Legislazione
Ddl di Bilancio 2025, commentato in:
- "Plusvalenze su cripto-attività tassate al 42% dal 1° gennaio 2025”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2024: Nel Ddl. di bilancio 2025, l’art. 4 introduce una modifica alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività, applicando un’imposta sostitutiva al 42% in luogo di quella attuale del 26%, a partire dal 1° gennaio 2025. Questa misura si applica in conformità all’art. 67, co. 1, lett. c-sexies) del TUIR, che prevede la tassazione delle plusvalenze da cessione, rimborso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché il totale delle somme guadagnate superi i 2.000 euro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2023 precisa alcuni aspetti della disciplina fiscale: lo scambio tra valute virtuali o tra NFT è esente da tassazione, mentre l’utilizzo di cripto-attività per acquisti di beni o servizi, la conversione in valuta FIAT, o l’acquisto di NFT con valuta virtuale sono soggetti a imposta. In caso di scambio tra cripto-attività con la stessa funzione economica, la circolare stabilisce che il valore di acquisto della cripto-attività ottenuta è pari al valore di carico della cripto-attività ceduta. Ai sensi dell’art. 68, co. 9-bis, TUIR, le plusvalenze sono calcolate come differenza tra il corrispettivo ricevuto o il valore delle attività scambiate e il costo di acquisto, mentre i redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono tassati senza deduzioni. Il contribuente è tenuto a documentare il costo d’acquisto con elementi certi; in mancanza di prova, il costo è considerato zero.
- “Tutte le detrazioni IRPEF sono soggette ai tagli del Ddl. di bilancio”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: Il Ddl. di bilancio 2025 contiene modifiche che riguardano le detrazioni IRPEF per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, imponendo un limite massimo complessivo per le spese detraibili, fatta eccezione per le spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) del TUIR. Tale limite, applicabile a partire dal 1° gennaio 2025, sarà differenziato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico del contribuente. In particolare, per redditi oltre i 75.000 euro, il limite base di spesa detraibile sarà fissato a 14.000 euro, mentre per redditi superiori a 100.000 euro sarà ridotto a 8.000 euro, moltiplicando l’importo base per un coefficiente in funzione del numero di figli fiscalmente a carico. Le nuove disposizioni, salvo modifiche, incideranno su tutte le spese detraibili ai fini IRPEF, incluse le detrazioni ex art. 15 del TUIR e detrazioni per interventi edilizi. Saranno, inoltre, incluse le detrazioni per investimenti in start-up innovative e imprese sociali, che fino a un massimo di un milione di euro permettono una detrazione IRPEF del 30%. Per le persone giuridiche, tuttavia, non sono previste limitazioni alle detrazioni IRES.
Giurisprudenza
- Sentenza Cassazione, n. 39478/2024, commentata in "Configurabile il concorso tra dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione", Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito la differenza tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato. Nel concorso di persone, l’accordo criminoso è occasionale e limitato alla realizzazione di specifici reati, cessando con la loro consumazione. Al contrario, nell’associazione per delinquere, l’accordo è volto a un programma ampio e continuativo, con un vincolo stabile per la commissione di una serie indefinita di delitti, indipendentemente dal loro effettivo compimento. Nel caso in esame, la frode contestata riguardava una società che, attraverso crediti IVA inesistenti e l’uso di false fatture emesse da società “cartiere”, compensava indebiti debiti tributari, configurando una serie di reati. Il reato associativo è stato affiancato dall’accusa di indebita compensazione ex art. 10-quater del D.lgs. 74/2000, che si consuma con la presentazione del modello F24, indipendentemente dalla convalida dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha inoltre stabilito che l’indebita compensazione si verifica sia in caso di compensazione verticale sia orizzontale e che può concorrere con la dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.lgs. 74/2000, data la natura distinta delle condotte.
- Sentenza Cassazione, n. 24160/2024, commentata in "Credito per le imposte pagate all’estero anche in assenza di dichiarazione", Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2024: Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un Trattato bilaterale che preveda la detrazione dell’imposta pagata nell’altro Stato contraente, l'Agenzia delle Entrate non può condizionare tale detrazione a adempimenti del contribuente, come l'onere dichiarativo. Nel caso di specie, la contribuente, proprietaria di immobili in Brasile da cui percepiva canoni di locazione, aveva avviato una procedura di voluntary disclosure per regolarizzare la propria posizione fiscale, informando l'Amministrazione finanziaria sui redditi esteri. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di dichiarazione non può essere imposto come requisito per fruire della detrazione prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile.
- Sentenza Cassazione, n. 27705/2024, commentata in "Adesione ai PVC valida anche senza il modello ufficiale", Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2024: La Corte di Cassazione, con la sentenza infra, ha previsto che la comunicazione di adesione ai Processi Verbali di Constatazione (PVC) ex art. 5-bis del D.lgs. 218/97 rimane valida anche se effettuata senza l'uso del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 3 agosto 2009. La Corte ha precisato che l’ammissibilità della domanda deve basarsi sulla manifestazione di volontà di aderire e sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, anche in assenza del modello ufficiale. Il punto 4.1 del suddetto provvedimento richiede l’uso del modello “a pena di nullità”, ma la Corte ha chiarito che tale vincolo dovrebbe essere stabilito da una fonte normativa primaria. Tale orientamento si applica anche alle adesioni ai verbali secondo il nuovo art. 5-quater del D.lgs. 218/97. Sebbene l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione il modello sul proprio sito per facilitare i contribuenti, la sua mancata approvazione con provvedimento ufficiale rende non obbligatorio il suo utilizzo.
- Sentenza Cassazione, n. 27792/2024, commentata in "Fondo patrimoniale valido solo se soddisfa i bisogni della famiglia nucleare”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27792, ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale può riguardare solo la “famiglia nucleare”, intesa come unità familiare formata dai coniugi e dai figli a carico, escludendo la famiglia “parentale” che coinvolge parenti non conviventi. Nel caso di specie, i genitori della ex convivente avevano conferito in un fondo patrimoniale una quota di comproprietà della casa familiare, ma senza includere la figlia minorenne della coppia. La Corte ha confermato la nullità dell’atto per mancanza di causa, evidenziando che il fondo non era destinato a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare della figlia della ex convivente, ma solo quelli della donna e dei suoi genitori. La Cassazione ha inoltre chiarito che il fondo patrimoniale, regolato dall’art. 167 C.c., deve essere destinato a fronteggiare i bisogni economico-sociali della famiglia, come mantenimento, educazione e sviluppo dei componenti. Per costituire un fondo patrimoniale con beni conferiti da terzi, è necessario il consenso dei coniugi, come previsto dall’art. 167, comma 2, c.c., consenso ritenuto non pertinente nel caso di ex conviventi. Infine, la Corte ha rilevato un vizio di ultrapetizione, poiché la sentenza della Corte d’Appello aveva dichiarato nullo l’intero atto di costituzione del fondo, anziché limitarsi alla quota richiesta dall’ex convivente.
Prassi
- Provvedimento n. 398752 del 28.10.2024, commentata in "Comunicazione del valore dei titoli di Stato all’Anagrafe tributaria", Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in oggetto, ha introdotto modifiche per la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, finalizzate a migliorare la qualità dei dati presenti. Il provvedimento impone agli operatori finanziari ex art. 7, co. 6, DPR 605/73, l'obbligo di comunicare annualmente all'Anagrafe tributaria il valore dei titoli di Stato alla fine dell'anno di riferimento, in aggiunta alle informazioni su saldi, movimenti e giacenza media dei rapporti finanziari già previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e 28 maggio 2015. Il termine di comunicazione coincide con quello annuale per saldi e movimenti; tuttavia, per i dati relativi al 2023, la scadenza è fissata eccezionalmente al 31 dicembre 2024, con invio straordinario dato il decorso del periodo di consolidamento. Gli Allegati 1 e 2 del provvedimento del 23 maggio 2022 sono sostituiti dalle nuove versioni annesse al provvedimento odierno.
- Circolare n. 22 del 29.10.2024, commentata in "L’individuazione errata dell’aliquota del dazio fa scattare il contrabbando", Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: L’Agenzia delle Dogane, con la circolare sopra indicata, ha chiarito la questione sull'applicazione delle sanzioni amministrative e sulla confisca in materia doganale, specificando le conseguenze del contrabbando per dichiarazione infedele, ex art. 79 del DNC, e le modalità di rettifica. Il contrabbando può configurarsi non solo per dichiarazioni errate degli elementi dell'obbligazione, ma anche per una liquidazione inesatta dei diritti, come un'errata aliquota del dazio doganale o dell'IVA. La sanzione è calcolata sui "diritti di confine dovuti" in eccedenza rispetto a quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni con più articoli, l'Agenzia valuta se il totale dei diritti dovuti superi quello dichiarato, applicando la sanzione dell’art. 96 co. 4 del DNC (da 150 a 1.000 euro) in assenza di differenze positive. Altrimenti, si fa riferimento ai singoli diritti di confine, applicando il principio di proporzionalità: i saldi negativi sono sottratti da quelli positivi per calcolare l’importo effettivo dovuto. Resta applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.lgs. 472/97 o, se più favorevole, il cumulo materiale. L’Agenzia ha precisato inoltre le condizioni per l’estinzione dei reati di contrabbando punibili con la sola multa. L'estinzione è possibile per reati non aggravati mediante il versamento del tributo dovuto e di una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti previsti.
- Risposta FAQ del 28.10.2024, commentata in “Trasformazioni omogenee non rilevanti per il concordato preventivo biennale”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2024: L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di trasformazione omogenea, la partecipazione al concordato preventivo biennale (CPB) non viene compromessa, anche a pochi giorni dalla scadenza per l’adesione al regime. Tuttavia, resta l’incertezza sugli effetti delle operazioni straordinarie sul CPB, poiché gli artt. 11, 21 e 22 del D.lgs. 13/2024 stabiliscono cause di esclusione o decadenza in caso di fusioni, scissioni e conferimenti, ma non menzionano esplicitamente le trasformazioni. Secondo la circolare n. 18/2024, tali disposizioni mirano a mantenere stabilità nella soggettività fiscale del contribuente tra la proposta e le annualità di applicazione del CPB, escludendo dal regime anche operazioni come la cessione di ramo d’azienda. Per le trasformazioni omogenee –passaggio tra società dello stesso tipo (es. società di capitali in altra società di capitali) – la FAQ del 28 ottobre 2024 ha confermato che non sono causa di esclusione dal CPB, probabilmente poiché non alterano sostanzialmente il soggetto giuridico. Tuttavia, questo principio potrebbe non applicarsi alle trasformazioni eterogenee, poiché queste comportano un cambiamento significativo della struttura societaria e della soggettività fiscale, potenzialmente invalidando la proposta di CPB.
Attualità-Dottrina
- “Trust, la tassazione all’entrata valuta le categorie di beneficiari”, IlSole24Ore del 28.10.2024, pagina 23: L'articolo 4-bis, co. 3, del Testo Unico delle Successioni (TUS), introdotto dal D.lgs. 139/2024, disciplina il regime di "tassazione all'entrata" applicabile ai trust, prevedendo la facoltà, per il disponente o il trustee in caso di trust testamentario, di optare per un'imposta sostitutiva da corrispondere al momento di ciascun conferimento. Optando per la "tassazione all'entrata" la base imponibile, nonché le aliquote e le franchigie applicabili, sono stabilite sulla base del valore totale dei beni e diritti conferiti e del rapporto tra disponente e beneficiario al momento del conferimento o all’apertura della successione. Qualora non sia possibile identificare la categoria del beneficiario, l’imposta è calcolata applicando l'aliquota massima e senza considerare le franchigie di cui agli articoli 7 e 56 del TUS (D.lgs. 346/1990). In base al medesimo comma, il pagamento anticipato dell'imposta esonera da ulteriori imposizioni i successivi trasferimenti verso beneficiari appartenenti alla stessa categoria per la quale l'imposta era già stata corrisposta. Tuttavia, nel caso di un trasferimento verso un beneficiario appartenente a una categoria diversa, l’imposta sostitutiva "in entrata" non esonera il beneficiario dal pagamento dell’imposta ordinaria "in uscita" e non è previsto alcun rimborso o compensazione per l’imposta già versata dal disponente o dal trustee. Ai fini del calcolo delle aliquote e delle franchigie nella tassazione all'entrata, rilevano le categorie dei beneficiari, definite dai novellati articoli 7 e 56 del TUS, ossia: coniuge e parenti in linea retta; fratelli e sorelle; altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta o collaterale fino al terzo grado; altri soggetti. I beneficiari devono essere indicati nell’atto istitutivo o in un altro atto scritto antecedente al trasferimento. Per i beneficiari nascituri, rilevano ai fini delle franchigie soltanto i beneficiari in vita al momento del trasferimento. La norma si applica per evitare che il regime di imposizione sostitutiva all'entrata venga utilizzato per eludere l’effettiva aliquota applicabile ai beneficiari reali. Tuttavia, si ritiene che la normativa debba essere interpretata con flessibilità se il beneficiario finale appartiene a una categoria con un’aliquota inferiore o, a parità di aliquota, con una franchigia maggiore rispetto a quella già applicata. In tal caso, se l’imposta già versata supera quella effettivamente dovuta, non si applicherà un’ulteriore imposizione sul beneficiario ricevente.
- “Criptovalute, altro che stretta: in Svizzera zero tasse e Lugano lancia la sfida”, IlSole24Ore del 27.10.2024, pagina 2: Mentre l'Italia prepara una tassazione del 42% sui guadagni da criptovalute, il Canton Ticino, e in particolare Lugano, accoglie favorevolmente la possibilità di attrarre investitori italiani, vista l’esenzione fiscale sui redditi da criptovalute in Svizzera. La città di Lugano, con il progetto “Plan B”, si presenta come un hub europeo per Bitcoin e altre criptovalute, offrendo la possibilità di effettuare pagamenti in Bitcoin, Tether, e nella valuta locale Lvga presso oltre 400 esercizi commerciali. Il sindaco di Lugano ha espresso apertura verso gli italiani, soprattutto se i nuovi "migranti digitali" decidessero di stabilirsi sulle rive del Lago di Lugano, dove gli investitori privati possono beneficiare dell’assenza di tassazione sulle plusvalenze. In Svizzera, la condizione per usufruire di tale esenzione è non operare in modo professionale nel settore, pena l’applicazione delle normative fiscali più severe.
- “L’indirizzo dei condòmini non residenti fuori dai dati sensibili”, IlSole24Ore del 30.10.2024, pagina 46: In ambito condominiale, il rispetto della privacy assume particolare rilievo, ma vi sono informazioni che, sebbene possano apparire sensibili, devono essere rese accessibili agli altri condomini in base alle normative vigenti. Tra queste, rientrano gli indirizzi dei proprietari di unità immobiliari che non risiedono nello stabile. Qualora un condomino richieda all’amministratore tali informazioni, quest'ultimo è tenuto a fornirle, in quanto il diritto di accesso all’anagrafe condominiale è riconosciuto dalla normativa. La richiesta di accesso ai dati del condominio si configura solitamente per esigenze di autoconvocazione dell’assemblea, che si può attivare qualora l’amministratore non convochi l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio a fine esercizio. In base all’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, se l’amministratore non invia l’avviso di convocazione entro 10 giorni dalla richiesta avanzata da almeno due condomini rappresentanti almeno un sesto del valore millesimale, i richiedenti possono procedere autonomamente, convocando tutti i condomini. In merito al trattamento dei dati, il Garante per la Privacy ha precisato che i dati relativi all’anagrafe condominiale (inclusi indirizzi e quote millesimali) sono necessari e, pertanto, possono essere trattati senza particolari restrizioni, in quanto pertinenti ai diritti e obblighi connessi alla gestione condominiale. Rimane escluso, invece, il trattamento di ulteriori dati personali, come numeri di telefono e indirizzi e-mail, salvo consenso esplicito degli interessati. In conclusione, l’amministratore non può opporre un rifiuto alla comunicazione dell'indirizzo di residenza del condomino proprietario non residente, giacché tale informazione è indispensabile per consentire l’esercizio del diritto di autoconvocazione dell’assemblea.
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