Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- Approvazione DDL n. 1155 di modifica dell’articolo 2407 C.c., commentata in:
- Via libera definitivo alla responsabilità limitata per i sindaci”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2025: Il nuovo art. 2407 del C.c. stabilisce che i sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza, e sono responsabili per la verità delle loro attestazioni. La loro responsabilità, nel caso di violazione dei propri doveri, copre i danni causati alla società, ai soci, ai creditori e a terzi, nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre scaglioni. Secondo una parte della dottrina, per ciascun sindaco il limite del multiplo del compenso annuo sarebbe utilizzabile a fronte di tutti gli inadempimenti dell’anno determinanti ogni tipo di azione di responsabilità. Tale interpretazione, più conforme alla lettera della norma, si contrappone all’orientamento di altra dottrina, la quale propone una delimitazione annuale ma in rapporto a ciascun tipo di responsabilità.
- “Responsabilità sindaci con prescrizione in cinque anni dal deposito della relazione”, IlSole24Ore del 14.03.2025, pagina 35: Ai sensi del nuovo art. 2407 del C.c. il raggio di responsabilità dei sindaci è stato notevolmente ampliato. Infatti, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi. Sul punto, il testo della norma prevede due importanti novità: (i) la prima consiste nell’introduzione di un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci, calcolato in funzione del loro compenso annuo percepito, con la finalità di bilanciare il rischio connesso al ruolo (la limitazione non si applica in caso di dolo); (ii) la seconda novità riguarda la modifica del termine di prescrizione. Più nel dettaglio, l’azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione sul bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, anziché dal momento in cui si riscontra la violazione.
Giurisprudenza
- Sentenza della Cgt Bergamo n. 68/2025, commentata in “Dividendi di fonte estera: sì al credito dopo prelievo preventivo e ritenuta”, IlSole24Ore del 10.03.2025, pagina 20: In estrema sintesi la Cgt di I grado è giunta alla conclusione che il credito d’imposta deve essere riconosciuto al beneficiario persona fisica di un dividendo di fonte estera quando la normativa nazionale assoggetti obbligatoriamente il reddito ad una ritenuta a titolo d’imposta. I giudici di merito, facendo leva sul dettato normativo della Convenzione tra Italia e Svizzera, hanno dichiarato la supremazia della fonte sovranazionale su quella domestica. Infatti, nonostante l’art. 165 del TUIR stabilisca che per beneficiare del credito sia necessario che il reddito concorra “alla formazione del reddito complessivo”, è anche vero che l’art. 24 della Convenzione non riconosce il credito nell’ipotesi in cui la ritenuta a titolo d’imposta venga applicata su richiesta del beneficiario del reddito. Se ne ricava che nel caso in cui l’imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta sia obbligatoria, l’imposta pagata all’estero dovrebbe considerarsi detraibile
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 6001/2025, commentata in “Società a ristretta base, più spazio ai ricorsi dei soci”, IlSole24Ore del 08.03.2025, pagina 28: La Cassazione ha stabilito che l'accertamento definitivo nei confronti di una società a ristretta base azionaria, per motivi procedurali, non impedisce al socio di contestare l'imputazione del reddito di partecipazione attribuitogli. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una S.r.l. redditi non dichiarati e aveva rettificato i dividendi extracontabili attribuiti al socio. Sebbene l'accertamento fosse stato confermato in primo grado, in sede di appello erano stati ridotti i redditi per due anni, e per un anno l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile per tardività, rendendo l'accertamento definitivo. Sulla base di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso del socio, sottolineando che, anche se l'accertamento nei confronti della società è diventato definitivo per motivi procedurali, il socio ha comunque il diritto di contestare l'imputazione del reddito, come la mancata distribuzione dei redditi o l'esistenza stessa del reddito societario non dichiarato.
Prassi
- Risposta ad interpello n. 68/2025, commentata in “E’ reddito di impresa il pagamento del debitore a favore della cessionaria”, Il Quotidiano del Commercialista del 8.03.2025: La risposta in analisi chiarisce la corretta qualificazione della natura dei redditi, con riferimento al pagamento del credito del professionista in esecuzione di un piano di riparto nell’ambito del concordato preventivo, anche se tale credito sia stato oggetto di una precedente cessione. Il pagamento deve essere trattato come reddito di lavoro autonomo quando viene effettuato della società cessionaria che, in qualità di sostituto d’imposta, opera la ritenuta a titolo di acconto delle somme corrisposte al professionista, esonerando così il debitore ceduto dagli obblighi di operare e di versare le ritenute stesse. Invece, il pagamento effettuato dal debitore ceduto a favore del cessionario, acquirente dei crediti, non deve essere trattato come reddito di lavoro autonomo, bensì come reddito d’impresa a seguito della classificazione dell’attività svolta dalla cessionaria come attività d’impresa.
- Provvedimento n. 114763 in approvazione del modello 730/2025, commentato in “Definitivo il modello 730/2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2025: Il nuovo modello introduce diverse modifiche fiscali. In particolare, i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva sono ora dichiarati nel nuovo “Quadro M”, mentre le plusvalenze finanziarie vanno nel “Quadro T”. I redditi da locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva, con aliquote ridotte in alcuni casi, e i locatori devono indicare il codice identificativo nazionale nella dichiarazione. Tra le principali novità, si segnala altresì l'introduzione di regimi agevolativi per i redditi dominicali e agrari, che per gli anni 2024 e 2025 concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo. in aggiunta, il modello include anche il “bonus Natale" da 100 euro per i titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e il trattamento integrativo per alcuni redditi da lavoro dipendente. Inoltre, per le spese edilizie, come quelle legate al Superbonus e al Sismabonus, sono stabilite nuove modalità di detrazione.
- Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, commentato in “Approvato l’applicativo per chiedere la riammissione alla rottamazione quater”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.03.2025: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile un’applicazione online per chiedere la riammissione alla rottamazione-quater, con scadenza il 30.04.2025. La riammissione riguarda i contribuenti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30.06.2023 e che sono decaduti per irregolarità nei pagamenti entro il 31.12.2024, ma non si applica a carichi non inclusi nella domanda originaria o consegnati dopo il 30.06.2022. Nel dettaglio, il carico può essere dilazionato in 10 rate fino al 30.11.2027, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2025. Una volta presentata la domanda, il debitore è considerato adempiente e non può subire pignoramenti, fermi o blocchi dei pagamenti, ma i fermi e le ipoteche già adottati restano in vigore.
- Risposte ad interpelli nn. 70/2025, 71/2025, 72/2025 e 74/2025, commentate in “Agevolati impatriati senza laurea, ma con esperienza professionale adeguata”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.03.2025: La risposta n. 71/2025 ha confermato, con riferimento al caso di un lavoratore privo di un titolo di laurea ma con anni di esperienza professionale nel settore del project management, che il titolo di istruzione superiore sia, ai fini agevolativi, alternativo al possesso di una qualifica professionale. Con la risposta n. 74/2025 riguardante uno specialista informatico non in possesso del diploma di laurea, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso la possibilità di fruizione del regime agevolativo da parte del lavoratore che è in possesso di un’esperienza professionale più che triennale in qualità di specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La risposta 72/2025 torna sul requisito del periodo di residenza estera pregressa “rafforzato” di sei o sette anni se la persona rientra in Italia e lavora per il medesimo datore di lavoro presso cui era impiegata all’estero, precisando che il periodo di residenza estera rafforzato riguarda anche i lavoratori autonomi. Da ultimo, con la risposta n. 70/2025 l’Agenzia ha ammesso la fruizione del regime agevolato per i lavoratori impatriati da parte di un cittadino estero che si trasferisce in Italia per la prima volta, al fine di svolgervi attività lavorativa.
Dottrina e Attualità
- “Minusvalenza da realizzo controllato riconosciuta nei limiti del valore normale”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.03.2025: L'articolo tratta del regime fiscale del realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti residenti in Italia, nell’esercizio di imprese commerciali. Se si verifica una minusvalenza tra il valore di realizzo controllato della partecipazione conferita e il costo fiscalmente riconosciuto, il comma 1-bis dell’art. 175 del TUIR stabilisce che si rimane nel regime del realizzo controllato e che la minusvalenza è deducibile solo nella misura in cui essa risulti anche dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale della partecipazione, determinato ex art. 9 del TUIR. La deducibilità della minusvalenza è da considerarsi “potenzialmente” ammissibile poiché dipende anche dalle regole ordinarie sulle minusvalenze e dalla possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dall'art. 87 del TUIR. Se non sussistono i requisiti per l’esenzione la minusvalenza potrà essere dedotta per l’intero, mentre se l’impresa (ditta individuale o una società di persone) soddisfa i requisiti per l'esenzione la minusvalenza sarà deducibile nella misura del 58,14%. Sarà, invece, integralmente deducibile per le società di capitali o enti commerciali che soddisfano i requisiti per l’esenzione.
- “L’affrancamento delle riserve premia la distribuzione ai soci”, IlSole24Ore del 12.03.2025, pagina 33: Ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. 192/2024 le imprese valutano la convenienza all’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta, pagando un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP del 10%. L’affrancamento elimina, quindi, in capo alla società, la tassazione che scatta in caso di distribuzione della riserva o di altri utilizzi che comportino il realizzo della sospensione. Di conseguenza, avranno sicuro interesse a pagare il 10% le società che devono procedere, nel corso del 2025 o in anni immediatamente successivi, a distribuire la riserva ai soci. In caso di fusione della società, le riserve di rivalutazione (imponibili solo in caso di distribuzione) devono essere ricostituite nei limiti dell’avanzo di fusione. Se non c'è avanzo, la riserva scompare e non conviene affrancarla, mentre se l'avanzo è sufficiente, la sospensione si trasferisce sulla società incorporante e la convenienza dipende dall'uso che ne farà.
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