Italia - Rassegna stampa settimanale dal 26 al 31 luglio 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • DM 27 giugno 2025, commentato in “Affrancamento da indicare in dichiarazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.07.2025: Il DM in analisi integra la disciplina dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta prevista dall’art. 14 del D.lgs. 192/2024. In particolare, il decreto ha stabilito che, per determinare l’importo da assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, occorre assumere il minore tra il valore della riserva risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023 e quello al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’art. 4 del DM chiarisce che l’affrancamento si considera validamente esercitato con la sola indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche se l’imposta non è stata versata nei termini, in quanto potrà comunque essere regolarizzata. Tuttavia, l’omissione dell’indicazione in dichiarazione rende inefficace l’opzione e non può essere sanata con dichiarazione integrativa, ma solo tramite la remissione in bonis, se ricorrono i requisiti e si è versata la relativa sanzione.
  • D.D.L. di conversione in legge del D.L. 84/2025, commentato in “Via libera definitivo al ravvedimento legato al CPB 2025-2026”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.07.2025: Il D.D.L. in analisi, approvato in via definitiva dal Senato, ha confermato il ritorno del regime del ravvedimento 2019-2023, legato al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026. Il nuovo art. 12-ter introduce anche una proroga generalizzata dei termini di accertamento per tutti i contribuenti che aderiscono al CPB, a prescindere dall’accesso al ravvedimento. In particolare, l’adesione al solo CPB 2025-2026 proroga i termini di accertamento al 31 dicembre 2026, mentre se si opta anche per il ravvedimento per uno degli anni dal 2019 al 2023, il termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2028. Questo prolungamento è giustificato dal fatto che il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il ravvedimento potrà concludersi anche in dieci rate entro il 15 dicembre 2026, e si vuole evitare che la decadenza del ravvedimento per mancato pagamento renda non più accertabili i periodi d’imposta interessati.


Giurisprudenza

 

  • Sentenza n. 21271/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Prova di resistenza “in concreto” per il contraddittorio preventivo”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.07.2025: La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in analisi, ha precisato che, nei procedimenti anteriori al D.lgs. 219/2023, la cosiddetta prova di resistenza, richiesta per ottenere l’annullamento di un atto impositivo emesso senza contraddittorio, deve fondarsi su elementi concreti. Il contribuente, cioè, deve dimostrare che i fatti o le circostanze che avrebbe potuto far valere, se fosse stato ascoltato, avrebbero potuto influenzare l’esito dell’accertamento. Questa impostazione, coerente con la giurisprudenza europea, si applica solo ai casi anteriori alla riforma introdotta dal D.lgs. 219/2023. Con tale decreto, infatti, il contraddittorio preventivo è divenuto obbligatorio per la generalità degli atti impositivi. La nuova disciplina supera quindi il precedente orientamento giurisprudenziale, che subordinava l’annullamento alla prova concreta del pregiudizio subito.
  • Ordinanza n. 14719/2025 della Corte di Cassazione, commentata in “Accertamento rinotificabile per vizio di notifica senza previo annullamento”, Il Quotidiano del Commercialista del 30.07.2025: La Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate può rinotificare un atto già emesso per sanare un vizio di notifica oppure modificarlo per correggere vizi sostanziali, purché resti nei termini di decadenza. Questo è possibile in virtù delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 219/2023 alla L n. 212/2000, che ammettono la possibilità di superare vizi formali senza violare il principio di unicità dell’accertamento. Tuttavia, la mancata formale eliminazione del primo atto può creare problemi se il processo è già pendente, perché la sovrapposizione di due atti può generare incertezza e rischi di contenzioso. In assenza di una norma che disciplini espressamente la rinnovazione dell’atto impugnato, la prassi della rinotifica senza annullamento rimane delicata, anche se può essere giustificata quando il primo atto sia già stato annullato dal giudice o in assenza di impugnazione da parte del contribuente.

Prassi


  • Circolare n. 18/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, commentata in “Confisca della merce solo se manca l’integrale pagamento dell’IVA all’importazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.07.2025: Con la circolare in analisi, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito gli orientamenti della Corte Costituzionale espressi nella sentenza n. 93/2025, che impone l’applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni per l’IVA all’importazione. La circolare chiarisce che, nei casi in cui l’accertamento riguarda solo l’IVA della merce sotto vigilanza doganale, se il contribuente adempie integralmente agli obblighi tributari e sanzionatori (anche tramite ravvedimento), non si procede alla confisca della merce. Se invece la merce non è più sotto controllo doganale, si consente il dissequestro solo dopo il pagamento completo. Tuttavia, rimangono delle criticità nei casi in cui sono coinvolti anche i dazi, poiché la confisca resta obbligatoria, anche nel caso in cui si provveda al pagamento della maggiore IVA, interessi e sanzioni, secondo quanto già stabilito dalla giurisprudenza europea.
  • Consulenza giuridica n. 11/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “OICR non quotati da segnalare in RW al costo di acquisto”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.07.2025: Con la consulenza giuridica in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione del quadro RW (o W nel 730) per le quote di OICR esteri non immobiliari non negoziate in mercati regolamentati. Tali quote rientrano tra le attività estere di natura finanziaria e, di conseguenza, per assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, devono essere indicate al loro valore di acquisto se prive di valore nominale o di rimborso, come nel caso dei fondi di private equity esteri. Il valore riportato corrisponde alla base imponibile dell’IVAFE. Inoltre, viene chiarito che nella colonna 4 del quadro RW deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, non quello della società di gestione.
  • Risposta ad interpello n. 197/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Raddoppia il tempo per vendere l’ex prima casa e salvare il bonus per il riacquisto”, Il Quotidiano del Commercialista del 31.07.2025: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in analisi, ha riconosciuto al contribuente che ha acquistato una nuova abitazione nel 2024 usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, pur essendo ancora proprietario della precedente, la possibilità di mantenere il beneficio anche se vende l’ex abitazione entro due anni, e non entro uno solo. Inoltre, ha confermato che potrà beneficiare anche del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, previsto dall’art. 7 della L. 448/1998. Infatti, anche se la norma sul credito parla ancora di un anno, l’Agenzia estende il nuovo termine biennale previsto dalla legge di bilancio 2025 per coerenza sistematica. Il credito d’imposta resta dunque valido, purché la vendita dell’ex abitazione avvenga entro due anni dall’acquisto.

Dottrina e Attualità

 

  • Apporti alle fondazioni imponibili in base alla natura”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.07.2025: Le erogazioni ricevute dalle fondazioni possono avere natura diversa e, di conseguenza, un differente trattamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 187/2019, ha chiarito che gli apporti iniziali dei fondatori (in denaro, partecipazioni o immobili), così come ulteriori attribuzioni patrimoniali successivamente effettuate da fondatori o terzi e confluite nel fondo di dotazione, non sono fiscalmente rilevanti. Un’interpretazione analoga è stata fornita nella risposta a interpello n. 255/2019, dove si è specificato che anche i contributi versati per acquisire la qualifica di socio partecipante o sostenitore, qualificati come versamenti in conto capitale, sono irrilevanti ai fini delle imposte dirette. Infine, nella risposta ad interpello n. 189/2020, l’Agenzia ha affermato che i contributi finalizzati a finanziare progetti specifici della fondazione, che non accrescono stabilmente il patrimonio, sono fiscalmente imponibili, poiché hanno natura reddituale e non patrimoniale.
  • Vantaggi indebiti se la scissione asimmetrica crea “contenitori di comodo””, Il Quotidiano del Commercialista del 29.07.2025: La scissione asimmetrica, anche quando riguarda patrimoni non aziendali come immobili o liquidità, è generalmente ritenuta lecita ai fini fiscali, purché non si configuri come una mera gestione di comodo a vantaggio dei soci. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha riconosciuto che anche i patrimoni non aziendali possono essere divisi tramite scissione asimmetrica, purché la gestione da parte della società beneficiaria sia effettiva e finalizzata ad investimenti produttivi. Nel caso in cui, invece, dopo la scissione, la società beneficiaria utilizzi il patrimonio scisso per i fini personali dei soci, il vantaggio fiscale derivante dalla scissione può essere ritenuto indebito. Di conseguenza, la scissione asimmetrica, così interpretata, non viene più vista come uno strumento neutro di separazione patrimoniale, ma come un abuso del diritto volto ad aggirare l’imposizione fiscale sulla distribuzione diretta di beni. Tuttavia, i soci possono sempre difendersi da un’eventuale contestazione invocando l’esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali a giustificazione dell’operazione.
  • Partecipazioni fiduciarie a pignoramento speciale”, IlSole24Ore del 29.07.2025, pagina 29: L’articolo, richiamando la sentenza n. 24859/2024 della Corte di Cassazione, sottolinea come le quote di S.r.l. possono essere oggetto di pignoramento esclusivamente nei confronti del socio che ne è titolare. In particolare, i giudici hanno stabilito che, nel caso in cui le partecipazioni siano affidate alla fiduciaria, gli effettivi proprietari sono i fiducianti, non conseguendo all’intestazione fiduciaria alcun effetto traslativo della proprietà. Inoltre, la Cassazione ha escluso che la società fiduciaria possa essere considerata debitor debitoris del titolare della partecipazione sociale, con riferimento alla quale acquisisce la mera legittimazione all’esercizio dei diritti connessi. Quindi, la fiduciaria non può essere qualificata come terzo pignorato e, di conseguenza, non deve rilasciare alcuna dichiarazione.
  • Prevale la legge del Paese della società risultante dalla fusione o scissione”, IlSole24Ore del 31.07.2025, pagina 28: La circolare n. 19/2025 di Assonime analizza le correzioni del D.lgs. n. 88/2025 apportate alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera e internazionale. In attuazione di queste regole, infatti, per la fusione la legge stabilisce che, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o più società di un altro Stato che partecipano alla fusione, viene data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante della fusione. Allo stesso modo, nel caso di conflitto tra le norme applicabili alla società scissa con quelle applicabili alla società risultante dalla scissione, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla scissione. Infine, con riferimento alle operazioni di trasformazione, prevale la legge dello Stato in cui si trasferisce la sede.

 

 

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