Italia - Rassegna stampa settimanale dal 4 al 10 maggio 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • Bozza D.Lgs. Irpef-Ires attuativo della Legge Delega n. 111/ 2023, commentata in “Riporto perdite, nuova disciplina per le operazioni dal 2024 in poi”, IlSole24Ore del 10.5.2024, pagina 34: La bozza in commento modifica l’attuale formulazione dell’articolo 84 del TUIR, mediante sostituzione del comma 3 e introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Più nel dettaglio, per quanto concerne le tempistiche, si segnala la novità che le perdite non riportabili sono quelle che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento delle partecipazioni oppure, qualora il trasferimento intervenga dopo il decorso di sei mesi dalla chiusura di tale periodo, quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento. Inoltre, con la nuova lettera a) del comma 3-bis, viene ripristinato di fatto l’esimente abrogata che consentiva di “circolarizzare” all’interno di un gruppo le perdite fiscali di una società ancorché considerata non vitale. Ancora, il test di vitalità ora proposto consiste nel fatto che dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, relativo all’esercizio precedente, devono risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e relativi contributi superiori al 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi. Per quanto attiene il riporto dopo il test, in base al nuovo comma 3-ter, nel caso di trasferimento non infragruppo di una società che soddisfa il requisito di vitalità, le perdite sono riportabili per un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società, risultante da una relazione giurata di stima. In assenza della relazione, il riporto è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti nei 24 mesi anteriori.
  • Emendamento Superbonus, commentato in “Superbonus, spalmacrediti in dieci anni obbligatorio”, IlSole24Ore del 9.5.2024, pagina 3: I crediti d’imposta generati dal Superbonus diventeranno decennali per tutti, obbligatoriamente. Il ministro dell’economia Giorgetti ha informato che l’emendamento del Governo riguarderà «le spese sostenute dal periodo d’imposta in corso». Nonostante ciò, si segnalano ancora importanti dubbi su ipotesi di estensione anche agli anni precedenti. In effetti, è stato proprio l’intervento del ministro a riaccendere il dibattito intorno al nuovo giro di contromisure che l’Esecutivo sta studiando per provare a chiudere la falla finanziaria dei crediti d’imposta. Sul punto, le nuove misure in arrivo entro la fine della settimana non si limiteranno al calendario decennale dei bonus ma punteranno a restringere ulteriormente l’area di utilizzo. Più nel dettaglio, si prevede che sarà cancellata la possibilità di ripensamenti in corsa per chi ha scelto la detrazione nel modello 730: le rate residue non potranno in alcun modo essere utilizzate come crediti d’imposta in compensazione. In aggiunta, si segnala un vincolo all’impiego dei crediti per compensare i debiti previdenziali, in modo da non pregiudicare anche il capitolo pensioni. Tutto questo serve per non alzare ostacoli ulteriori in vista di una manovra che avrà come primo obiettivo di replicare anche per il 2025 il taglio del cuneo fiscale.
  • In arrivo il decreto per il rinvio dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi, commentato in “Per i titolari effettivi si va al 10 luglio”, ItaliaOggi del 7.5.2024, pagina 24: Il termine ultimo per la comunicazione della totalità effettiva potrebbe slittare al 10 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, è pronto un nuovo decreto per il rinvio dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi di società e trust, offrendo un'estensione dei termini per completare le procedure senza il rischio di incorrere nelle sanzioni previste. Più nel dettaglio, la nuova scadenza potrebbe scivolare al 10 luglio 2024, su proposta degli uffici del MEF al ministro Giancarlo Giorgetti. Il decreto ha già ricevuto il via libera dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ed è ora in attesa dell'approvazione finale da parte del gabinetto di Giorgetti. Ricapitolando, il rinvio si inserisce nell'intricata vicenda con cui il TAR Lazio, con sentenza n. 06839/2024 del 9 aprile, aveva respinto il ricorso proposte dagli operatori del settore. Pertanto, il 9 aprile era scattato nuovamente il decorso del termine previsto, con scadenza prevista per l'11 aprile 2024. Tuttavia, a seguito dell’impugnazione delle sentenze del TAR, il 16 maggio il Consiglio di Stato si riunirà per la discussione della nuova istanza di sospensione cautelare proposta da Assofiduciaria. In ogni caso, nei giorni scorsi una nota Mimit aveva confermato la ripartenza dell'alimentazione del registro con le comunicazioni dall'11 aprile, con una formulazione di rinvio ad una ponderata valutazione delle singole Camere di Commercio circa eventuali ritardi e sanzioni.

Giurisprudenza

  • Sentenza della CGT di Milano n. 1938/2024, commentate in “Regime agevolato anche per gli impatriati dopo un distacco", IlSole24Ore del 10.5.2024, pagina 36: È possibile applicare il regime dei lavoratori impatriati, previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, anche per il contribuente rientrato dall’estero in Italia al termine di un distacco temporaneo, purché siano rispettati i requisiti di legge. Ciò a prescindere dalla risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate a un preventivo interpello formulato dallo stesso contribuente. Questa, in sintesi, la decisione presa dalla CGT di Milano con la sentenza 1938/2024, la quale ha accolto il ricorso di un contribuente avverso il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di riconoscere l’applicazione del regime degli impatriati per il periodo d’imposta 2021. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, il richiamo del lavoratore in Italia dopo un distacco, se “in continuità” con la posizione lavorativa precedente, risulterebbe non conforme alla ratio attrattiva del regime, precludendone l’applicazione. Al contrario, la Corte ha chiarito nuovamente che, se il legislatore avesse voluto escludere l’ipotesi del distacco, l’avrebbe espressamente specificato nel testo della norma. Peraltro, a nulla rileva la posizione già assunta dall’Amministrazione, posto che le risoluzioni e le circolari ministeriali non possono modificare o integrare la legge.
  • Sentenza della CGT di Siena n. 68/2024, commentata in “Imposte assolte all’estero, sì al credito Irpef sugli utili già tassati", IlSole24Ore del 6.5.2024, pagina 22: Al contribuente residente deve essere riconosciuto il credito per l’imposta assolta all’estero quando il reddito è obbligatoriamente assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È questo il principio enunciato dalla CGT di Siena nella sentenza 68/2024. Nel caso esaminato una persona fisica fiscalmente residente in Italia chiedeva all’autorità fiscale tedesca, il rimborso della maggiore ritenuta subita in Germania rispetto al limite (pari al 15%) previsto dalla Convenzione Italia-Germania. Contestualmente in Italia la fiduciaria, in qualità di intermediario finanziario, applicava e versava la ritenuta del 26% sul netto frontiera. Per effetto di questa doppia tassazione, il contribuente chiedeva, all’Amministrazione italiana il rimborso dell’IRPEF versata e, ricorreva avverso il relativo silenzio-rifiuto. Il Collegio ha riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre (ex articolo 165 del Tuir) le imposte assolte all’estero dall’imposta sostitutiva dovuta in Italia anche qualora i dividendi percepiti non dovessero concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Operativamente, il Giudice di prime cure ha riconosciuto che, al fine di evitare la doppia imposizione e vedersi riconoscere il tax credit, l’unico comportamento possibile è costituito dalla presentazione di un’istanza di rimborso. Alla luce di ciò, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che porti, relativamente ai dividendi esteri, al pacifico riconoscimento del diritto al credito d’imposta.

Prassi

  • Risposta ad istanza di interpello n. 84 del 29.3.2024, commentata in “Operazioni di fusione abusive”, ItaliaOggi del 10.5.2024, pagina 28: È abusiva la concatenazione di operazione fiscalmente neutre per la riorganizzazione finalizzata a realizzare sostanzialmente una assegnazione ai soci tramite veicoli societari. Questo è l'orientamento che si può trarre dalla risposta n. 84/2024 ad istanza di interpello presentata da un contribuente. La questione oggetto di specifica istanza per interpello antiabuso riguarda una strutturata fattispecie di riorganizzazione che coinvolge più società che svolgono attività di locazione immobiliare e che sono tutte paritariamente partecipate da tre diversi rami famigliari. Posto ciò, viene prospettata la possibilità di effettuare: (i) una fusione per incorporazione che coinvolge i tre soggetti societari; e (ii) conseguentemente operare una scissione asimmetrica dell'unica società risultante da fusione in tre soggetti societari di nuova costituzione, addivenendo ad una suddivisione degli immobili nelle società neo costituite, ciascuna della quali sarebbe partecipata al 100% da un singolo ramo familiare. Nel formulare le proprie conclusioni, l'Agenzia delle Entrate premette che è necessario fare una verifica puntuale dei requisiti per la sussistenza delle condizioni previste in materia di abuso del diritto. Successivamente, l'esame riguarda la serie di operazioni finalizzate a dare attuazione a quanto descritto in istanza, rilevando un meccanismo di disposizione dello stesso patrimonio immobiliare, per arrivare ad avere tre soggetti aventi come unico socio uno dei soci originari. Appare quindi che le operazioni alle quali il legislatore accorda il regime di neutralità fiscale, proprio per la connotazione di riorganizzazione, vengano impiegate per suddividere il patrimonio immobiliare aggirando la norma sui trasferimenti di partecipazioni.
  • Pubblicazione del fac-simile per aderire ai verbali di constatazione, commentato in “L’adesione ai PVC passa necessariamente dalla società", Il Quotidiano del Commercialista del 7.5.2024: Da maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il fac-simile per comunicare la volontà di aderire ai verbali di constatazione, introdotto dal DLgs. 13/2024. Rammentiamo che l’adesione ai verbali consente ai contribuenti di aderire per intero ai rilievi ivi contenuti fruendo, principalmente, della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo. È necessario accettare tutti i rilievi su tutti i periodi di imposta senza poter sindacare nulla, salvo il particolare caso dell’adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti a opera dei verificatori. La sezione informativa del sito riprende in sostanza quanto era contenuto nel provv. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2009. In sintesi, i soci non possono definire la loro posizione se non attraverso la comunicazione del legale rappresentate della società, che effettua la comunicazione in relazione al maggior reddito accertato. Per la fase successiva, nella sezione informativa del sito si legge: “In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile”. Nella circolare n. 55/2008 si prevedeva che l’atto di definizione fosse notificato anche ai soci. Sembra dunque che, entro i 30 giorni successivi a tale richiesta (o dalla notifica dell’atto di definizione), i soci a loro volta possano manifestare la volontà di definire la propria posizione, utilizzando lo stesso modello di comunicazione.

Dottrina

  • Senza ritenute i dividendi pagati alla società madre svizzera”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2024: All’atto della distribuzione dei dividendi di una società italiana controllata da una società elvetica, posto che non risulta applicabile la ritenuta dell’1,20%, in quanto la Confederazione non fa parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, risulta molto più conveniente il ricorso agli Accordi in materia tra Unione europea e Svizzera, i quali azzerano il prelievo in uscita. Più in particolare, in virtù dell’art. 9 dell’Accordo tra Unione europea e Svizzera del 27 maggio 2015, i benefici della direttiva 2011/96/UE si estendono ai rapporti tra società comunitarie e società svizzere, se contestualmente: (i) la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni; (ii) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera; (iii) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo; (iv) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. Sul tema, un punto di arrivo dell’Amministrazione italiana è rappresentato dalla risoluzione n. 46/2023. Secondo tale ultimo documento, solo l’esenzione totale dalle imposte svizzere sarebbe suscettibile di determinare il diniego del regime di favore previsto dall’Accordo tra Unione e Confederazione Elvetica; al contrario, l’imposizione parziale sarebbe sufficiente a consentire l’esenzione italiana.
  • Dalla residenza fiscale dipende il censimento dei conti correnti”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2024: Con l’art. 1 del DLgs. n. 209/2023 il legislatore della riforma fiscale ha proceduto a una radicale riscrittura dell’art. 2 comma 2 del TUIR, la cui nuova formulazione pone l’attenzione sul radicamento del centro degli interessi personali e familiari. Le modifiche della norma non sembrano presentare conseguenze per i sostituti d’imposta che, salvo situazioni particolari, sono tenuti alla verifica della residenza fiscale sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dell’interessato. Relativamente ai redditi di natura finanziaria, anche nel nuovo quadro normativo, in cui l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente non assume più la funzione di presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia, il sostituto d’imposta potrà, sulla base di tale elemento, continuare a considerare residente fiscale il soggetto che documenta una residenza anagrafica italiana. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per il sostituto di imposta di richiedere prudenzialmente al sostituito una autocertificazione in carta libera sul proprio status di residenza fiscale. Al contrario, la situazione è diversa nel caso degli adempimenti richiesti agli intermediari dalle più recenti norme relative al monitoraggio fiscale internazionale. Rispetto agli adempimenti richiesti da tali ultime reportistiche, infatti, il nuovo art. 2 del TUIR sembra essere conforme alle regole di valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche previste dalle disposizioni relative agli impegni sullo scambio di informazioni finanziarie assunti dall’Italia. Per tali adempimenti, infatti, in presenza di indizi o di circostanze che facciano ritenere non valida l’autocertificazione ricevuta, l’intermediario può chiedere un aggiornamento della stessa e nei casi più dubbi, può censire il conto o il dossier come rispettivamente US o foreign reportable account.

 

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