Legislazione
- Disegno di Legge per il mercato e la concorrenza 2025, commentato in “Nulli i patti in deroga sul capitale nelle società tra professionisti”, IlSole24Ore del 02.11.2025, pag. 16: La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 introduce l’inderogabilità della regola secondo cui, nelle società tra professionisti (Stp), i soci professionisti devono detenere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere da patti sociali o parasociali contrari. La modifica elimina la possibilità di costruire assetti statutari che, nella prassi, riducevano il peso decisionale dei professionisti. Resta invariata, invece, la disciplina specifica per le società tra avvocati, che richiede la detenzione di almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto da parte degli avvocati o altri professionisti iscritti. La norma ha avuto interpretazioni divergenti nel tempo: un orientamento riteneva sufficiente il controllo dei voti, un altro richiedeva congiuntamente due terzi del capitale e del numero dei soci professionisti. L’Antitrust si era espressa a favore della lettura più ampia, privilegiando la finalità pro-concorrenziale della disciplina. Il nuovo intervento legislativo rende esplicito che gli accordi contrari non possono incidere sulla prevalenza decisionale dei soci professionisti.
- Disegno di Legge di bilancio 2026, commentato in:
- “Dividendi, la manovra stringe sui club deal”, IlSole24Ore del 03.11.2025, pag. 6: La Legge di Bilancio attualmente in discussione in Senato introduce modifiche al regime di dividend exemption di cui all’articolo 89 del TUIR. La norma, in vigore dal 2003, prevede la detassazione del 95% dei dividendi tra società, con un’imposizione effettiva pari all’1,2%, anche in presenza di catene partecipative articolate. Il disegno di legge prevede ora che l’esenzione si applichi solo se la partecipazione detenuta è almeno pari al 10%. La misura è motivata da esigenze di gettito, stimato in circa 700 milioni nel 2026 e un miliardo annuo dal 2027. Restano indenni le società che detengono partecipazioni di controllo, mentre risultano penalizzate le holding con partecipazioni inferiori al 10%; sono incluse le strutture di club deal, dove alcuni soci si raccolgono in una holding che detiene una partecipazione nella società target. Viene segnalato il rischio di scoraggiare investimenti in società quotate, dove è frequente la detenzione di quote minoritarie. La nuova disciplina si applica alle distribuzioni di dividendi che avverranno dal 2026 e ciò potrebbe portare ad anticipare tali distribuzioni entro la fine dell’anno.
- “La stretta sulla dividend exemption tocca anche le partecipazioni estere”, IlSole24Ore del 04.11.2025, pag. 41: L’articolo 18 del Ddl. di bilancio 2026 elimina la dividend exemption per le partecipazioni inferiori al 10%, con conseguente tassazione integrale dei dividendi, sia domestici sia esteri, lungo la catena societaria e, in caso di ulteriore distribuzione, in capo al socio persona fisica. La misura incide anche sulle distribuzioni provenienti da soggetti esteri, innestandosi sull’articolo 89, comma 3, del TUIR, già caratterizzato da criteri complessi legati alla residenza fiscale e alla disciplina CFC. Attualmente, i dividendi esteri sono tassati al 5% se provenienti da Paesi “white list”, mentre sono integralmente imponibili se provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato, salvo prova contraria ai sensi dell’articolo 47-bis TUIR. Il Ddl. prevede che il regime di parziale imponibilità al 50%, previsto in caso di attività economica effettiva nel Paese estero, sia applicabile solo qualora la partecipazione detenuta sia almeno pari al 10%. La soglia del 10% può essere raggiunta anche tramite partecipazioni indirette controllate, tenendo conto della demoltiplicazione. La ratio della modifica è illustrata nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al disegno di legge.
Giurisprudenza
- Sentenza n. 103/2025 Cgt di II grado della Lombardia, commentata in “Onere probatorio sotto la lente dei giudici”, ItaliaOggi del 03.11.2025, pag. 28: La sentenza in oggetto della Cgt di II grado della Lombardia ha applicato il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992, che impone al giudice di verificare la sufficienza delle prove raccolte dall’Amministrazione e di annullare l’accertamento se l’onere probatorio non è assolto. Il caso riguardava un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Brescia per presunto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Cgt di Brescia aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non provata la fittizietà delle operazioni. L’Agenzia aveva impugnato sostenendo violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova. La Corte lombarda ha respinto l’appello, ribadendo che spetta all’Ufficio dimostrare la fondatezza della pretesa. Poiché l’Amministrazione non aveva provato l’inesistenza delle operazioni, mentre la società aveva documentato l’effettiva fornitura, l’accertamento è stato annullato. Il giudice ha quindi richiamato il principio di responsabilizzazione della parte pubblica nella raccolta delle prove.
- Sentenza n. 27531/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Vendo casa se c'è la conformità”, ItaliaOggi del 03.11.2025, pag. 31: La Corte di Cassazione civile, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che nella vendita di un immobile a uso abitativo la nullità prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 ha natura formale e si verifica solo in caso di mancanza della dichiarazione di conformità catastale o dell’attestazione del tecnico abilitato. La veridicità della dichiarazione non incide sulla validità dell’atto, salvo che la falsità sia manifesta. Le difformità catastali di lieve entità non determinano nullità, poiché la norma mira a far emergere gli immobili non censiti ai fini fiscali. È inoltre possibile sanare la nullità con un atto di conferma, anche unilaterale. La dichiarazione mendace può tuttavia comportare responsabilità civile o penale, ma l’immobile resta commerciabile e trasferibile ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.
- Sentenza Corte di giustizia 01.08.2025 n. C-433/24, commentata in “Regime del margine anche per le opere d’arte di società fondate dall’autore” Il Quotidiano del Commercialista del 04.11.2025: La Corte di Giustizia UE, con sentenza in analisi, ha stabilito che il regime del margine IVA può essere applicato anche quando le opere d’arte sono cedute al rivenditore da una società fondata o controllata dall’autore o dai suoi aventi diritto. La Corte ha chiarito che ciò che rileva non è la forma giuridica del cedente, ma la sostanza economica dell’operazione, purché la cessione sia attribuibile all’autore e costituisca la prima immissione dell’opera nel mercato dell’Unione europea. Tale interpretazione, coerente con il principio di neutralità fiscale, supera la visione restrittiva delle autorità fiscali francesi e amplia l’applicabilità del regime agevolato. Resta demandata ai giudici nazionali la verifica, caso per caso, dei requisiti sostanziali richiesti.
- Sentenza n. 218/1/2025 della Cgt Abruzzo, commentata in “Fondo pensione straniero, ritenute da rimborsare”, IlSole24Ore del 31.10.2025, pag. 35: La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza in analisi, ha riconosciuto il rimborso integrale delle ritenute applicate sui dividendi percepiti nel 2017-2018 da un fondo pensione israeliano, ritenendo che il diverso trattamento rispetto ai fondi residenti violi la libertà di circolazione dei capitali ex articolo 63 Tfue. La decisione applica in via estensiva l’esonero da ritenuta dell’art. 27, co. 3, del Dpr 600/1973, anche nei confronti di Oicr extra-Ue e prima dell’entrata in vigore della disciplina dal 2021. La sentenza, pur senza esaminare nel merito la comparabilità del fondo israeliano a un Oicr, richiama l’orientamento della Corte di giustizia Ue secondo cui le differenze fiscali sono legittime solo in presenza di situazioni non comparabili o di motivi di interesse generale. Ne deriva il principio che anche i fondi pensione extra-Ue possono accedere al medesimo trattamento fiscale dei fondi residenti, se perseguono analoghe finalità previdenziali.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 278/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 04.11.2025: Con la risposta a interpello in analisi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nelle operazioni di fusione per incorporazione, il riporto delle perdite fiscali è subordinato alla redazione di una perizia giurata di stima quando le perdite eccedono il patrimonio netto contabile. La perizia consente di determinare il valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia della fusione, condizione essenziale per disapplicare i limiti di cui all’art. 172, comma 7, TUIR, come modificato dal D.lgs. 192/2024. In mancanza della perizia, il riporto è ammesso solo entro il patrimonio netto contabile, “sterilizzato” dei versamenti e conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi. La pronuncia, prima applicazione del nuovo regime, conferma la natura sostanziale della perizia, considerata requisito imprescindibile per la validità fiscale delle perdite riportabili, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
- Risposta ad interpello n. 281/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Vale come «cessione» dei crediti edilizi il conferimento dell’unica azienda”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.11.2025: La risposta ad interpello in analisi chiarisce che, nel caso di trasformazione di una ditta individuale in S.r.l. mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta maturati per interventi edilizi agevolati con opzioni ex art. 121, DL 34/2020 non si trasferiscono automaticamente alla conferitaria. Il conferimento non integra successione universale, diversamente da fusioni e scissioni, e pertanto il trasferimento dei crediti è trattato come cessione soggetta ai limiti dell’art. 121. Se i crediti derivano dall’opzione per lo sconto in fattura, il conferimento integra la “cessione jolly”, consentita a favore di qualunque soggetto. Se invece i crediti derivano dall’opzione per la cessione del credito, il loro trasferimento è possibile solo verso soggetti qualificati. La disciplina resta coerente con precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 234/2023). L’agevolazione del conferimento ai fini reddituali ex art. 176 TUIR non incide sul regime di trasferibilità dei crediti edilizi.
- Risposta ad interpello n. 284/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Ravvedimento speciale con ingresso anticipato”, IlSole24Ore del 05.11.2025 pag. 39: L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello in analisi, ha chiarito che i contribuenti con esercizio a cavallo d’anno che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere al ravvedimento speciale. Il termine per la sanatoria resta inderogabile, anche se precedente rispetto alla scadenza per l’adesione al CPB. In tali casi, il contribuente deve prima versare l’imposta sostitutiva per il ravvedimento speciale e successivamente perfezionare l’adesione al CPB entro il relativo termine, evitando così la perdita degli effetti del versamento. L’Agenzia evidenzia che, per i soggetti “a cavallo”, l’ordine delle operazioni può risultare invertito rispetto ai contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tale dinamica si ripropone anche per il ravvedimento speciale 2019-2023 previsto dall’articolo 12-ter del D.L. 84/2025, dove la scadenza per la sanatoria può nuovamente cadere prima del termine ultimo per l’adesione al CPB.
- Risposta ad interpello n. 286/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentato in “Ritenuta per gli agenti che operano in Italia a carico della S.O.”, Il Quotidiano del Commercialista del 06.11.2025: La risposta in analisi chiarisce che la stabile organizzazione italiana di una compagnia assicurativa estera deve operare come sostituto d’imposta per le commissioni corrisposte ad agenti e broker che svolgono attività nel mercato italiano. La compagnia estera affida infatti a managing agent e coverholder la sottoscrizione delle polizze e la gestione dei sinistri, ma la stabile organizzazione rappresenta fiscalmente il soggetto estero in Italia. Anche se i contratti con gli intermediari sono stipulati direttamente dalla casa madre, il trasferimento dei premi assicurativi, al netto delle commissioni, costituisce il momento del pagamento delle provvigioni. In tale momento sorge l’obbligo di applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973. Lo stesso criterio vale quando la stabile organizzazione trasferisce premi ai broker accreditati. Ne deriva che la stabile organizzazione è responsabile degli adempimenti fiscali relativi alle commissioni corrisposte nel territorio italiano.
Civile e impresa
- Sentenza n. 29036/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Chi recede dalla società di fatto con il coniuge ha diritto agli utili non percepiti”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.11.2025: Con la sentenza in analisi, la Cassazione ha stabilito che la domanda di uno dei coniugi per ottenere liquidazione della quota e gli utili non percepiti è da qualificare come esercizio del diritto di recesso ex art. 2289 c.c. Il fatto che in questo modo venga meno la pluralità dei soci non comporta l’automatica liquidazione della società: la causa di scioglimento non si verifica nel caso in cui la pluralità venga ricostituita entro 6 mesi. Perciò, la domanda di liquidazione della quota non vi ha in alcun modo dato luogo, sciogliendo soltanto il rapporto con il singolo socio. In quanto atto unilaterale recettizio, il recesso si perfeziona nel momento della comunicazione, in questo caso la proposizione della domanda giudiziale. La moglie avrebbe pertanto perso la qualità di socio e il diritto di percepire gli utili nel momento della notificazione dell’atto di citazione. Allo stesso modo, da quel momento acquisiva il diritto a percepire gli utili maturati non ancora riconosciuti (anche per operazioni in corso) e ad ottenere la liquidazione della quota.
Dottrina e Attualità
- “Rischio abuso per la scissione di pura cassa seguita da donazione di partecipazioni”, Il Quotidiano del commercialista del 04.11.2025: L’articolo analizza il rischio di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 nelle operazioni di scissione di pura cassa seguita da donazione di partecipazioni. Tale schema si realizza quando un soggetto intende donare a terzi (ad esempio ai figli) disponibilità liquide possedute tramite una società, realizzando prima una scissione (proporzionale o asimmetrica) per attribuire la liquidità a società “cassaforte” beneficiarie, e poi donando le partecipazioni in queste ultime. Sebbene la scissione di pura cassa sia in sé legittima, il rischio di contestazione sorge se l’operazione, seguita dalla donazione, consente di trasferire liquidità a terzi senza tassazione del 26% sui dividendi e senza reali ragioni economiche sostanziali. In tali casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere assente la sostanza economica e considerare l’intera sequenza come abuso del diritto, diretta a eludere l’imposizione sulla distribuzione di utili.
- “Conferimenti di quote di holding, valore da ancorare alle partecipate”, IlSole24Ore del 3.11.2025 pag. 26: Il regime di realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, TUIR può applicarsi anche senza acquisizione o incremento del controllo, se rispettate le soglie qualificate del comma 2-bis e la conferitaria è partecipata dal conferente (eventualmente con familiari). Per i conferimenti di partecipazioni in holding, il comma 2-ter richiede la verifica delle percentuali con riferimento alle partecipazioni detenute dalla holding e dalle sue eventuali subholding controllate, considerando i valori contabili e la demoltiplicazione. Il D.lgs. n. 192/2024 semplifica il regime, superando l’approccio trasparente su tutti i livelli e limitando la verifica alle partecipazioni rilevanti. Rimangono incertezze sul criterio di determinazione del valore contabile e sulla data di riferimento per il test di prevalenza, per le quali si attendono chiarimenti interpretativi.
- “High-end homes in Reeves’ sight”, Financial Times del 01.11.2025: Rachel Reeves sta valutando, in vista della prossima manovra, un aumento della tassazione sulle abitazioni di maggior valore tramite l’introduzione di nuove fasce della council tax. L’idea è quella di far contribuire maggiormente i proprietari più facoltosi utilizzando un sistema già esistente e semplice da applicare. Le alternative più radicali, come una tassa patrimoniale sul valore degli immobili o l’estensione della capital gain tax alla vendita della prima casa, vengono considerate eccessivamente complesse o dannose per il mercato. Poiché le attuali fasce della council tax si basano su valori del 1991, l’aggiornamento potrebbe generare alcuni miliardi, pur non risolvendo da solo il riequilibrio dei conti pubblici. La misura è vista come meno distorsiva rispetto a imposte sui trasferimenti immobiliari. Alcuni analisti ritengono che potrebbe favorire la messa in vendita di abitazioni molto grandi da parte di proprietari con disponibilità liquide ridotte. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di aumento selettivo della pressione fiscale.
- “Rivalutazione quote e terreni: i calcoli in vista del termine 2025”, IlSole24Ore del 03.11.2025, pag. 27: La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) rende stabile la possibilità di rideterminare, tramite perizia, il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ogni anno. Entro il 1° dicembre 2025 sarà possibile rivalutare tali beni, versando un’imposta sostitutiva del 18% sul valore periziato, anche in tre rate con interessi del 3%. La misura consente di ridurre le plusvalenze in caso di cessione, ma è irrevocabile una volta effettuato il versamento. L’operazione è conveniente solo se il costo fiscale è inferiore al 30,77% del prezzo di vendita, altrimenti risulta più onerosa rispetto alla tassazione ordinaria del 26%. È ammessa una nuova rivalutazione della stessa partecipazione, con scomputo dell’imposta già pagata, ma solo se effettuata dallo stesso soggetto.
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