Italia - Rassegna stampa settimanale dal 9 al 15 novembre 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • D.lgs. n. 141/2024, commentato in "Deposito IVA nei diritti di confine solo se l’utilizzo è irregolare", Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2024: Con il decreto in oggetto, si inserisce l’IVA tra i diritti di confine (art. 27), ampliando la responsabilità passiva anche ai rappresentanti indiretti in dogana, per i quali l’IVA risulta indetraibile. Tale inclusione crea incertezze normative, poiché l’IVA è soggetta a sanzioni penali in caso di evasione in dogana superiore a 10.000 euro, mentre evasioni interne restano soggette solo a sanzioni amministrative. Il sistema ammette, però, due eccezioni (art. 27, co. 3), in cui l’IVA perde la natura di diritto di confine: (i) nel regime 42 (immissione in libera pratica con destinazione intra-Ue, senza assolvimento immediato dell’IVA); (ii) nel regime 45 (deposito IVA), che consente sospensione dell’IVA e utilizzo del reverse charge per le merci di provenienza extra-Ue. Il regime 45 assume una rilevanza strategica per ridurre i rischi fiscali alle importazioni, permettendo la sospensione dell'IVA per le merci stoccate nel deposito IVA fino alla loro immissione in consumo nazionale.
  • Schema D.lgs. di riforma IRPEF e IRES, commentato in Affrancamento ordinario per operazioni effettuate nel 2023 da rivedere”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2024: Lo schema decreto, il regime di affrancamento “ordinario” abroga i regimi derogatori, introducendo un unico regime per affrancare i maggiori valori emersi da operazioni di riorganizzazione neutrali. La nuova norma si applica retroattivamente alle operazioni dal 1° gennaio 2024. Per il 2023, l’opzione per l’affrancamento può essere esercitata solo nel modello REDDITI 2024, escludendo il modello REDDITI 2025. Tuttavia, poiché l’iter del decreto è ancora in corso, alcuni contribuenti rischiano di trovarsi esclusi dall’opzione “ritardata” prevista per il 2025. In tal senso, sarebbe preferibile mantenere la normativa attuale, consentendo l’opzione nel modello REDDITI 2025 e il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2025, rispettando il principio di non retroattività delle norme tributarie (art. 3 L. 212/2000).

Giurisprudenza


  • Sentenza Cassazione n.  40738/2024, commentata in "Ostacolo all’attività delle autorità di vigilanza in molteplici forme", Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2024: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione delucida gli elementi essenziali del reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanzaex art. 2638 C.c. Tale reato può configurarsi sia come reato di mera condotta, ove l’occultamento di fatti avviene tramite mezzi fraudolenti e con dolo specifico, sia come reato di evento, che richiede un effettivo ostacolo all’attività di vigilanza causato consapevolmente, escludendo il dolo eventuale. Il reato può concretizzarsi con qualsiasi azione o omissione che arrechi un impedimento sostanziale o rallenti significativamente l’attività di vigilanza, senza richiedere un ostacolo assoluto o definitivo.
  • Sentenza Cassazione n. 2343/2024, commentata in "Il distacco segue gli impatriati", ItaliaOggi del 8.11.2024, pagina 27: La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza in oggetto, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole al contribuente. Quest'ultimo, dopo aver lavorato all'estero in regime di distacco, aveva richiesto il rimborso IRPEF per l'applicazione del regime fiscale agevolato degli impatriati, in seguito al suo ritorno in Italia, dove aveva acquisito la residenza fiscale e ottenuto un nuovo incarico nella stessa multinazionale. Il Fisco aveva negato l'agevolazione, sostenendo che il regime non fosse applicabile, ma la Corte ha stabilito che il distacco non impedisce automaticamente l'accesso al regime agevolato. La legge (art. 16 del D.Lgs. 147/2015) non richiede una discontinuità formale del contratto di lavoro né ulteriori requisiti impositivi non previsti; ciò posto, le circolari interne dell'Agenzia delle Entrate non possono modificare il contenuto normativo.

Prassi


  • Risposta n.  53 del 11.11.2024, commentata in "Pronti i codici tributo per l’ecotassa dovuta a seguito dei controlli", Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2024: Con la risposta in oggetto, l'Amministrazione ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’ecotassa dovuta a seguito delle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, insieme ai relativi interessi e sanzioni, come previsto dall’art. 1, co. 1042-1045, della L. 145/2018. Tale imposta si applicava, per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, all'acquisto e immatricolazione in Italia di veicoli nuovi di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km.
  • Circolare n. 20/2024, commentata in: “Regime degli impatriati per i non iscritti all’AIRE se non residenti ai fini convenzionali, Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2024: La circolare in oggetto chiarisce l’applicazione dei nuovi criteri di residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024 e il loro rapporto con i regimi agevolati per i trasferimenti di residenza, evidenziando il requisito della residenza estera pregressa. In particolare, per il regime degli impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023) e per i docenti e ricercatori (art. 44, DL 78/2010), è consentito provare la residenza estera secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni, superando il requisito della cancellazione dall’anagrafe dei residenti. Invece, per i regimi dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR) e dei pensionati di ritorno (art. 24-ter del TUIR), resta vincolante la valutazione della residenza ex art. 2 del TUIR, senza possibilità di utilizzare i criteri convenzionali.
  • Circolare n. 21 del 7/11/2024, commentata in: “Acquiescenza processuale con pagamento nei 60 giorni”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2024: Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate illustra l’acquiescenza processuale, prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. 472/1997, che consente una definizione agevolata della controversia con riduzione delle sanzioni a un terzo in caso di autotutela parziale durante il processo. Reintrodotta dopo l’abrogazione dell’art. 2-quater del D.L. 564/1994, la norma prevede che il contribuente possa avvalersi degli istituti di definizione delle sanzioni previsti dagli artt. 16 e 15 del D.Lgs. 472/1997 e del D.Lgs. 218/1997, purché rinunci al ricorso e l’atto non sia definitivo. In caso di autotutela entro i termini del ricorso, la definizione deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se l’atto è definitivo per mancata impugnazione, la definizione agevolata non è ammessa.

Dottrina e Attualità

  • Accordo fiscale Italia-Cina sblocca il rimpatrio di utili e dividendi detassati”, IlSole24Ore del 8.11.2024, pagina 39: Il 5 novembre, la Camera dei deputati ha approvato la legge di ratifica dell’Accordo Italia-Cina per evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire evasione ed elusione, sostituendo il trattato del 1986 e recependo le linee guida OCSE/G20 del progetto BEPS. L'accordo, in vigore dal 1° gennaio 2025, riduce l’aliquota sui dividendi dal 10% al 5% per partecipazioni superiori al 25%, applica un'aliquota dell'8% sugli interessi per finanziamenti triennali e fissa un'imposta del 10% sulle royalties, ridotta al 5% per quelle relative ad attrezzature industriali.
  • Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone”, IlSole24Ore del 14.11.2024, pagina 42: Il Consiglio nazionale del notariato, con lo Studio n.100-2024/T, chiarisce che la riforma dell’art. 3, co. 4-ter, del Testo Unico dell’imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990), in vigore dal 1° gennaio 2025, estende l'esenzione da imposte sulle donazioni, patti di famiglia e successioni ereditarie al trasferimento di: (i) quote di controllo di società di capitali, comprese holding e società di mero godimento; (ii) qualsiasi quota in società di persone. L’esenzione si applica a condizione che il beneficiario mantenga il controllo per almeno 5 anni, nel caso di società di capitali, o la titolarità della quota, nel caso di società di persone.
  • Patti famiglia, non sono costi le somme ad altri legittimari, IlSole24Ore del 13.11.2024, pagina 42: La Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna ha precisato che le somme liquidate dal beneficiario di un patto di famiglia agli altri legittimari non assegnatari non incrementano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta. In un interpello, l’istante, che aveva ricevuto partecipazioni societarie dal padre tramite patto di famiglia, chiedeva di poter includere tali somme come costo riconosciuto per ridurre la plusvalenza in caso di cessione. Richiamando le circolari n. 3/E/2008 e 18/E/2013, la Direzione ha negato questa possibilità, considerando tali somme come riequilibrio patrimoniale e non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, lo studio del CNDCEC/FNC del 2020 sostiene che questa liquidazione dovrebbe essere vista come un costo sostenuto per ottenere il trasferimento delle partecipazioni.

 

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