. Il trust consente invece al trustee di destinare le risorse anche a favore dei singoli beneficiari, in funzione delle loro specifiche esigenze. Il trasferimento delle partecipazioni sociali al trustee, unitamente a un’adeguata governance, consente di separare il controllo gestionale dal valore patrimoniale e dai flussi reddituali, realizzando una struttura efficiente di governo del patrimonio familiare.



Prassi

 

  • Risposta (inedita) ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Tassa fissa dei Paperoni cumulabile con gli impatriati”, IlSole24Ore del 22.12.2025, pagina 26: L’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello in esame, ammette la cumulabilità tra l’imposta fissa per i neoresidenti e il regime degli impatriati, in assenza di un espresso divieto normativo. L’interpello riguarda due contribuenti rientrati in Italia dopo un lungo periodo di residenza all’estero, intenzionati ad applicare la tassa sostitutiva sui redditi esteri e, contestualmente, l’agevolazione per i redditi di lavoro prodotti in Italia. L’Agenzia riconosce la legittimità dell’impostazione, valorizzando il principio già affermato in precedenti documenti di prassi. Viene inoltre autorizzata la disapplicazione della norma antielusiva sulle plusvalenze da partecipazioni qualificate, subordinatamente al mantenimento della residenza fiscale in Italia. La risposta rafforza l’orientamento favorevole alla coesistenza di regimi agevolativi distinti. Il chiarimento assume rilievo sistematico, soprattutto in vista dell’inasprimento dell’imposta fissa previsto dal Ddl. di bilancio per i nuovi ingressi.
  • Risoluzione 73/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Dta, il credito acquistato può essere solo monetizzato”, IlSole24Ore del 30.12.2025, pagina 24: Con la risoluzione in esame, l’AdE rettifica l’orientamento espresso con la precedente risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 in materia di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta ex articolo 44-bis del D.l. 34/2019. L’Amministrazione chiarisce che il credito d’imposta da Dta acquistato da terzi può essere esclusivamente monetizzato, mediante incasso del rimborso, senza possibilità né di ulteriore cessione né di utilizzo in compensazione tramite modello F24. La conclusione si fonda sull’interpretazione letterale dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti chiesti a rimborso. L’acquisto del credito presuppone, infatti, la richiesta di rimborso in dichiarazione, con conseguente esclusione di qualsiasi forma alternativa di utilizzo. La risoluzione consolida un orientamento già anticipato dalle risposte a interpello n. 253 e 259 del 2025.



Civile e impresa

 

  • Ordinanza n. 33730/2025 della Corte di cassazione, commentata in “Responsabilità determinata con i netti patrimoniali per il liquidatore di fatto”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2025: La Cassazione ha affermato che anche il liquidatore di fatto risponde del danno da aggravamento del dissesto quando abbia colpevolmente ritardato la presentazione dell’istanza di fallimento. Tale responsabilità grava sia sui titolari formali della carica sia su chi, pur senza investitura, abbia inciso in modo determinante e significativo sulla gestione della liquidazione. Il danno è individuato nell’incremento delle perdite derivante dalla prosecuzione indebita dell’attività dopo l’insorgere dello stato di insolvenza. Qualora non sia possibile una ricostruzione analitica di attivo e passivo, è legittimo il ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali. Il pregiudizio coincide con la perdita incrementale maturata tra il momento dell’insolvenza e la dichiarazione di fallimento; tuttavia, tale criterio ha natura presuntiva ed è ammessa prova contraria. In ogni caso, è necessaria una contabilità idonea a ricostruire i netti patrimoniali nei momenti rilevanti e il giudice può applicare l’equità ex art. 1226 c.c. anche d’ufficio, in presenza di un danno certo, ma di difficile quantificazione.
  • Ordinanza n. 34208/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Il trust può essere modificato solo in base all’atto istitutivo”, IlSole24Ore del 30.12.2025, pagina 25: La Cassazione con l’ordinanza in esame ha chiarito che il trust può essere modificato esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall’atto istitutivo. La Corte ha ribadito che la conservazione di taluni poteri in capo al disponente non comporta di per sé la nullità del trust né l’assenza dell’effetto segregativo, purché il trustee mantenga il controllo sostanziale dei beni e un’autonoma capacità decisionale, in linea con l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985. È stato tuttavia affermato che la facoltà di modifica non può ritenersi implicitamente attribuita al disponente. Ne consegue l’inefficacia di modifiche non espressamente previste dall’atto istitutivo, anche se astrattamente ammesse dalla legge regolatrice del trust, nel caso di specie la legge di Jersey. In particolare, sono state ritenute prive di base negoziale l’introduzione della figura del guardiano, l’attribuzione a quest’ultimo di poteri incidenti sulla vigenza del trust e la successiva cessazione del vincolo con retrocessione dei beni al disponente. La decisione valorizza il primato dell’atto istitutivo quale fonte esclusiva dei poteri e delle regole di funzionamento del trust.



Dottrina e Attualità

 

  • Possibili le scissioni mediante scorporo per trasformare in holding la società operativa”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2025: Costituisce peculiarità della scissione mediante scorporo, rispetto alla scissione tradizionale, il fatto che le partecipazioni delle società beneficiarie siano attribuite alla società scissa, la quale non riduce la propria capacità patrimoniale. Prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 88/2025 non era chiaro se la scissione mediante scorporo potesse avere carattere totale, né se la società scissa potesse mutare l’attività esercitata, in particolare trasformandosi in holding, posto il riferimento normativo alla continuazione della “propria attività”. Inoltre, sussistevano dubbi circa la possibilità che le società beneficiarie fossero preesistenti. La vigente formulazione dell’art. 2506.1 c.c. ha chiarito che la scissione mediante scorporo può riguardare l’intero patrimonio, può avvenire a favore di società preesistenti o di nuova costituzione e può determinare il cambiamento dell’attività precedentemente svolta dalla società scissa.
  • L’ufficio guadagna 120 giorni con adesione e contraddittorio”, IlSole24Ore del 22.12.2025, pagina 21: Ogni fine anno si intensifica l’attività dell’Agenzia delle Entrate per notificare atti in scadenza, ma il quadro dei termini di decadenza è diventato complesso per effetto di numerose deroghe introdotte negli ultimi anni. Accanto ai termini ordinari previsti per imposte dirette e Iva, operano slittamenti rilevanti legati al contraddittorio preventivo, che possono posticipare la decadenza fino a 120 giorni. Analoghe proroghe sono previste in caso di accertamento con adesione e nei controlli sull’abuso del diritto. Ulteriori eccezioni riguardano gli accertamenti su attività detenute in Paesi black list, per i quali i termini sono raddoppiati. In senso opposto, il concordato preventivo biennale e gli Isa elevati comportano una riduzione dei termini. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che le cause di decadenza dal concordato possano essere contestate anche oltre i termini ridotti. Infine, la reintroduzione dell’adesione al Pvc determina una sospensione automatica dei termini fino a 30 giorni.
  • Semplificate le scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie newco”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2025: La scissione “mediante scorporo” ex art. 2506.1 C.c. segue, sotto il profilo procedurale, la disciplina delle scissioni ordinarie di cui agli artt. 2506-bis, ter e quater C.c., con deposito del progetto, messa a disposizione della documentazione, delibera assembleare, tutela dei creditori e stipula dell’atto pubblico. Il Legislatore ha, tuttavia, previsto rilevanti semplificazioni qualora l’operazione avvenga a favore di società beneficiarie di nuova costituzione e con assegnazione integrale delle partecipazioni alla sola società scissa. In tali ipotesi possono essere omessi taluni contenuti del progetto di scissione e non sono richieste né la situazione patrimoniale né le relazioni degli amministratori e degli esperti sul rapporto di concambio. L’art. 2506-ter C.c. esclude inoltre il diritto di recesso in capo ai soci della società scissa non consenzienti, derogando alla disciplina generale.
  • Arriva il testo unico del fisco Ue”, ItaliaOggi del 30.12.2025, pagina 24: La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 10 febbraio 2026, finalizzata alla predisposizione di una proposta di direttiva volta a razionalizzare e rifondere in un unico testo la disciplina sugli scambi di informazioni fiscali nell’Unione europea. L’iniziativa muove dalla constatazione della frammentazione normativa derivante dalle successive modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa, in assenza di un testo consolidato. L’obiettivo è migliorare la chiarezza, la leggibilità e l’efficienza del quadro regolatorio, riducendo duplicazioni e incoerenze negli obblighi informativi.




 

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