Italia - Rassegna stampa settimanale dal 22 al 28 febbraio 2025

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione


  • Decreto-legislativo n. 192/2024, commentato in Realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni in comunione tra coniugi”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.02.2025: L’art. 17 del DLgs. 192/2024 ha consentito di superare l’orientamento secondo cui l’applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal co. 2-bis era subordinata alla condizione che il capitale della società conferitaria risultasse detenuto dal solo conferente. Per fare ciò, è stato riformulato il comma in commento, ponendo come condizione che le partecipazioni siano “conferite in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari”. Dunque, nel caso di conferimenti di partecipazioni nella stessa società effettuati, a favore della conferitaria, da più soggetti qualificabili come “familiari”, la condizione di unipersonalità della conferitaria non risulta applicabile, ma la verifica del superamento delle soglie percentuali deve essere effettuata con riferimento a ogni conferente, non essendo possibile, ai fini di tale verifica, considerare le partecipazioni complessivamente conferite. Pertanto, qualora una partecipazione societaria sia detenuta in regime di comunione indivisa da più soggetti “familiari”, non operando la condizione di unipersonalità, il suo conferimento potrà essere effettuato in regime di realizzo controllato a prescindere dal fatto che si aderisca al menzionato orientamento notarile.
  • Decreto Milleproroghe, commentato in In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Milleproroghe”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.02.2025: Con la Legge 15/2025, oltre alla riapertura della rottamazione-quater è stato disposto il rinvio dal 28 febbraio al 17 marzo 2025 dei termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive. La medesima disposizione posticipa dal 15 aprile 2025 al 30 aprile 2025 i termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, relative al periodo d’imposta 2024. Inoltre, si prevede la proroga dei termini per le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU relative al 2024, che sono efficaci per tale anno se inserite nella sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 7 febbraio 2025. È infine prevista la proroga del credito d’imposta per investimenti nelle ZLS agli investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
  • Legge di Bilancio 2025, commentata in Pec per amministratori, approccio soft in attesa di Mimit”, IlSole24Ore del 20.02.2025, pagina 30: Attraverso la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto l’obbligo per i singoli amministratori di società di dotarsi di un proprio domicilio digitale da comunicare al Registro delle imprese. A tal proposito, i professionisti in questi giorni si domandano se a tale obbligo è possibile adempiere utilizzando l’indirizzo PEC della società stessa. In effetti, è dal 2008 che tutte le società hanno l’obbligo di iscrivere nel Registro camerale la propria PEC, e gli amministratori potrebbero avvalersi di tale dato per “neutralizzare”, sul piano operativo, l’obbligo di dotarsi di un nuovo e diverso indirizzo PEC. Ad ogni modo, si resta in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy o dei giudici del Registro delle imprese a cui competono la vigilanza sui registri camerali.

 

 

Giurisprudenza


  • Sentenza della Cgt della Lombardia n. 1633/2024, commentata in “Transfer pricing, ecco sette motivi che giustificano il prestito infruttifero”, IlSole24Ore del 24.02.2025, pagina 20: Con la sentenza n. 1633/2024, la Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia ha affermato che il finanziamento infruttifero derivante da una società controllata ad una controllante, è conforme alla normativa sui prezzi di trasferimento previsti dall’ art. 110, co. 7 del TUIR, a patto che il contribuente sia in grado di giustificare le valide ragioni economiche sottostanti la mancata applicazione di un tasso di interesse. Nel caso di specie, i motivi -tra gli altri- alla base del convincimento dei Giudici risultano essere: (i) la situazione finanziaria precaria delle controllate; (ii) il fatto che le controllate avevano avuto ricorrenti perdite per cui sarebbe stato del tutto irragionevole l’aggravamento dei risultati che sarebbero derivati dall’onerosità dei finanziamenti; (iii) l’oggettività difficoltà per le controllate ad ottenere credito da terzi; e (iv) che la controllante abbia come obiettivo il successo commerciale della partecipata da cui potrà avere un ritorno economico.
  • Sentenza della Cgt della Lombardia n. 377/2025, commentata in “Altolà al Fisco su anatocismo e interessi sulle sanzioni”, IlSole24Ore del 21.02.2025, pagina 38: La Cgt di secondo grado della Lombardia ha previsto che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. Secondo la Cgt “è di solare evidenza di come gli interessi di sospensione non possano essere calcolati anche sulle somme sospese a titolo di sanzione”. I Giudici non hanno condiviso l’operato dell’Amministrazione anche nell’applicazione di “interessi su interessi” perché: (i) l’art. 1283 del C.c., applicabile anche in ambito tributario, prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; (ii) gli artt. 20 e 30 del DPR 602/73 dispongono che gli interessi di mora, o gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sono dovuti esclusivamente sugli importi dovuti a titolo di imposta, con esclusione degli interessi; e (iii) nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi sugli interessi moratori, atteso che, al cospetto di un debito in valuta, spettano al creditore gli interessi legali e gli eventuali ulteriori danni che sia riuscito a dimostrare, “ma non anche gli interessi su interessi, realizzandosi, altrimenti, un fenomeno anatocistico”.

Prassi


  • Bozze dei modelli dichiarativi 2025, commentato in “Nei dichiarativi 2025 chiarezza sull’interpello per le società di comodo”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.02.2025: Dalle bozze dei modelli dichiarativi 2025 diffuse dall’Agenzia delle Entrate, emergono due importanti novità in merito alle società di comodo. La prima, riguarda il recepimento del nuovo testo dell’art. 11 co. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale prevede che possono presentare interpello probatorio solo i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti. Di fatto, si tratterebbe di una potenziale platea molto ristretta, soprattutto se si considerasse quanti di questi potrebbero risultare non operativi. La seconda novità riguarda l’introduzione delle nuove percentuali e di un rigo ulteriore destinato ad accogliere i dati relativi alle navi di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 41/2025, commentata in “Nuovo regime impatriati: permanenza all’estero vincolata al vecchio lavoro”, IlSole24Ore del 21.02.2025, pagina 39: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per i lavoratori che intendono usufruire del nuovo regime agevolativo a favore degli impatriati. In particolare, nel caso di un lavoratore che rientri in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero presso una società appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro italiano per cui aveva precedentemente lavorato, il requisito minimo di permanenza all’estero per accedere al nuovo regime è di sei anni, a patto che il lavoratore non sia stato impiegato per il soggetto del gruppo residente in Italia durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene il trasferimento. Diversamente, qualora il lavoratore fosse stato già impiegato in Italia per il medesimo gruppo fino a prima del trasferimento all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto è di sette anni. Ad ogni modo, qualora il lavoratore che rientra in Italia, dovesse stipulare un nuovo contratto di lavoro, potrà fruire del nuovo regime degli impatriati con un periodo di permanenza all’estero di soli tre anni.


Dottrina e Attualità

 

  • Convenzioni bilaterali in tema di residenza non sempre in linea col modello OCSE, Il Quotidiano del Commercialista del 26.02.2025: L’art. 4 del modello contro le doppie imposizioni di fonte OCSE, una volta affidato ai sistemi normativi nazionali, per il tramite del relativo primo paragrafo, il compito di individuare i presupposti in base ai quali il soggetto può considerarsi residente nel singolo Stato, suggerisce un sistema di tie-breaker rules. Ciò premesso, non è affatto inusuale che le Convenzioni stipulate dal nostro Paese si discostino dal solco così tracciato, presentando aspetti inusuali. Uno dei casi più noti è quello dell’accordo bilaterale tra Italia e Bulgaria. L’intera materia è disciplinata dal relativo art. 1, ove è riportata una sola tie-breaker rule, data dal centro degli interessi vitali della persona. Proseguendo, non si può non citare la Convenzione tra Italia e Giappone. La questione in verità più inusuale del Trattato in commento attiene all’art. 3, al par. 1 lett. e), il quale stabilisce che il termine persona “comprende le società ed ogni altra associazione di persone”, dimenticandosi così, almeno apparentemente, delle persone fisiche. La clausola iniziale della norma, che fa salva ogni diversa interpretazione richiesta dal contesto, il tipo di imposte alle quali si applica la Convenzioni, per come riportate dall’art. 2, nonché l’esistenza stessa di previsioni che non possono che interessare solo e soltanto queste ultime, rendono l’omissione plausibilmente priva di conseguenze di merito.
  • Cfc, l’opzione per il 15% copre anche la Pex”, IlSole24Ore del 22.02.2025, pagina 28: L’esenzione delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni societarie è subordinata, tra l’altro, alla residenza non black list della partecipata. Però, l’art. 87 TUIR prevede che la residenza white debba riguardare un periodo pluriennale di osservazione variabile a seconda della natura dell’operazione, dovendo sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del possesso della partecipata, salva la possibilità di un monitoraggio massimo quinquennale in caso di realizzo extra-gruppo. Il legislatore attraverso la Riforma Fiscale 2023 ha previsto dal 2024, un test semplificato, fondato sul dato contabile, che esclude la collocazione black list di controllate estere per cui il rapporto tra la somma delle imposte correnti, anticipate e differite e l’utile lordo di bilancio è almeno pari al 15%. Ebbene, la logica e la formulazione della norma -secondo cui il regime opzionale della sostitutiva opera come “alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a)” dell’art. 167 del TUIR- sembrerebbero deporre nel senso che, nelle annualità di vigenza dell’opzione per tale regime, le controllate estere interessate, così esonerate persino dal calcolo del tax rate estero, siano da considerarsi white ai fini dell’art. 47-bis e, dunque, in forza dell’ulteriore rinvio a tale norma contenuto nel co. 4 dell’art. 87 del TUIR, anche con riferimento al requisito PEX della residenza.
  • Nuova rottamazione, prima il perimetro e poi il calcolo dei costi”, IlSole24Ore del 26.02.2025, pagina 28: La Lega sta portando avanti il progetto sulla rottamazione quinquies, che prevede rateizzazioni fino a 10 anni per chi paga i suoi debiti senza versare sanzioni, interessi e aggi laddove sono ancora previsti. Anche se fin da subito l’accento è stato posto sulle coperture. Sollecitato alla Camera dai cronisti sul tema risorse e sulle scelte da fare tra una nuova rottamazione o un nuovo taglio dell’IRPEF è intervenuto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo: “il Parlamento sta lavorando, tutta una serie di cose sono in divenire, nessuno è contrario alla rottamazione, vediamo bene i numeri, il ministro Giorgetti se ne sta occupando, bisognerà trovare le coperture”. Inoltre, ha aggiunto: “io ho sempre detto che la cosa a cui bisogna prestare massima attenzione sono le risorse”. E a chi gli ha chiesto se in questo quadro sia ancora attuale l’idea di provare a intervenire anche sull’IRPEF, il viceministro ha risposto che “non c’è nessun limite, prepariamo dei testi normativi, poi ci sarà da verificare le coperture e solo dopo rimettiamo le proposte ai leader che dovranno indicare una soluzione valida per tutti”.




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