Italia - Rassegna stampa settimanale dal 18 al 24 maggio 2024

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • Sospensione DM 7 maggio 2024, commentato in “Nuovo redditometro sospeso prima ancora di essere applicato”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2024: Dopo una giornata frenetica e un confronto a Palazzo Chigi con il suo Viceministro Maurizio Leo, Giorgia Meloni ha annunciato che il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio scorso, sarà sospeso in attesa di ulteriori approfondimenti. Si tratta del decreto attuativo del c.d. redditometro, attraverso il quale al contribuente può essere attribuito un reddito derivante dal sostenimento di spese, che possono essere reali o presunte, le quali devono risultare incoerenti con il reddito dichiarato. Sotto un profilo tecnico, occorre tuttavia evidenziare che il decreto: (i) è quasi identico ai precedenti e non individua meglio le spese che possono essere imputate ai contribuenti; (ii) non introduce nessuna garanzia procedurale per i contribuenti, considerato che la normativa è stata oggetto di una consistente riforma nell’anno 2010 ed è quella riforma che ha introdotto le garanzie.


Giurisprudenza

  • Ordinanze (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853) Sesta Sezione Consiglio di Stato, commentate in “Registro dei titolari effettivi sospeso dal Consiglio di Stato”, IlSole24Ore del 18.5.2024, pagina 22: Nuovo stop per il registro dei titolari effettivi. La Sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente Davide Ponte) ha accolto i numerosi ricorsi contro la sentenza del Tar Lazio che il 9 aprile scorso aveva stroncato le ragioni di chi, pur non opponendosi alle finalità di antiriciclaggio del Registro, ne contesta le modalità di funzionamento. Lo stop, a effetto immediato, congela le procedure di iscrizione alle Camere di commercio per tutta l’estate -nel merito il Consiglio di Stato entrerà solo a partire dal 19 settembre- e soprattutto chiude il capitolo sanzioni per le comunicazioni tardive.
  • Sentenza della Cgt Cagliari n. 58/2/2024, commentata in “Agenti sportivi, non tassati in Italia i compensi versati a società estere”, IlSole24Ore del 20.5.2024, pagina 20: I compensi pagati da società sportive residenti in Italia a società di agenti sportivi residenti all’estero -prive di stabile organizzazione- non sono soggetti a tassazione nel territorio italiano. La sentenza costituisce il primo tentativo giurisprudenziale di definire i contorni, da un punto di vista fiscale, della figura dell’agente sportivo. Nel definire la natura della sua attività, ad oggi, si sono infatti contrapposte due diverse teorie: (i) da una parte, coloro i quali vedevano la figura dell’agente sportivo alla stregua di un mediatore atipico; (ii) dall’altra parte, coloro i quali (tra cui anche l’AdE) interpretavano la figura dell’agente sportivo alla stregua di un lavoratore autonomo. In tale contesto, i giudici sardi - accogliendo il ricorso- hanno ritenuto illegittima la richiesta di ritenuta a titolo d’imposta del 30% avanza dall’ufficio, stabilendo che: «Ne deriva che i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al citato articolo 25 del Dpr 600 del 1973 e trattandosi di società estera senza stabile organizzazione in Italia l’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 bis non può trovare applicazione trovando applicazione i principi convenzionali di tassazione del reddito di impresa solo nel Paese di residenza».
  • Sentenza della Cgt Piemonte n. 445/2/2023, commentata in “Quote di società semplice esenti in successione solo se c’è attività d’impresa”, IlSole24Ore del 20.5.2024, pagina 20: Con la sentenza la Cgt del Piemonte ha affermato che in caso successione mortis causa nelle quote di una società semplice, l’esenzione fiscale dal versamento dell’imposta di successione sussiste solo laddove esista e prosegua l’attività d’impresa. Nel caso in esame la contribuente aveva ereditato il 99% delle quote di partecipazione in una società semplice, di mero godimento immobiliare, di cui la stessa già deteneva l’1% prima del decesso del genitore. La ricorrente sosteneva di poter beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs n. 346/1990 in virtù del fatto che «con decesso del de cuius essa erede veniva a conservare il controllo della società». Secondo l’ufficio, invece, non aveva diritto al beneficio dell’esenzione d’imposta perché non risultava esercitata alcuna attività d’impresa, in quanto il padre (i) ha chiuso la partiva Iva della società e (ii) non ha più presentato alcuna dichiarazione reddituale. La pronuncia si segnala per aver dato particolare rilievo alla funzione primaria della norma, che è quella di agevolare da un punto di vista fiscale i trasferimenti d’azienda e non delle singole quote di gestione immobiliare, essendo la finalità del beneficio, tutelare la prosecuzione dell’attività commerciale, evitando che nel “passaggio generazionale” la tassazione dell’impresa possa essere di ostacolo alla sopravvivenza dell’azienda sul mercato. In tale contesto sarà curioso assistere all’effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo relativo alla riforma dell’imposta di successione e donazione in fase di approvazione, il quale potrebbe finanche assumere la veste di norma d’interpretazione autentica aprendo, potenzialmente, ad una moltitudine di contraddittori.
  • Sentenza della Cgt Lombardia n. 1409 del 15 maggio 2023, commentata in “Imposte pagate all’estero: crediti senza decadenza”, IlSole24Ore del 21.5.2024, pagina 42: «No limits» al credito per imposte pagate all’estero. L’attuale disposizione normativa non prevede alcun termine decadenziale per il diritto del contribuente a portare in detrazione il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Pertanto, bisogna riconoscere che l’eliminazione di un limite legislativo all’esercizio di un diritto si espande nella sua pienezza senza potere essere contenuto sulla base di opzioni interpretative o in forza di normativa secondarie.


Prassi

  • Risposta ad istanza d’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 21.5.2024, commentata in “Niente bonus investimenti 4.0 per l’acquisto di un bene dopo il noleggio”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2024: L’Agenzia chiarisce che non è agevolabile con il bonus investimenti 4.0 un bene se, prima dell’acquisto, è stato già utilizzato per mezzo di un contratto di noleggio, non essendo in tal caso soddisfatto il requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa. Il contratto di noleggio in questione, specifica l’Ufficio, non contemplava la facoltà di riscatto finale dell’impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto per la restituzione dell’impianto medesimo. Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che, nella fattispecie in esame, la società non possa fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’impianto, poiché il suo utilizzo in data precedente all’acquisto agevolabile, in base al contratto di noleggio, comporta che l’impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.
  • Risposta ad istanza d’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 23.5.2024, commentata in “Per il costo fiscale delle partecipazioni vale il valore assoggettato a tassazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2024: Con la risposta, l’Agenzia, ha precisato che per le azioni estere (Belgio) pervenute per donazione ad una persona fisica residente in Italia, il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere sempre assunto nel valore normale dei titoli, ma deve essere quantificato al costo o valore di acquisto in capo ai donanti non residenti. Il caso di specie riguarda le azioni della società Alfa nella quale i genitori del soggetto residente in Italia, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, hanno conferito in neutralità fiscale le azioni della società Beta. In merito, la risposta richiama quanto chiarito dalla C.M. 24 giugno 1998 n. 165 secondo cui “per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”. Ciò posto, risulta inoltre possibile imputare a incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie relative alla cessione come l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi. L’Agenzia delle Entrate osserva ancora che la locuzione “assoggettato a tassazione” (introdotta dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 505/99) intende chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.


Dottrina

  • Registro titolari effettivi, odissea comunicazioni”, IlSole24Ore del 17.5.2024, pagina 36: In attesa dell’esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato da AssoServizi Fiduciari, trustee e mandatari hanno tentato di cimentarsi con le comunicazioni al registro dei trust trovandosi invischiati in un ginepraio di ostacoli e complicazioni oltre il limite dell’irrazionale. Ogni soggetto obbligato dovrebbe provvedere all’invio di migliaia, in alcuni casi di decine di migliaia di comunicazioni. Non essendo prevista la possibilità di invii massivi, ogni comunicazione va compilata e firmata manualmente. Dato che la compilazione e la firma di una comunicazione richiedono mediamente cinque minuti, diecimila invii richiederebbero 104 giorni di lavoro ininterrotto di una persona, cioè circa sei mesi contando i giorni festivi, le ferie eccetera. Cinquantamila invii occuperebbero circa due anni e mezzo. Inoltre, ogni invio deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. Non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il rappresentante di un grande intermediario possa trascorrere i prossimi anni a firmare comunicazioni a tempo pieno, diverrà di fatto obbligatorio che il suo dispositivo di firma sia utilizzato da altri collaboratori in sua vece.

 

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